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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Pensione privilegiata per causa di servizio

 

Diritto delle vittime alla pensione privilegiata

La pensione privilegiata è una prestazione corrisposta in favore dei lavoratori dipendenti, che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio. In particolare la Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011) ha stabilito che questo diritto spetta al solo personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, con esclusione dei dipendenti civili.

Le Forze Armate e del Comparto Sicurezza possono essere vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Infatti, durante l’esercizio delle loro funzioni, possono essere esposti a rischi alla salute, come l’esposizione ad agenti cancerogeni. Tra questi ci sono il gas radon, l’uranio impoverito e l’amianto. Quest’ultimo può provocare fenomeni infiammatori e, in seguito, possono svilupparsi gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. Ciò è confermato anche dall’ultima monografia IARC.

La Colombo Servizi S.r.l fornisce un servizio di assistenza medica e legale gratuita a tutti i cittadini esposti ad amianto, soprattutto a chi fa parte delle Forze Armate e dell’Ordine. La società può fornire questo servizio di consulenza grazie alla collaborazione con l’ONAOsservatorio Nazionale Amianto e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni.

Pensione privilegiata: assistenza medica e legale gratuita

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Indice

 

Pensione privilegiata ordinaria e tabellare

Quando un lavoratore contrae un’invalidità nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, l’ordinamento attribuisce un trattamento previdenziale privilegiato. Ciò vuol dire che è slegato dal possesso di una determinata età anagrafica e di un requisito assicurativo e contributivo.

Questa prestazione è assegnata in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente, sulla base delle tabelle A e B previste dal DPR 834/1981. In particolare la tabella A fa riferimento a lesioni e infermità che danno diritto a una pensione vitalizia o a un assegno temporaneo. Invece la tabella B riguarda lesioni o infermità che comportano un’indennità una tantum.

Per le Forze a ordinamento militare e civile esistono due tipi di pensionamenti privilegiati (DPR 1092/1973): tabellare e ordinario. In entrambi i casi, però, il presupposto necessario è che le infermità siano dipendenti da causa di servizio e che siano “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973). Tuttavia l’infermità può anche non comportare l’inabilità al servizio. Quindi non necessariamente comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

La pensione privilegiata ordinaria (art. 67 DPR 1092/1973) consiste in un trattamento sostitutivo della normale pensione. È pari al 100% della retribuzione pensionabile se le infermità o le lesioni sono comprese nella prima categoria della Tabella A. Scendendo nella graduatoria l’importo si riduce del 10% per ogni categoria, fino a essere il 30% della retribuzione nell’ottava categoria.

Invece la pensione privilegiata tabellare dei dipendenti militari è assimilabile al trattamento privilegiato di guerra. Spetta, infatti, ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva, e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso. Essa non viene liquidata in base alla paga percepita, ma sulla base delle tabelle stabilite per legge, che prevedono 8 categorie d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.

Calcolo pensione privilegiata per causa di servizio

Per quanto riguarda l’importo della pensione privilegiata, in linea generale, esso sarà pari all’ultima retribuzione se l’invalidità corrisponde alla prima categoria. Poi si ridurrà del 10% per ogni categoria, fino ad arrivare a un totale pari al 30% nell’ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono poi incrementate dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio prestato. Ciò è applicabile solo se si hanno almeno 5 anni di servizio effettivo ma senza aver ancora maturato la pensione minima. L’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale, cioè il 44% (art. 54, 1 comma, DPR 1092/1973).

Nello specifico, se la lesione o l’infermità da cui è dipesa l’invalidità ha avuto origine quando si era allievo d’accademia, la pensione è determinata in base al grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico spettato nel grado, qualora si fosse rimasti nello stato di sottufficiale.

Invece, con un’anzianità di circa 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi e 1 giorno), la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma, DPR 1092/1973).

Per i militari e i graduati di truppa (militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita.

Infine per i militari di “carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Pensione privilegiata di reversibilità e cumulabilità

La pensione privilegiata indiretta o pensione privilegiata di reversibilità è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti della vittima, venuto a mancare in seguito all’infermità per causa di servizio.

In questo caso, quindi, il diritto alla pensione privilegiata si estende ai superstiti, secondo il seguente ordine:

  1. coniuge;
  2. figli minori di anni 18 o, se studenti, anche ai maggiorenni (sino a 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o 26 anni se universitari);
  3. orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti;
  4. genitori;
  5. fratelli e sorelle;
  6. nipoti.

 

Inoltre il trattamento privilegiato risulta cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di attività lavorativa differente da quella che ha provocato l’infermità (art. 139 DPR 1092/1973). Al contrario non è compatibile con le rendite INAIL e altri trattamenti a carico dello Stato o di Enti Pubblici.

Come fare domanda per pensione privilegiata?

La domanda di pensione privilegiata avviene solitamente d’ufficio alla cessazione del servizio per inidoneità assoluta e permanente, dovuta a un’infermità riconosciuta in servizio o all’atto della risoluzione del rapporto dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/1973).

Se l’infermità non è ancora stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, l’iniziativa è a domanda. Perciò la vittima, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, deve richiedere tale riconoscimento. Il termine diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973).

