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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Equo indennizzo per causa di servizio

 

Diritto delle vittime all’equo indennizzo

L’equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria che mira a risarcire una menomazione dell’integrità fisica, causata da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A seguito dell’art. 6 della legge 201/2011 l’equo indennizzo risulta erogabile nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Gli appartenenti a queste categorie sono fortemente esposti a pericoli, che causano danni alla salute. Possono essere vittima di infortunio sul lavoro o essere esposti ad agenti cancerogeni e sviluppare una malattia professionale. Infatti, durante l’esercizio delle loro funzioni, corrono il rischio di entrare in contatto con il gas radon, l’uranio impoverito e, soprattutto, l’amianto. Quest’ultimo può provocare fenomeni infiammatori e, in seguito, conduce allo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate. La capacità cancerogena di tutti i minerali di amianto è confermata anche nell’ultima monografia IARC.

La Colombo Servizi S.r.l fornisce un servizio di assistenza medica e legale gratuita a tutti i cittadini e lavoratori esposti, soprattutto a chi fa parte delle Forze Armate e dell’Ordine. La società può fornire questo servizio di consulenza grazie alla collaborazione con l’ONAOsservatorio Nazionale Amianto e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni.

Tutela legale e diritto all’equo indennizzo

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Indice

 

Equo indennizzo: cosa significa e a chi spetta

L’equo indennizzo è una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente pubblico che abbia subito un’invalidità permanente per ragioni di servizio, indipendentemente dalla responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Questa prestazione è stata introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal regolamento di esecuzione DPR 686/1986) e, sino alle modifiche del 2011, coinvolgeva tutti i dipendenti dello Stato. Attualmente, invece, è riservata a soli membri delle Forze Armate e Comparto Sicurezza.

I requisiti per la concessione dell’equo indennizzo sono che:

  • l’infermità sia giudicata dipendente da causa di servizio;
  • ci sia un’invalidità di grado apprezzabile;
  • la menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
  • la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
  • il dipendente abbia presentato l’apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.

 

Perciò è indispensabile che la Commissione Medica competente riconosca il nesso causale e che la lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio sia compresa nelle tabelle A e B previste nel DPR 915/1978.

Come si calcola l’equo indennizzo spettante alle vittime?

Il valore dell’equo indennizzo è stabilito in base alla gravità della menomazione. Nei casi di lesioni appartenenti alla prima categoria, cioè quelle più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono però escluse tutte le altre voci retributive, anche aventi carattere fisso e continuativo. Invece, per lesioni minori, la somma dell’indennizzo è determinata in una percentuale tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

Se la domanda di riconoscimento della causa di servizio è presentata dal dipendente dopo il collocamento in quiescenza, lo stipendio preso in considerazione ai fini del calcolo equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione delle proprie mansioni.

L’art. 49 del DPR 686/1957 dispone la riduzione dell’importo dell’equo indennizzo in base all’età del dipendente al momento dell’evento dannoso o dell’identificazione dell’infermità, cioè dalla data risultante dal verbale di visita medica collegiale. L’equo indennizzo si riduce del:

  • 25% se il dipendente ha superato 50 anni;
  • 50% se ha più di 60 anni;
  • 50% se il dipendente ottiene anche la pensione privilegiata.

 

In quest’ultimo caso, se la pensione privilegiata è riconosciuta in seguito, l’eccedenza viene recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 DPR 1092/1973). In caso di decesso, invece, il recupero del 50% dell’importo non è previsto per l’equo indennizzo conferito ai superstiti a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione della pensione privilegiata indiretta. Tuttavia, si ricorda che l’equo indennizzo non è cumulabile con le rendite INAIL, sia corrisposte all’assicurato sia ai suoi superstiti.

Domanda di equo indennizzo: come chiedere la prestazione

La domanda per richiedere l’equo indennizzo può essere depositata contemporaneamente a quella per il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere (L. 266/05).
Va presentata all’amministrazione presso il quale la vittima ha prestato servizio, ma il suo riconoscimento presuppone necessariamente il precedente riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio.

È importante che nella domanda risultino indicati con chiarezza tre elementi:

  • la natura dell’infermità o lesione;
  • i fatti di servizio che hanno comportato il danno alla salute;
  • le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro.

