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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2393/2023

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2393/2023

La Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 2393/2023, ha precisato che l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità datore lavoro di natura contrattuale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.

Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza 2393 del 26.01.2023

Sul ricorso iscritto al n. 6940/2019 R.G. proposto da: TECNIMPIANTI Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cornelio Lepote n. 16, presso lo studio dell’avvocato La Marca Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Scalia Giovanni Battista.

Ricorrente
Contro FINCANTIERI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio degli avvocati Morrico Enzo e Di Rosa Antonello che la rappresentano e difendono.

Controricorrente
Contro A.A., B.B., domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Agostino Daniele.

Controricorrenti
Sul ricorso successivo senza N. R.G. proposto da: FINCANTIERI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio degli avvocati Morrico Enzo e Di Rosa Antonello che la rappresentano e difendono.

Ricorrente successivo

TECNIMPIANTI Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Cornelio Lepote n. 16, presso lo studio dell’avvocato La Marca Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Scalia Giovanni Batttista.

Controricorrente al ricorso successivo
e contro A.A., B.B., domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Agostino Daniele;

avverso la Sentenza della Corte D’Appello di Palermo n. 1145/2018, depositata il 24/12/2018, RG n. 608/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. Antonella Pagetta.

Fatto

  1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda con la quale G.DG. e A.DL., rispettivamente moglie e figlio di S.DL., agendo sia a titolo di eredi che iure proprio, avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno di T. s.p.a. e di F. s.p.a., la prima quale datrice di lavoro e la seconda quale società committente presso i cui cantieri aveva lavorato il loro congiunto, deceduto in seguito a mesotelioma pleurico contratto a causa dell’esposizione, per anni, alle polveri di amianto presenti sui luoghi di lavoro.
  2. La Corte di merito, per quel che ancora rileva, ha ritenuto provato sulla base delle emergenze in atti (parere tecnico dell’INAIL emesso in data 14.9.1997, certificato dell’INAIL di costituzione di rendita in favore di S.DL., corrispondenza intercorsa fra le società e l’INAIL, sentenza penale del Tribunale di Palermo in data 26.4.2010 di condanna dei direttori degli stabilimenti di F., succedutisi negli anni dal 1.7.1978 al 31.5.1997, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime cagionati mediante la omissione delle più elementari cautele finalizzate ad evitare l’inalazione di polveri di fibre di amianto da parte dei lavoratori impegnati nei cantieri della società) il nesso causale tra l’espletamento di attività lavorativa e la patologia che aveva condotto al decesso S.DL.; ciò in dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in seconde cure il quale, evidenziata la difficoltà di individuazione dei periodi di esposizione eziologicamente rilevanti al fine della insorgenza della malattia, aveva, con valutazione probabilistica, collocato tali periodi in epoca antecedente all’attività prestata dal S.DL. in favore delle convenute società. In base a tali presupposti ha condannato l’INAIL al risarcimento del danno, sia iure hereditario che iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in favore degli originari ricorrenti.
  3. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi T. s.p.a. e F. s.p.a.. T. s.p.a. ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi; gli intimati hanno depositato controricorso. F. s.p.a., il cui ricorso, proposto in via autonoma e notificato successivamente a quello di T. s.p.a ., è convertito in ricorso incidentale (Cass. n. 448/2020 e Cass. n. 26622/2005), ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi; gli intimati hanno depositato controricorso.
  4. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1. cod. proc. civ..
  5. In via preliminare è disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi principale e incidentale.

Diritto

Motivi di ricorso di T. s.p.a.

