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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

 

Le Vittime del Dovere e la tutela dei loro diritti

Le Vittime del Dovere e la tutela dei loro diritti: il risarcimento dei danni. Infatti, l’assistenza risarcimento amianto ha nella tutela delle vittime del dovere una delle priorità. Sono vittime dovere tutti coloro che subiscono infermità o la morte per motivi di servizio, che rientra nelle ipotesi dell’art. 1 comma 563 della L. 266/2005.

Successivamente, questo ambito di tutela è stato esteso anche a tutti coloro che hanno subito il danno biologico per esposizione a sostanze cancerogene. In questo caso siamo di fronte ai equiparati vittime del dovere. Sono soggetti equiparati coloro che hanno subito danni biologici per esposizione ad amianto, nano particelle e radiazioni per uso di proiettili all’uranio impoverito etc…

In questi casi, la normativa è quella dell’art. 1 comma 563 della L. 266/2005 e dell’art. 1 del DPR 246/2006. Oltre alle prestazioni previdenziali, queste vittime hanno diritto al risarcimento di tutti i danni.

In caso di decesso, le prestazioni previdenziali per il riconoscimento dello status di vittima del dovere debbono essere liquidate agli eredi. Inoltre, gli stessi superstiti hanno diritto alla costituzione delle relative prestazioni.

La tutela delle vittime del dovere e degli equiparati

Tra coloro che hanno subito una più alta incidenza di casi di lesione, ci sono innanzitutto le Forze dell’Ordine. Ci sono Carabinieri, la Polizia e la stessa Guardia di Finanza. Poi ci sono gli appartenenti alle Forze Armate. Ci riferiamo, in particolare, a coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare Italiana, all’aviazione e all’Esercito Italiano.

Inoltre, questo diritto sussiste in modo particolare per coloro che hanno subito infermità invalidanti anche in seguito a missioni all’estero. Il Colonnello Carlo Calcagni è la vittima per eccellenza di questa situazione. In missione nei Balcani, è stato attinto da nanoparticelle di metalli pesanti e radioattivi. Ha sviluppato l’MCS ed è stato riconosciuto vittima del dovere.

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La Colombo Servizi, di intesa con ONAOsservatorio Nazionale Amianto -, e con l’Avv. Ezio Bonanni, ha predisposto il servizio di assistenza legale per le vittime. In questo modo, tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, possono ottenere il riconoscimento di questo status e le relative prestazioni previdenziali e risarcitorie.

Vittime del dovere

 

Indice

Tutela della salute nelle Forze Armate e Comparto Sicurezza

Nel Comparto Sicurezza (Carabinieri, Polizia, etc.), piuttosto che nelle Forze Armate (Marina Militare, Esercito e Aviazione), le condizioni di servizio hanno determinato una epidemia di malattie neoplastiche. Questo si è aggiunto alla normale lesività di questi servizi, in particolare la lotta alla criminalità.

Infatti, lo svolgimento delle attività, di cui all’art. 1 co. 563 della L. 266/05, comporta, di per se, elevato rischio. Tanto è vero che sono decine i Carabinieri e Poliziotti, ed altri delle Forze dell’Ordine, che sono deceduti in servizio. La tutela è variegata rispetto alle c.d. vittime del terrorismo.

Tanto è vero che si distingue tra esponente delle Forze dell’Ordine deceduta per pallottola sparata da un delinquente comune, rispetto al caso identico in cui il reo è un terrorista: questo è inammissibile. L’Avv. Ezio Bonanni, audito dalla Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica il 29.10.2019 ha chiesto che siano riconosciuti tutti i diritti alle vittime. L’ONA, e anche l’Osservatorio Vittime del Dovere, si battono contro ogni discriminazione.

Questa situazione di rischio è stata evidenziata dall’Avv. Ezio Bonanni, audito dalla Commissione Uranio Impoverito, il 06.12.2017, il quale ha chiesto che siano riconosciuti tutti i diritti delle vittime. In particolare gli orfani, perchè in alcuni casi sono discriminati, se non a carico.

