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Legge Gelli: cos’è e cosa dice la legge sulla sanità

Legge Gelli: cos’è e cosa dice la legge sulla sanità

In questa guida scopriamo tutto sulla Legge Gelli, la normativa che regola il risarcimento danni causati dalla malasanità. Anche conosciuta come Legge 24/2017 Legge Gelli-Bianco. In cosa consiste? Come si applica? Quali sono le novità rispetto al precedente assetto normativo?

La Colombo Servizi si occupa di assistenza alle vittime dell’amianto per il risarcimento dei danni subiti. Collabora con l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il Dipartimento Vittime del Dovere che fornisce da decenni l’assistenza medica, psicologica e legale a tutte le vittime dell’amianto e di altri patogeni. Promuovono il diritto alla salute e insieme all’Osservatorio Responsabilità Medica, si occupano di difesa legale delle vittime di malasanità.

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Tempo di lettura: 15 minuti

Legge Gelli-Bianco: cos’è e cosa dice?

La Legge Gelli, o Legge Gelli-Bianco, segue gli obiettivi del Decreto Balduzzi, mirando a superare le ambiguità. Questo soprattutto attraverso una formulazione testuale più chiara. Entrata in vigore nell’aprile 2017, questa legge ha introdotto nuove norme sulla responsabilità medica.

La principale innovazione consiste nell’art. 590-sexies c.p., che tratta della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Questo articolo esclude la responsabilità penale dei medici e degli operatori sanitari per imperizia, a condizione che dimostrino di aver seguito le linee guida o le buone pratiche. Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità civile delle strutture e degli operatori, la legge cerca di limitare la responsabilità del medico.

La responsabilità della struttura sanitaria per somministrazione di cure inadeguate o non sicure rimane, anche dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, di natura contrattuale. D’altra parte, quella del medico diventa di tipo extra-contrattuale.

Secondo la legge Gelli tutte le strutture sanitarie e i professionisti che hanno contatti diretti con i pazienti sono obbligati ad assicurarsi per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Che cos’è la responsabilità medica e come funziona

Ma andiamo con ordine: che cos’è la responsabilità medica?

La responsabilità medica deriva dai danni subiti dai pazienti a causa di errori od omissioni da parte del personale sanitario.

Gli elementi che caratterizzano la presenza della responsabilità medica sono tre:

  • La condotta attiva od omissiva del sanitario, ovvero in netto contrasto con le linee guida e le giuste pratiche assistenziali, oppure quando c’è una violazione delle regole specifiche o generiche.
  • Configurazione del danno
  • Nesso causale tra condotta ed evento del danno.

Viene considera “generica” la colpa, quando troviamo un errore che si è verificato per:

  • Negligenza: quando c’è scarsa attenzione e trascuratezza da parte del personale sanitario nello svolgere la propria attività lavorativa;
  • Imprudenza: nel non compiere tutti gli atti necessari ad evitare od eliminare il rischio;
  • Imperizia: rappresenta la dissociazione dalla “legis artis”, cioè la violazione della regola specialistica e/o tecnica, dovuta ad ignoranza, inabilità, o inettitudine.

La colpa specifica riguarda invece violazione delle precise disposizioni di legge, ovvero di regolamenti, ordini e disciplina.

Il livello di colpa medica e come viene stabilito

Per valutare la responsabilità medica e il grado di colpa, è fondamentale esaminare il divario tra l’azione effettivamente compiuta dal professionista sanitario e quella che avrebbe dovuto essere adottata in conformità alla norma cautelare.

La determinazione del livello di “rimprovero” attribuibile al sanitario coinvolge la considerazione di diversi parametri:

  1. Le condizioni specifiche del soggetto interessato.
  2. Il livello di specializzazione del professionista.
  3. La complessità dell’ambiente in cui il professionista ha operato.
  4. L’accuratezza dell’intervento medico.
  5. Eventuali circostanze di urgenza.
  6. L’oscurità del quadro patologico.
  7. La difficoltà nel raccogliere e interpretare le informazioni cliniche.
  8. Il grado di atipicità della situazione.

Il termine “colpa grave” trova applicazione solo quando si verifica una “deviazione significativa rispetto all’azione appropriata, secondo i parametri forniti dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021). Affinché la “colpa grave” abbia rilevanza penale, l’errore tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adattamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021).

Di conseguenza, l’errore del medico, derivante da una mancanza di abilità o preparazione specifica, sarà passibile di sanzioni penali solo in presenza di “colpa grave”.