 

Il termine per l’inoltro della richiesta è di 6 mesi, a partire dalla data:

  • del decesso;
  • dell’infortunio;
  • della conoscenza dello stato di malattia, dalla quale deriva la menomazione.

 

Inoltre la domanda di equo indennizzo può essere presentata anche nel corso del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza. In alternativa il termine è 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Nel caso in cui l’invalidità peggiori, si può inviare una domanda d’aggravamento. Questa può essere proposta una sola volta entro 5 anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

Procedimento per il riconoscimento della causa di servizio

La procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stabilita dal DPR 461/2001. Prima di tutto l’ufficio che riceve la domanda deve provvedere all’immediato invio di questa, insieme alla documentazione fornita, all’ufficio competente a emettere il provvedimento finale. Queste deve esprimersi entro 30 giorni e può:

  • respingere la domanda per manifesta inammissibilità o irricevibilità;
  • trasmette la domanda e la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO).

 

In entrambi i casi entro 10 giorni viene data comunicazione all’interessato.

La CMO entro 30 giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione effettua la visita e redige il verbale. Una volta avuto il verbale, l’ufficio competente lo invia al Comitato di verifica per le cause di servizio. Quest’ultimo ha il compito di accertare la causalità tra il servizio prestato e il pregiudizio alla salute. Si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, sentito il relatore.

Infine l’Amministrazione esprime un proprio giudizio in conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica entro 20 giorni dalla ricezione del suo parere. In caso non intenda uniformarsi a ciò che è stato espresso dal Comitato, l’Amministrazione può chiedere un ulteriore parere, che verrà rilasciato entro 30 giorni. Il provvedimento finale è comunicato all’interessato nei successivi 15 giorni.

Una volta accertata la malattia per causa di servizio, si può aprire il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo. Però, se quest’ultimo viene negato per intempestività della domanda o diniego della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, il dipendente può fare ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale (per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare è il T.A.R.). Il termine è 60 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione. In alternativa si può fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del diniego.

Altre prestazioni a cui ha diritto la vittima

Una volta ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, la vittima ha diritto a determinati benefici assistenziali. Oltre all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, si ottengono:

  • retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità riconosciuta;
  • esenzione dal ticket sanitario;
  • esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
  • preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
  • maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per chi ha contratto un’invalidità compresa nelle prime quattro categorie della tabella A (DPR 834/1981);
  • indennità una tantum per patologie di minore entità.

 

Inoltre i membri delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto un’infermità sul luogo di lavoro possono richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questo riconoscimento dà accesso a ulteriori prestazioni assistenziali e previdenziali. Purtroppo, sono molti i pericoli alla salute a cui sono esposte queste categorie. In particolare l’essere inconsapevolmente a contatto con l’amianto ha fatto sì che siano elevati i casi di mesotelioma tra i militari. I dati del VII Rapporto ReNaM registrano centinaia di casi tra gli appartenenti alle Forze Armate. Approfondisce questo tema anche l’ottavo appuntamento di ONA News: “Mesotelioma nelle forze armate e tutela degli orfani“.

Infine l’equo indennizzo non riveste una natura risarcitoria né retributiva, ma solo una natura indennitaria. Ciò vuol dire che risulta compatibile con il risarcimento del danno, in caso di comportamento illecito dell’Amministrazione. Perciò la vittima può intraprendere l’azione di risarcimento in sede civile per chiedere il ristoro integrale del danno biologico e di tutti gli altri danni (patrimoniali e non patrimoniali).

Tutela legale dei diritti delle vittime

La società Colombo Servizi tutela tutte le vittime, in particolar modo le vittime del dovere e i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Agisce in collaborazione con l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, seguendone le linee guida e le direttive. La tutela legale fa sì che le vittime possano rivendicare i propri diritti e ottenere l’indennizzo INAIL, Fondo Vittime Amianto e i benefici contributivi, grazie ai quali accedere al prepensionamento. Nel caso in cui queste maggiorazioni non consentano alla vittima il diritto a pensione, può chiedere la pensione inabilità amianto.

Tramite lo sportello online, un team di avvocati altamente specializzati fornirà un parere legale gratuito e assisterà chi ne farà richiesta nelle varie fasi per la salvaguardia dei propri diritti.