  1. Con il primo motivo di ricorso T. s.p.a. deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in tema di accertamento del nesso di causalità nella parte in cui la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che l’insorgenza della malattia di S.DL. fosse collegabile all’attività da quest’ultimo svolta alle dipendenze di T., ponendo quale presupposto che il periodo di latenza del mesotelioma pleurico fosse eccezionalmente inferiore rispetto al tempo normalmente richiesto per lo sviluppo della patologia quale riconosciuto nella letteratura scientifica e nelle medesime consulenze di ufficio di primo e secondo grado.
  2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva mostrato di distinguere, al fine dell’accertamento della responsabilità risarcitoria, il rapporto del S.DL. con F. s.p.a. da quello con T. s.p.a. – la cui durata aveva coinciso solo per il periodo 4.9.1981/16.10.1989 – nella parte in cui non aveva ammesso la prova orale avente ad oggetto la concreta attività svolta dal S.DL. presso T. s.p.a. e nella parte in cui non aveva accertato la responsabilità di quest’ultima società alla luce delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori vigenti negli anni 1981/1989.
  3. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ nullità della sentenza per apparenza di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità di T. s.p.a. nell’insorgenza della malattia, responsabilità che assume fondata su elementi privi di riscontri probatori; denunzia, inoltre, apparenza di motivazione circa le ragioni per le quali il giudice di appello aveva scelto di discostarsi dalle conclusioni alle quali erano pervenute le consulenze tecniche di ufficio di primo e secondo grado; in particolare, deduce che la motivazione risultava carente nel passaggio argomentativo destinato a giustificare l’accertamento di responsabilità risarcitoria in capo a T. sulla base di considerazioni riferibili, invece, alla committente F..
  4. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell’art. 2087 cod. civ. per non aver parametrato l’obbligo di sicurezza agli standard di conoscenze tecniche disponibili all’epoca, ex art. 11 preleggi; sostiene che anche ad ammettere la corrispondenza del periodo di latenza della malattia al periodo di attività lavorativa presso la società T. la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto verificare in relazione alle conoscenze sperimentali e tecniche ed agli standard di sicurezza normalmente osservati all’epoca la misura di diligenza concretamente esigibile dalla società datrice di lavoro.
  5. Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 2 cod. proc. civ. violazione delle norme sulla competenza per materia del Tribunale in quanto il giudice competente doveva individuarsi nel Giudice del Lavoro posto che gli originari ricorrenti avevano agito non solo iure proprio ma anche iure hereditatis.

Motivi del ricorso incidentale di F. s.p.a.

  1. Con il primo motivo di ricorso F. s.p.a. deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ. nonché degli artt. 7 d.lgs. n. 626/1994 e 26 d. lgs. n. 81/2008; muovendo dal presupposto che la sentenza impugnata era incorsa in “apriorismo valutativo” nel riconoscere maggiore attendibilità ed autorevolezza al parere tecnico INAIL del 4.9.1997 ed al certificato di costituzione della rendita INAIL del 27.1.1998 nonché alla sentenza penale del Tribunale di Palermo rispetto alle conclusioni attinte dai consulenti di ufficio di primo e secondo grado sostiene che in tal modo la Corte di merito aveva mostrato implicitamente di configurare la responsabilità dell’imprenditore scaturente dall’art. 2087 cod. civ. e dalla legislazione prevenzionistica speciale in termini di responsabilità oggettiva; deduce, inoltre, che era mancata la prova della esistenza di un contratto di appalto tra Navalimpianti s.p.a., T. s.p.a. e F. s.p.a. e che il S.DL. avesse effettivamente operato presso lo stabilimento di Palermo nella disponibilità della società F.; contesta, in ogni caso, la sussistenza di una sua responsabilità quale committente evidenziando l’inapplicabilità, ratione temporis, del disposto dell’art. 7 d. lgs. n. 626/1994, che siffatta responsabilità aveva disciplinato; si duole, infine, della mancata considerazione, con riferimento all’epoca dei fatti di causa, della legislazione esistente e delle conoscenze scientifiche in tema di conseguenze connesse alla esposizione alle polveri di asbesto.
  2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 cod. civ. oltre che dell’art. 21 d. P.R. n. 303 /1956, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata perché nel ricostruire il nesso di causalità tra la condotta della committente e l’insorgenza della patologia che aveva determinato la morte del S.DL. aveva omesso di individuare le specifiche misure, conformi alle conoscenze ed all’esperienza tecnica dell’epoca, la cui adozione – in tesi omessa da essa società F.- avrebbe impedito il realizzarsi dell’evento.
  3. Con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare le caratteristiche peculiari del mesotelioma pleurico rappresentate dal lungo periodo di latenza compreso tra l’inizio della esposizione, anche a piccole dosi, ad amianto e la comparsa del tumore, dall’ avvio del meccanismo patogenetico nel breve intervallo di tempo immediatamente successivo alla prima esposizione e dalla potenzialità patogena per il mesotelioma di dosi di amianto basse o molto basse; tanto determinava la scarsa o nulla irrilevanza della ” eventuale successiva esposizione ad asbesto.
  4. Con il quarto motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione alla eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, riferita alla domanda risarcitoria iure proprio fondata sull’art. 2043 cod. civ.; sul presupposto della riconducibilità del danno lamentato alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. afferma la applicazione del termine quinquennale di prescrizione ed assume a tal fine la inidoneità a determinare l’effetto interruttivo della lettera del 9.10.2001 in assenza di prova della relativa spedizione e della ricezione da parte di F. s.p.a..
  5. Con il quinto motivo di ricorso (per evidente errore materiale individuato in ricorso come quarto) deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 112 cod. civ. censurando l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale sul rilievo che si richiedeva a tal fine l’allegazione del concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto dovendosi escludere la configurabilità di un danno in re ipsa.