ONA news TV: la trasmissione ONA sulle vittime del dovere

ONA news TV nasce dal progetto elaborato dall’Avv. Ezio Bonanni e dal Dott. Massimo Maria Amorosini sulla necessità di dare voce alle vittime dell’amianto e degli altri cancerogeni. Così che questo strumento possa dare voce alle vittime e ai loro familiari. In questo modo è possibile rafforzare l’azione di tutela svolta nel loro interesse.

Nel corso della quinta puntata della trasmissione, del 02.11.2020, sono intervenuti Enzo Vanzan, che è il padre di Matteo Vanzan. Il Caporal Maggiore Matteo Vanzan, in servizio nei lagunari, fu ucciso in combattimento nel 2004, mentre era impiegato nella operazione ‘antica Babilonia‘.

Attaccato da preponderanti forze nemiche il nostro contingente si è difeso, ed Matteo Vanzan è stato colpito ed è deceduto alcune ore dopo. Nel corso della stessa trasmissione è intervenuto anche Gaetano D’Onofrio, Sottufficiale Marina Militare Italiana in congedo.

Inoltre è intervenuto anche Carlo Calcagni, Colonnello Ruolo d’Onore Esercito Italiano, aderente all’ONA. Sono emerse tutte le criticità della violazione del diritto alla salute dei nostri militari. Infatti, hanno testimoniato della esposizione ad altri cancerogeni: uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni a causa di proiettili all’uranio impoverito. Inoltre, vi è anche il problema dei vaccini contaminati, per cui, è ancora in corso un’epidemia.

Per approfondimenti:

Le vittime dell’amianto in Marina Militare con lo status di vittime del dovere

Coloro che hanno subito il danno biologico perchè esposti ad amianto in seguito ad imbarco nelle unità navali della Marina Militare, hanno diritto al riconoscimento di vittima del dovere.

Così si applica il concetto di ‘equiparato a vittime del dovere‘, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 183/10, che non discrimina tra figli a carico e non a carico. Questo è un punto molto importante, perchè trattasi di una normativa specifica e successiva a quella dell’art. 6 della L. 466/80, invocata dal Ministero.

Tant’è che anche la Magistratura Italiana si è allineata con il Legislatore riconoscendo le stesse prestazioni assistenziali, anche ai figli c.d. non a carico fiscale. Ci sono ancora delle resistenze, ed è per tali motivi che l’Osservatorio Vittime del Dovere si batte per un intervento del Legislatore che sia di ausilio alla Magistratura.

Vittime del dovere: malattia professionale

Nella relazione finale della Commissione d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018, si fa riferimento alla strage nelle Forze Armate. Già solo per i mesoteliomi, ci sono 830 casi che si sono manifestati fino al 2015. Ciò è stato confermato dal VII rapporto ReNaM, anche sulla base delle indagini della Procura della Repubblica di Padova.

Già il Consiglio di Stato, n. 02526/200 del 01/06/2010, aveva chiarito che tutte le vittime avevano il diritto a queste prestazioni, oltre che al risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato: “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentalmente presente amianto”.

Equiparati a vittime del dovere in caso di malattia professionale

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, ha ribadito questi principi. Già in precedenza, Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019. Così la Cassazione Civile, Sezione lavoro, 20446/2019, e Cassazione, VI sezione civile, 14018 del 07.07.2020.

Molto importante è il principio in base al quale, in caso di malattia professionale deve essere riconosciuto lo status di equiparato a vittime del dovere. L’equiparazione vittime del dovere avviene in relazione alla lesione del diritto alla salute, protetto dall’art. 32 Cost., e in relazione all’art. 2087 c.c.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14018 del 2020 lo ha ribadito. Con riferimento ad un caso di tumore polmonare, ha affermato che sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Quindi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello, rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione. Quindi si è affermato il principio di diritto, sostenuto dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni fin dal 2006. Quindi, questo principio è sacrosanto e dovrà essere rispettato dalla Corte di Appello di Lecce, oltre che da tutte le altre Corti di merito, e anche dai Tribunali.

Equiparazione a vittime del dovere: i principi di diritto

Riguardo la legge, la controversia risolta dalla Magistratura verte sull’interpretazione del comma 564 dell’art. 1 legge n. 266/2005 che delinea i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere.

Il comma successivo, 565 dell’art. 1 legge n. 266/2005, è stato emesso il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 che regola i termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, nell’ottica di estendere benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.