Onere della prova della struttura e prescrizione secondo la Legge Gelli

L’art. 7, comma 1, stabilisce che la struttura risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se non dipendenti della struttura stessa: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose“.

Non è il paziente a dover provare la colpa della struttura, ma è quest’ultima a dover dimostrare il contrario. Quindi l’onere probatorio è a carico della struttura.

Inoltre il termine di prescrizione con la legge Gelli diventa di 10 anni. Il termine è calcolato dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.

La responsabilità extra-contrattuale del medico

Nel caso della responsabilità medica della struttura, che è di natura contrattuale, quella del medico, come stabilito dalla Legge Gelli, assume carattere extra-contrattuale, come specificato nel comma 3 dell’art. 7 della stessa legge. La dimostrazione del danno e della colpa del medico è a carico del paziente, con un termine di prescrizione di 5 anni in questo contesto.

La Legge Gelli-Bianco si propone di disincentivare azioni legali contro singoli operatori del servizio sanitario nazionale e di contrastare la pratica della “medicina difensiva“, ossia la propensione degli operatori sanitari a essere condizionati dalla paura di possibili azioni risarcitorie.

Non punibilità per il medico e Legge Gelli: come funziona?

La riforma ha introdotto una condizione di non punibilità penale per il medico che, nel rispetto delle linee guida, commette un errore di entità lieve. Tuttavia, questa causa di non punibilità non si applica nei casi di imperizia in assenza di linee guida, nella scelta delle linee guida adeguate al caso specifico, nell’errore nell’esecuzione di esse, nella negligenza o nell’imprudenza.

Con l’emanazione della Legge Gelli e la riforma della responsabilità medica, si rafforza l’obbligo di avviare una procedura di conciliazione, alla quale devono partecipare entrambe le parti coinvolte, inclusi gli assicuratori. Tale procedura mira a raggiungere un accordo extragiudiziale per risolvere la controversia.

In assenza di un accordo, viene attivato un esame tecnico preventivo. Secondo la riforma del 2017, la procedura giudiziaria è sempre subordinata all’esecuzione preventiva di una consulenza tecnica. Questa fase coinvolge un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal tribunale competente, incaricato preliminarmente di determinare la natura e l’entità della responsabilità medica attraverso una perizia.

Legge Gelli e assicurazione per i professionisti: come funziona

La nuova normativa introduce anche l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sociosanitarie, pubbliche e private, e per i professionisti che interagiscono direttamente con i pazienti. L’assicurazione consente di coprire i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Nel caso in cui manchi una polizza assicurativa, i pazienti hanno la possibilità di rivolgersi a un Fondo di garanzia per i danni causati dalla responsabilità sanitaria. Questo fondo garantisce il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità medica e viene alimentato dai contributi annuali delle compagnie di assicurazione.

Il fondo interviene anche quando i massimali assicurativi sono inferiori rispetto all’importo del risarcimento dovuto ai pazienti o nel caso in cui l’impresa assicurativa versi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

Legge Gelli: Limiti nell’Esercizio del Diritto di Rivalsa

In conclusione, la Legge 24/2017 complica la procedura mediante la quale una struttura sanitaria può richiedere un risarcimento al medico responsabile. Specialmente nel caso in cui la struttura sia di carattere pubblico, l’azione di rivalsa deve essere avviata presso la Corte dei Conti, su iniziativa del Pubblico Ministero.

La struttura è tenuta a notificare al medico entro 45 giorni dall’inizio della controversia con il paziente. In mancanza di tale notifica, l’azione di rivalsa decade. In aggiunta, l’azione deve essere proposta entro un anno dal momento del pagamento, seguendo i limiti temporali stabiliti dalla legge.

Massimale e contributo della struttura per responsabilità del medico

È fondamentale notare che al medico non è richiesto di restituire il risarcimento in caso di colpa lieve, ma questa responsabilità sussiste solo in presenza di dolo o colpa grave (limite oggettivo). Inoltre, il massimale dell’azione di rivalsa è sempre fissato al triplo della retribuzione annua del professionista sanitario (limite quantitativo).

Tuttavia, la struttura deve contribuire solo per la metà dell’importo totale. Questo deriva da una pronuncia della Suprema Corte nelle sentenze di San Martino del 2019, che stabilisce che l’obbligo risarcitorio deve essere equamente suddiviso tra il medico e la struttura, consentendo a quest’ultima di recuperare l’intero importo solo dimostrando la grave e straordinaria responsabilità del medico.