In più, da gennaio 2010, i militari in servizio permanente, compresi i Carabinieri e gli appartenenti alla Guardia di Finanza, deceduti o collocati direttamente nella posizione della riserva, devono presentare istanza all’INPS. Invece gli altri militari e coloro che hanno cessato il servizio prima del 2010 devono presentare istanza all’Amministrazione di appartenenza del Ministero della Difesa. Inoltre il personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco deve presentare la domanda all’INPS se il servizio è cessato dopo il 1 ottobre 2005. Nelle cessazioni antecedenti si dovrà fare riferimento all’Amministrazione di appartenenza.

Infine, per far sì che la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione. In caso contrario, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 DPR 1092/1973).

Qualora l’infermità della vittima peggiori, si può chiedere la revisione del provvedimento di concessione (domanda di aggravamento) per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione. In caso sia respinta, la domanda può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità. Tuttavia è ammessa un’ulteriore istanza dopo dieci anni dal terzo provvedimento negativo.

Requisiti per pensione privilegiata: documentazione

Il trattamento privilegiato presuppone il nesso causale. Il rapporto di causalità consiste nella riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Per ottenere tale riconoscimento e la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti:

  • clinico, a opera di C.M.O. (Commissioni Mediche Ospedaliere);
  • inerente il nesso di causalità, di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

L’accertamento clinico prevede un giudizio diagnostico, la data di conoscibilità dell’infermità, l’indicazione della categoria e il giudizio d’idoneità al servizio. Inoltre stabilisce il numero delle annualità per le patologie ascritte a tabella B e per il riconoscimento dell’assegno rinnovabile, nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento. Dichiara anche se l’inabilità accertata è determinata, esclusivamente o prevalentemente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

L’accertamento del nesso di causalità da parte del Comitato di verifica costituisce l’accertamento definitivo. In questo caso il Comitato deve verificare la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e infermità.

Tutti questi accertamenti presuppongono la presentazioni di una documentazione specifica al momento della domanda da parte della vittima. La domanda dovrà indicare le infermità e i fatti per i quali si richiede il trattamento privilegiato, allegando la documentazione di servizio e le certificazioni sanitarie.

Infatti, per stabilire gli accadimenti avvenuti durante il servizio che hanno prodotto la lesione, sia in caso di singolo evento traumatico sia di prolungata esposizione a fattori di rischio, occorre la documentazione di servizio. Essa comprende lo stato di servizio, il memoriale dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell’amministrazione.

Invece la documentazione medica e medico-legale, che certifica il quadro clinico del dipendente, comprende la certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.

Altre prestazioni riconosciute per causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio è fondamentale per vedersi riconosciuto anche lo status di vittima del dovere. Hanno diritto a questo riconoscimento tutti coloro che hanno subito infermità svolgendo attività come:

  • contrasto a ogni tipo di criminalità;
  • ordine pubblico;
  • vigilanza a infrastrutture civili e militari;
  • soccorso;
  • tutela della pubblica incolumità;
  • impiego in contesti internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

 

Oltre alla pensione privilegiata, le vittime hanno diritto all’equo indennizzo, al rimborso delle spese mediche e di degenza e ad assegni accessori (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno d’integrazione per i familiari a carico, assegno di cumulo per infermità, indennità speciale annua, assegno di incollocabilità).

Nel caso in cui l’interessato abbia ottenuto l’equo indennizzo e, successivamente, per la stessa infermità, gli venga riconosciuta la pensione di privilegio, la metà dell’importo dell’equo indennizzo già corrisposto viene recuperata sulle rate di pensione.

Per approfondire i diritti e i pericoli a cui sono sottoposte le vittime del dovere è possibile visionare il quinto episodio di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.

Pensione privilegiata: no esenzione IRPEF

La pensione privilegiata si distingue dalla pensione di guerra per via della sua natura. Infatti, a differenza della pensione di guerra di natura “risarcitoria”, le pensioni privilegiate ordinarie hanno natura “previdenziale”. Queste ultime sono quindi dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio.

Su questa differenza si basa il fatto che la pensione privilegiata ordinaria, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF. Questa è invece prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

Chiarisce questo punto la risposta dell’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione (Ordinanza 26912 del 2021).

Tutela legale dei diritti delle vittime

La società Colombo Servizi tutela tutte le vittime del dovere e coloro che sono esposti ad agenti cancerogeni come l’amianto. Agisce in collaborazione con l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, seguendone le linee guida e le direttive.

È così possibile per i lavoratori esposti ottenere l’indennizzo INAIL, i benefici contributivi, grazie ai quali accedere al prepensionamento. Nel caso in cui queste maggiorazioni non consentano alla vittima il diritto a pensione, può chiedere la pensione inabilità amianto. In più coloro che sono stati esposti ai minerali di asbesto hanno il diritto a prestazioni aggiuntive come il Fondo Vittime Amianto. Infine tutte le vittime possono ottenere il totale risarcimento del danno.

Tramite lo sportello online, un team di avvocati altamente specializzati fornirà un parere legale gratuito e assisterà chi ne farà richiesta nelle varie fasi per la salvaguardia dei propri diritti.