Amianto condominio: rimozione e smaltimento
Amianto condominio: per provvedere alla rimozione e smaltimento quali sono gli obblighi? Purtroppo il problema della presenza di amianto negli edifici è piuttosto diffuso. Questo perché, nonostante la produzione e la commercializzazione di manufatti contenenti amianto sia stata vietata già dalla Legge 257/92, non vi è stato nessun obbligo di bonifica.
Inoltre in molti edifici e costruzioni, costruiti prima degli anni ’90, vi è la presenza di amianto. Questo li rende particolarmente pericolosi e nocivi per la salute dell’uomo. L’amianto è stato usato ampiamente nell’edilizia abitativa in diverse applicazioni e forme, soprattutto negli anni ’70. Si stima che in Italia, complessivamente, nel periodo tra il 1946 e il 1992, sono state utilizzate e lavorate 3.748.550 tonnellate di asbesto o amianto.
Questo fenomeno non coinvolge solo abitazioni private ma anche strutture pubbliche. L’Avv. Ezio Bonanni, nella sua opera “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia-ed.2022“, riporta come in molti edifici scolastici, ospedali e altre strutture pubbliche ci sia la presenza di fibre di amianto. Inoltre il problema amianto è diffusamente presente anche nel settore navale, in quello degli aeromobili e negli stabilimenti industriali.
I minerali di amianto, che è detto anche asbesto, sono gravemente dannosi per la salute. Le fibre, inalate o ingerite, provocano infiammazione, che può portare all’insorgere del cancro. All’esposizione a questo materiale sono collegate, per esempio, le malattie asbesto correlate e mesoteliomi.
La Colombo Servizi S.r.l fornisce l’assistenza risarcimento amianto a tutti i cittadini che sono colpiti da patologie asbesto correlate. Questo è possibile grazie alla collaborazione con l’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto. Le vittime di esposizione ad amianto possono quindi richiedere una consulenza medica e legale gratuita.
S.O.S. tutela legale e rimozione amianto
Amianto condominio: pericoli e danni alla salute
Con il termine asbesto si indicano i minerali appartenenti al gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e dei filosilicati (serie del serpentino). Questi hanno una consistenza fibrosa e sono particolarmente dannosi per la salute.
Questi minerali hanno la capacità di suddividersi in fibre longitudinali più sottili e facilmente inalabili. Una volta entrate nell’organismo umano, queste fibre provocano gravi fenomeni infiammatori, che possono evolvere in cancro e in altre malattie asbesto correlate di esito spesso infausto.
Tra queste patologie vi sono l’asbestosi, mesoteliomi, cancro del polmone, delle ovaie, del colon, dello stomaco, dell’esofago, della laringe e della faringe. Anche IARC, nella sua monografia, ne dà conferma:
“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum”.
Tuttavia, la resistenza meccanica dell’eternit, la sua resistenza al calore, la sua economicità e l’elevata presenza in natura hanno fatto sì che il cemento amianto fosse largamente utilizzato, soprattutto nell’edilizia. L’unico modo per evitare l’insorgere di malattie collegate all’esposizione di questo materiale cancerogeno è effettuare una bonifica delle aree contaminate. Questa è la forma di prevenzione primaria.
Infatti non esiste una quantità minima di amianto inalato, oltre la quale vi è il rischio di sviluppare malattie asbesto correlate. Allo stesso modo non esiste una distanza di sicurezza da rispettare per essere al sicuro. Il VII Rapporto ReNaM evidenzia come proprio il settore edile sia il più colpito da casi di mesotelioma. Questi erano 3.002 casi, fino al 2015. Ciò significa che ben il 15% dei casi di mesoteliomi censiti sono riscontrati in questo ambito.
Obblighi e sanzioni Amianto condominio
Se si riscontra la presenza di amianto in immobili, come i condomini, data la pericolosità del materiale, vi sono specifici obblighi che devono essere rispettati dal proprietario dell’immobile o da chi lo amministra, ovvero l’amministratore di condominio.
Il D.M. 06/09/1994 indica le norme da applicare alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzo collettivo ed il mancato adempimento degli obblighi relativi ai proprietari degli edifici e ai gestori è duramente sanzionato. Il valore della sanzione amministrativa va da oltre 3.600 euro a quasi 19.000 euro.