Esame dei motivi del ricorso di T. s.p.a.

11. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
11.1. E’ noto che in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, civile e penale: nell’accertamento del nesso causale in materia civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (fra le altre, Cass. n. 15453/2011, Cass. n. 16123/2010, Cass. Sez. Un. n. 576/2008); in presenza di più cause possibili ed alternative il giudice deve quindi stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass. n. 19033/2021); nell’imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale deve assumere come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se ( causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale”, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. n. 23197/2018, Cass. n. 24073/2017, Cass. n. 2085/2012).
11.2. La Corte di merito non si è discostata da tale insegnamento in quanto il giudice di secondo grado, con accertamento di fatto ad esso istituzionalmente riservato, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale, neppure formalmente prospettata nel motivo in esame, ha accertato il rapporto di causalità tra la esposizione del lavoratore alle polveri di asbesto nel corso dell’attività prestata alle dipendenze di T. s.p.a. presso i cantieri della società Finmeccanica e la insorgenza della patologia che aveva condotto all’exitus il S.DL.; in tale contesto, la responsabilità omissiva della datrice di lavoro, fondata sul generale obbligo di protezione sancito dall’art. 2087 cod. civ., è stata configurata alla luce delle conoscenze scientifiche maturate a partire dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso in tema di cancerogenicità dell’amianto per il carcinoma pleurico e per il mesotelioma e definitivamente acquisite, a partire dagli anni 80, in tema di rischi connessi all’esposizione a fibre di amianto, conoscenze queste che avrebbero imposto l’adozione di adeguate misure antinfortunistiche, in concreto omesse dalla datrice di lavoro, prima garante del rispetto dell’obbligo di sicurezza; né l’accertamento del nesso di causalità può ritenersi inficiato, come sembra prospettare parte ricorrente, dal fatto che il giudice di merito ha in concreto ritenuto ricorrere la ipotesi “eccezionale” di latenza, inferiore a quella normalmente riconosciuta dalle letteratura scientifica; ciò in quanto, come ammette la medesima parte ricorrente, la letteratura scientifica non esclude in assoluto la possibilità di periodi di latenza inferiori a quelli considerati normali; sul punto il convincimento della Corte di merito risulta logicamente e congruamente motivato in coerenza con il criterio del ” più probabile che non” , proprio della imputazione della causalità nel processo civile, avendo in particolare il giudice di appello fatto riferimento all’assenza di “qualsivoglia prova” in ordine ai concreti rischi connessi alla pregressa attività di fabbro svolta dal S.DL. nel periodo dal 1960 al 1974 presso officine private di lavorazione del ferro e all’assoluta irrilevanza del breve periodo di imbarco su navi militari durante il periodo di leva, elementi questi intrinsecamente idonei a sorreggere il ragionamento probabilistico che collega l’epoca di insorgenza della malattia al periodo di lavoro alle dipendenze di T. svolto presso i cantieri di Finmeccanica.
12. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
12.1. La denunzia del vizio motivazionale riferita, a quanto sembra evincersi dalla non chiarissima esposizione sul punto, alla circostanza dell’espletamento di attività del S.DL. presso F. s.p.a. in epoca antecedente all’assunzione presso la società T., non è articolata in conformità dell’attuale configurazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che esige che l’omissione sia riferita ad uno specifico fatto acquisito al giudizio, fatto inteso in senso storico fenomenico, evocato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., avente carattere decisivo nel senso dell’attitudine a determinare con carattere di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della lite (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); la circostanza che si assume omessa, infatti, oltre ad essere evocata in termini del tutto generici mediante esclusivo riferimento a quanto descritto in un parere tecnico INAIL riportato in sentenza, non è decisiva al fine dell’esonero della responsabilità di T. in assenza di specifico accertamento della Corte territoriale che anche le attività svolte precedentemente all’assunzione implicassero esposizione alle polveri di amianto.