Occorre sottolineare i due presupposti fondamentali: “missione di qualunque natura” e “particolari condizioni ambientali od operative“, sui quali sono intervenute le Sezioni Unite.

Rappresenta violazione del principio di uguaglianza l’applicazione di un trattamento sfavorevole riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio.

Entrambi gli eventi devono essere ricondotti allo svolgimento dei compiti di istituto. Inoltre, le “particolari condizioni ambientali od operative” si configurano in tutti i casi di malattia professionale.

Questo è il principio fondamentale della Suprema Corte di Cassazione. Su questa base, si afferma il principio di cui all’art. 1 co. 364 della L. 266/05, che comprende i casi di malattia professionale. Ciò in forza del richiamo contenuto nell’art. 1 del DPR 243/2006.

Su questa base, dunque, non vi è dubbio, tenendo conto delle motivazioni di questa sentenza, che sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Si supera il concetto di rischio ordinario, proprio perchè c’è l’esposizione a dei cancerogeni, che non può essere l’ordinarietà.

Esposizione ad amianto e vittime del dovere

L’amianto è un cancerogeno completo. E’ stato lavorato con il cemento, con la formula dell’impasto (eternit). Così nelle unità navali, nelle basi a terra, nelle caserme, nei carri armati e negli altri sistemi d’arma.

Le fibre sono tutte cancerogene, sia quelle anfiboliche che del crisotilo. Ciò è stato precisato anche nell’ultima Monografia IARC, che ha ribadito come anche dosi poco elevate possono provocare il mesotelioma. Infatti, non vi è un limite di soglia al di sotto del quale il rischio si azzera.

Vittime del dovere: malattie amianto correlate

Le vittime, quindi, hanno diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali nel caso di patologia asbesto correlata causata dalla attività di servizio o svolgimento di missioni.

Le principali malattie amianto sono:

Queste malattie sono altamente invalidanti e quasi sempre mortali. Come più volte ribadito, l’unico strumento di tutela è la prevenzione primaria. Cioè evitare ogni forma di esposizione, sia all’amianto, e a maggior ragione agli altri cancerogeni.

Uranio impoverito e vittima del dovere

L’uranio è radioattivo. E’ stato utilizzato sia nelle corazze dei mezzi blindati che corazzati. Inoltre ha avuto largo impiego con i proiettili, c.d. all’uranio impoverito. Questi proiettili, anche quando non sono esplosi, hanno contaminato l’acqua, l’aria e la terra.

ONA Tv, con il Col. Carlo Calcagni ha approfondito questo tema e il fatto che i nostri militari non siano stati informati del rischio. Specialmente nella missione in Kosovo, l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ha contaminato l’aria, l’acqua e la terra. I proiettili esplosi hanno polverizzato carri armati e installazioni.

In questo modo, le nanoparticelle di metalli pesanti sono state inalate, così con le radiazioni, e anche con le fibre di amianto. Quindi, tra coloro che sono stati in missione, ci sono stati 7.500 malati, di cui 400 deceduti. L’epidemia prosegue.

Per questi motivi l’ONA si è mobilitata per la tutela di queste vittime e dei loro familiari. Sono stati attivati molti procedimenti giudiziari, definiti con delle sentenze di condanna. In alcuni casi, i processi sono ancora in corso, come quello di Lorenzo Motta.

Il Col. Calcagni, Lorenzo Motta, Nicola Panei, Antonio Dal Cin, sono tra coloro che, nell’ONA, si impegnano maggiormente nella tutela delle vittime e dei loro familiari.

Questi volontari sono molto importanti per combattere per la giustizia e la legalità.

Vittime del dovere: le prestazioni previdenziali

Tutte le vittime del dovere, a prescindere dalla titolarità del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, hanno il diritto alle prestazioni previdenziali. Così infatti Cassazioni SS.UU. 22753/2018. In ogni caso, la platea più ampia di queste vittime sono proprio coloro che fanno parte delle Forze Armate e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Questi sono i loro diritti:

  • Speciale elargizione (€200.000 una tantum)
  • Assegno mensile vitalizio (€500,00 mensili)
  • Speciale assegno vitalizio (€1.033,00 mensili)
  • Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici vittime del dovere;
  • Totale equiparazione vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Perequazione per vittima del dovere benefici previsti per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In molti casi, l’Amministrazione nega i diritti delle vittime e dei loro familiari. Quindi, per questi motivi, in molte occasioni si rende necessario agire in giudizio per la tutela dei loro diritti.