In un condominio è l’amministratore condominiale ad essere responsabile del censimento e della eventuale segnalazione all’ASL della presenza di amianto. Oltre ad eventuali ripercussioni legali nel caso un utente si ammali di una malattia amianto-correlata, ci sono amianto sanzioni da 3.615,20 a 18.075,99 euro, come stabilisce l’art. 15 com.2 L.257/92. La sanzione è prevista in caso di mancata individuazione e mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4a del DM 06/09/94.
È, invece, previsto l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro, secondo l’art. 263 com. 2a D.Lgs. 81/08, in caso di mancata individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto prima di intraprendere lavori di demolizione. Ciò è disposto dall’art. 248 com. 1 D.Lgs. 81/08.
Dove si può trovare la presenza di eternit?
L’amianto era un materiale il cui utilizzo era molto diffuso, prima della sua messa a bando dalla Legge 257/92. Infatti la sua presenza si può trovare anche in molti tipi di intonaco amianto. Infatti l’utilizzo del minerale rendeva l’intonaco ignifugo e particolarmente resistente.
Anche nel rivestimento di piastrelle e pavimenti si è spesso utilizzato l’amianto. Ad esempio Linoleum è un tipo di pavimento in amianto, ampiamente utilizzato negli anni ’70 e ’80. Altri elementi in cui è presente l’asbesto sono le lastre ondulate o piane, utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature, i serbatoi per l’acqua, i vasi di espansione per impianti di riscaldamento. Inoltre sono stati fatti in eternit anche le tettoie, le tubazioni di scarichi, fognatura e acqua potabile e le canne fumarie.
Bonifica eternit: la normativa per i condomini
Secondo la normativa del D.M. 06/09/1994 è d’obbligo comunicare alle autorità sanitarie (ASL) la presenza del manufatto contenente asbesto friabile o del presunto sito contaminato. L’omessa comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 2.000 euro. Il proprietario dell’abitazione o, in questo caso, l’amministratore del condominio dovrà quindi:
- fare comunicazione alla ASL, come richiede il comma 5 articolo 12 della legge 257/92;
- predisporre un’ispezione da parte del personale specializzato, in grado di valutare le condizioni dei materiali a cadenza annuale;
- compilare un dettagliato rapporto, con relativa documentazione fotografica, da trasmettere alla ASL competente.
Il costo del censimento e della valutazione dei manufatti contenenti amianto, presenti in un condominio, dipende dalle dimensioni della struttura e dalla sua complessità. Il valore stimato è di circa 400 euro per i condomini di poche unità e può arrivare a 1.500 euro per i condomini più grandi. Queste cifre non comprendono l’attività di analisi e campionamento, che non sempre è necessaria.
Quale misura di bonifica eternit è necessario attuare?
In caso in cui esiste un rischio amianto sarà necessario avviare le operazioni di bonifica. È quindi necessario rivolgersi a una ditta autorizzata allo smaltimento amianto, che si avvale di professionisti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10A o 10B. Questo è regolamentato dall’articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In base alla valutazione tecnica ricevuta e in base allo stato dell’amianto, si predispongono interventi specifici. Questi possono essere la rimozione immediata, la rimozione programmata, la riparazione e incapsulamento, insieme o in alternativa il confinamento, e il monitoraggio periodico.
Valutazione pericolosità amianto condominio ed edifici
L’art. 6 co. 3 e art. 12 co. 2 della L. 257/92 hanno stabilito che il Ministero della Salute avrebbe emanato un decreto in materia di amianto, finalizzato alla valutazione del rischio e controllo e bonifica dei manufatti contenenti amianto.
Con il Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994, la “Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie” sostiene determinati indici del rischio per la presenza in condominio amianto.
Tipo di materiale | Note | Friabilità |
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti | Fino all’85% circa di amianto. Spesso Anfiboli (amosite, crocidolite), prevalentemente Amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustici | Elevata |
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie | Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100% | Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto |
Funi, corde e tessuti | In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo Crisotilo al 100% | Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati |
Cartoni, carte e prodotti affini | Generalmente solo Crisotilo al 100% | Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni ed a usure |
Prodotti in amianto-cemento | Attualmente il 10-15% di amianto in genere Crisotilo. Crocidolite e Amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre | Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati |
Valutazione del rischio (art. 2 del D.M. 06.09.1994)
In base all’Art. 2 del DM 06.09.1994, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
- l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale).