12.2. La deduzione di omesso esame riferita alla mancata ammissione della prova testimoniale risulta inammissibile per difetto di decisività di alcune delle circostanze capitolate (v. in particolare punti 1 , 2, 8, 9 e 10, pag. 17 del ricorso per cassazione) e per la connotazione in termini valutativi delle altre ( punti 6, 7, pag. 17 de ricorso per cassazione).
12.3. Infine, è inammissibile la deduzione di vizio motivazionale ove riferita all’omesso esame della normativa vigente in quanto la mancata considerazione della disciplina applicabile potrebbe, al più, configurare una violazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. e quindi costituire espressione di errore di diritto, dovendo, sotto concorrente profilo, escludersi che la mancata previsione a livello normativo di un rischio connesso all’esposizione ad asbesto risulti intrinsecamente idonea ad esonerare da responsabilità il soggetto datore di lavoro, ove tale rischio risulti comunque ricavabile dalle conoscenze scientifiche dell’epoca, come accertato dalla sentenza impugnata.

13. Il terzo motivo di ricorso è infondato; non sussiste alcuna apparenza di motivazione avendo la Corte di merito esplicitato i presupposti in fatto e le ragioni in diritto alla base dell’accertamento della responsabilità di T. s.p.a.; il fondamento normativo della responsabilità risarcitoria a carico di quest’ultima società è infatti chiaramente individuato sulla base del riferimento all’art. 2087 cod. civ. (v. in particolare, pag. 9 sentenza, ultimo capoverso), norma di chiusura del sistema, dalla quale non è dato evincere alcun esonero dalla responsabilità datoriale per il solo fatto che la prestazione avvenga in ambiente di lavoro rimasto nella disponibilità del committente; anche in tale ipotesi, in presenza di un ambiente potenzialmente nocivo, è obbligo del soggetto datore di lavoro predisporre misure idonee e fornire adeguati dispositivi di protezione onde garantire che l’espletamento della prestazione di lavoro avvenga in condizioni di sicurezza; in tal senso è significativo il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla sentenza del Tribunale penale di Palermo nella parte in cui aveva evocato le previsioni normative dell’epoca in tema di misure di prevenzione finalizzate ad evitare l’inalazione di polveri di fibre di amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa presso il cantiere di F. (sentenza, pag. 4), considerazioni valevoli anche al fine della configurazione della responsabilità della datrice di lavoro T..
14. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
14.1. È noto che l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza,._ necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie ( v. tra le altre, Cass. n. 26495/2018, Cass. n. 10425/2014). La sentenza impugnata è conforme ai principi richiamati in quanto l’accertamento della responsabilità datoriale è stato fondato, oltre che mediante il riferimento a specifiche norme di prevenzione (evocate per il tramite della sentenza penale di condanna dei dirigenti di F.), sulla espressa considerazione delle conoscenze scientifiche dell’epoca in ordine alla nocività della esposizione ad amianto ed alla correlata necessità di adozione di misure antiinfortunistiche da parte del soggetto datore di lavoro.
15. Il quinto motivo di ricorso è infondato per essere già in astratto insussistente la prospettata violazione delle norme sulla competenza in quanto, come ripetutamente chiarito da questa Corte, in seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio ( Cass. n. 14790/2016, Cass. n. 20494/2009).