Vittime del Dovere Graduatoria

La graduatoria vittime del dovere è in continuo aggiornamento e consultabile gratuitamente dal sito della Guardia di Finanza.

Prestazioni Vittima del dovere agli eredi

Riguardo le novità ci sono state sul riconoscimento dei figli della vittima non a carico fiscale, tramite alcune sentenze.

Le prestazioni di vittima del dovere vanno riconosciute a tutti i familiari, anche quelli non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso (Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017).

A queste sentenze si aggiunge Civile Ord. Sez. 6 Num. 15224 del 2021. Durante questa Ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha discusso riguardo l’estensione dei benefici riservati al congiunto superstite di vittima del dovere, qualora egli non si trovi più a carico del familiare deceduto. Importanti risultati sono stati ottenuti però solo qualche anno più avanti, con la recente giurisprudenza, in particolare con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite che adesso dovranno aprirsi a nuove trattive al fine di ottenere una maggiore tutela nei confronti di coloro che non erano a carico fiscale al momento della morte del congiunto.

Tutela degli orfani non a carico fiscale: le novità

Secondo l’Avvocatura dello Stato, gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto per molto tempo sono stati discriminati in materia di risarcimento, poiché non qualificati quali superstiti di vittime del dovere. Si sarebbe applicato, infatti, l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980, che identifica tra i superstiti solo i figli nel carico fiscale e il coniuge tra i superstiti. Qualche passo avanti è stato poi fatto con la pronuncia di Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022 , che ha comunque fatto qualche eccezione.

A seguito dell’impegno dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni, come ha sostenuto anche alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica (29.10.2019), sono stati però raggiunti importanti traguardi. Questi si sono concretizzati ufficialmente con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.

Vittime del dovere e risarcimento danni

La vittima del dovere o i suoi familiari nel caso di decesso, hanno diritto al risarcimento danni. Per ottenere il risarcimento dei danni è necessario:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
  • esercitare l’azione civile con azione presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

Vittime del dovere: competenze e giurisdizione

Sotto questo punto di vista, si evidenzia come, per quanto riguarda il riconoscimento di vittima del dovere la giurisdizione è del Tribunale ordinario. In particolare del Giudice del lavoro.

Invece, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, occorre distinguere tra i militari di leva e di carriera. Per la tutela dei diritti, anche risarcitori del militare di leva, la giurisdizione è del Giudice ordinario. Per il risarcimento danni dei militari di carriera, invece, occorre distinguere.

Un conto i danni diretti, ovvero iure hereditario, per cui la giurisdizione è del Tribunale Amministrativo Regionale, mentre per i danni dei familiari, occorre adire il Giudice ordinario.

Infatti i familiari, specialmente in caso di morte del loro congiunto, in seguito all’infermità, hanno diritto al risarcimento del danno diretto. In caso di morte, sussiste la c.d. perdita del rapporto parentale.

Quindi, in sede civile, i familiari possono chiedere il risarcimento del danno iure proprio, sia quello non patrimoniale che patrimoniale. L’Avv. Ezio Bonanni, innanzi il Tribunale civile, in molte occasioni ha chiesto ed ottenuto anche il danno futuro.

Quindi, le perdite anche economiche che derivano dall’estinzione della prestazione in godimento. Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario, anche per i profili di responsabilità extracontrattuale, SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012.

Quantificazione del pregiudizio non patrimoniale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità, anche per le vittime del dovere, del DPR 181/2009. Questa è una tutela importante, perchè evita che le Commissioni mediche valutino con punteggi bassi i danni delle vittime del dovere ed equiparati.

Infatti, in caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Sia lo speciale assegno vitalizio che l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità non inferiore al 25%.

Inoltre, deve essere considerata anche l’entità del danno morale, cioè del turbamento dello stato d’animo. Perciò, il danno biologico deve essere rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente:

“Il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004”.

Imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, anche Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere.

L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.