Esame dei motivi del ricorso (incidentale) di F. s.p.a.

16. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni con le quali G.DG. e A.DL. hanno dedotto la nullità della notifica del ricorso per cassazione di F., notifica effettuata tramite p.e.c.: a) per avere il procuratore della società effettuato un’ attestazione ex lege n. 53/1994 e succ. modifiche e integrazioni non riferibile all’atto notificato in quanto nel redigere l’attestazione di conformità ha indicato di procedere alla notifica del “controricorso” laddove nel contenuto del file era stato inserito il ” ricorso”; b) per essere l’indirizzo p.e.c. stato estratto dal registro INI -PEC, laddove unica notifica valida deve ritenersi quella effettuata ai sensi della I. n. 53/1994 all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli indirizzi Elettronici ( ReGindE).
16.2. La eccezione richiamata sub a) deve essere respinta per l’assorbente considerazione della efficacia sanante ex tunc riconoscibile alla tempestiva notifica del controricorso, in assenza peraltro di specifica deduzione circa il concreto pregiudizio sofferto dagli eccipienti per effetto della rilevata discrasia fra l’atto indicato nell’attestazione e l’atto effettivamente notificato, ed in coerenza con il principio di strumentalità delle forme e del “giusto processo”, espressione della esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.
16.3. La eccezione richiamata sub b) è anch’essa da respingere sia in quanto dalla relata di notifica del ricorso per cassazione di F. risulta che il riferimento all’indirizzo estratto dal registro INI-PEC concerne la notifica effettuata ai procuratori di T. e non anche a quella effettuata ai procuratori degli eccipienti sia perché dell’ indirizzo inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia ( Cass. n. 23620/2018).
17. Il primo motivo del ricorso di F. deve essere respinto; non è vero che la sentenza impugnata ha inteso configurare la responsabilità della detta società come una sorta di “responsabilità oggettiva” in quanto la Corte territoriale, per il tramite del riferimento all’accertamento della sentenza penale del Tribunale di Palermo ha dimostrato di imputare a F. la violazione di prescrizioni antinfortunistiche, sia normativamente previste sia comunque desumibili dalla prevedibilità dell’evento alla luce delle conoscenze scientifiche dell’epoca (sentenza impugnata, pagg. 7 e 8); né a diversa conclusione può giungersi per il solo fatto che la Corte di merito ha inteso disattendere gli esiti delle consulenze tecniche di ufficio di primo e secondo grado in quanto la difforme conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale risulta ampiamente argomentata sulla base delle risultanze in atti poste a fondamento della inferenza probabilistica che sorregge l’affermazione della responsabilità risarcitoria delle società convenute, come già evidenziato ( v. paragrafo 11).
17.1. La deduzione con la quale si denunzia l’assenza di prova dello svolgimento da parte del S.DL. di attività lavorativa presso i cantieri della società è inammissibile perché non sorretta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., dalla specifica esposizione del fatto processuale con riferimento alle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate dalle parti in relazione a tale questione; la sentenza impugnata mostra di ritenere pacifica la circostanza dello svolgimento della prestazione di lavoro presso i cantieri di Finmeccanica, oggetto peraltro di specifica allegazione degli originari ricorrenti secondo quanto evincibile dallo storico di lite della sentenza impugnata, per cui onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; in concorrente prospettiva deve , inoltre, evidenziarsi, che a fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l’onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso ( cfr. tra le altre, Cass. n. 1593/29017).
17.2. Privo di pregio è anche l’argomento fondato sui limiti alla configurabilità di una responsabilità del soggetto committente in epoca antecedente al lgs. n. 626/1994; premesso, infatti, che la Corte distrettuale ha fatto proprio l’accertamento della sentenza penale n. 2093 /2010 del Tribunale di Palermo circa le condizioni di lavoro nel cantiere navale ove prestava la propria attività il S.DL., condizioni connotate, tra l’altro, da “usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave” e dall’ assenza di qualsivoglia accorgimento volto ad impedire l’estensione dell’inquinamento, ad altre zone del cantiere quali, in particolare la mensa, i magazzini e gli spogliatoi, la responsabilità del soggetto committente appare pienamente giustificata alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l’attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società F., implicava l’assunzione a carico di quest’ultima dell’obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro.
18. Il secondo motivo di ricorso è infondato; richiamato quanto sopra osservato al paragrafo 11. in punto di conformità dell’accertamento del nesso causale operato dalla Corte territoriale ai criteri di cui all’art. 40 e 41 cod. civ., nella motivazione della sentenza impugnata non è dato riscontrare alcuna lacuna circa la individuazione delle misure di prevenzione da adottare, individuazione che risulta a contrario desumibile dalle specifiche carenze riscontrate nelle condizioni di lavoro presso il cantiere navale di Palermo quali descritte alla pagg. 7 e sgg. della sentenza impugnata.
19. Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per non essere la deduzione di vizio motivazionale correlata alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ .. A riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (. In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza, la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) (cfr. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Alla luce della giurisprudenza richiamata il motivo in esame risulta inidoneo alla valida censura della decisione posto che esso si risolve nella inammissibile sollecitazione di una rivalutazione nel merito di elementi comunque già presi in considerazione dalla Corte territoriale (sentenza, pagg. 4 e 5) e in ogni caso privi di decisività una volta esclusa, come ritiene la sentenza impugnata, la prova dell’esposizione ad asbesto in epoca anteriore all’attività prestata dal S.DL. presso F..
20. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. La questione della prescrizione e della verifica della idoneità di eventuali atti interruttivi non risulta affrontata dalla sentenza impugnata per cui era onere dell’odierna ricorrente dimostrarne, come, viceversa non avvenuto, la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito, secondo quanto osservato al paragrafo 17.1. . Non soccorre a tal fine il riferimento alla memoria difensiva di primo grado (ricorso F., pag. 36, primo capoverso) sia per la inammissibilità del rinvio per relationem agli atti di causa sia perché, comunque, non è allegato che la eccezione era stata riproposta nella memoria di costituzione in appello, come onere della parte vincitrice in primo grado ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass. n. 24124/2016, Cass. n. 19828/2013, Cass. n. 14086/2010).
20 Il quinto motivo di ricorso è infondato atteso che la esistenza del pregiudizio connesso alla perdita del rapporto parentale costituisce frutto di presunzione iuris tantum superabile dalla prova contraria del convenuto (Cass. n. 9010/2022), la quale nello specifico non risultata essere stata offerta dalla società convenuta.
21. Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite che vengono liquidate in favore degli originari ricorrenti. Atteso l’esito del giudizio le spese fra le due società sono compensate.
22. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna ciascuna società alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti G.DG. e A.DL., che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Compensa le spese di lite fra le due società.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, camera di consiglio del 18 ottobre 2022