In fase d’ispezione visiva dell’installazione, devono essere invece attentamente valutati:
- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
Questa regolamentazione è contestata dall’Avv. Ezio Bonanni, in quanto si afferma, con molta superficialità, che la presenza di amianto non implica di per sé un pericolo per la salute.
Amianto condominio: meccanismo di valutazione del rischio
VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI | |||
Materiali integri non suscettibili di danneggiamento | Suscettibili di danneggiamento | Materiali danneggiati | |
Eliminazione delle cause | Area non estesa | Area estesa | |
Restauro + eliminazione delle cause | |||
Controllo periodico procedura per corretta manutenzione | Bonifica amianto |
Amianto condominio: obblighi dell’amministratore per bonifica
Il D.M. 06/09/1994 predispone che è obbligatorio individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio. Sebbene non vi sia un obbligo di bonifica, constatata l’effettiva presenza di amianto è necessario provvedere ad una valutazione del rischio per individuare le azioni possibili.
Se si riscontra la pericolosità dei materiali di amianto, sussiste invece l’obbligo di bonifica. In caso di amianto in condominio è l’amministratore il responsabile per le parti in comune, ma non per i singoli appartamenti.
Innanzitutto l’amministratore dovrà occuparsi del censimento e della mappatura dello stabile, per l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA). In questa fase occorre avvalersi di un tecnico abilitato, che si occuperà delle verifiche necessarie e della compilazione del documento di valutazione dei rischi.
Se le lastre sono integre non suscettibili di danneggiamento, non sussiste il pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti. Perciò non è necessario un intervento di bonifica amianto condomini ma occorre un controllo periodico delle condizioni dei materiali ed il rispetto di idonee procedure di manutenzione.
Invece, se, in seguito a valutazione, risulta necessario un intervento urgente, l’amministratore potrà disporre lo smaltimento eternit condomini anche in assenza di una delibera assembleare. In caso contrario dovrà informare i condòmini, spiegando le possibili sanzioni eternit in caso di inerzia.
I principali obblighi dell’amministratore di condominio sono quindi:
- predisporre l’ispezione, il censimento amianto e la mappatura, per l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) nelle aree comuni dello stabile;
- rivolgersi ad esperti abilitati per predisporre una valutazione del rischio, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;
- il tecnico preposto, a chiusura della valutazione, provvede alla stesura della relazione tecnica, in cui viene riprodotto il processo d’indagine, le risultanze e le successive attività applicabili.
Tutela legale per le vittime di amianto in condominio
L’amianto e i materiali contenenti amianto, tra cui il cemento amianto, sono dannosi per la salute. Le fibre che si aerodisperdono dai materiali in eternit e possono provocare infiammazioni. Proprio l’infiammazione da amianto è alla base del mesotelioma e di altre malattie asbesto correlate di natura tumorale.
Nella pubblicazione “Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting HMGB1-mediated tumor progression”, di H Yang,L Pellegrini, A Napolitano, C Giorgi, S Jube1, A Preti, CJ Jennings, F De Marchis, EG Flores, D Larson, I Pagano, M Tanji, A Powers, S Kanodia, G Gaudino, S Pastorino, HI Pass, P Pinton, ME Bianchi and M Carbone, si evince come il processo tumorale ha origine da quello infiammatorio indotto dalle fibre di amianto, sia in riferimento all’insorgenza del mesotelioma che in riferimento all’insorgenza delle altre patologie asbesto correlate tumorali.
La Colombo Servizi S.r.l. ha istituito il servizio di assistenza legale. Grazie alla collaborazione con l’ONA, la società di assistenza risarcimento amianto guida nella tutela medica e dei diritti legali.
Riconoscimento malattia professionale: indennizzo INAIL
Nel caso di danni eternit sussiste il diritto alle prestazioni previdenziali. Se si ottiene il riconoscimento della natura professionale della patologia asbesto correlata, compresa nelle liste dell’INAIL, si ha diritto il diritto a ricevere l’indennizzo INAIL.
Una volta che la domanda viene accettata dall’INAIL, la vittima potrà ricevere una rendita mensile, che viene stabilita in proporzione all’entità del danno biologico. In caso di decesso, anche gli eredi della vittima possono fare richiesta della rendita di reversibilità.
Fondo vittime amianto è un’altra prestazione che possono richiedere le vittime di patologie asbesto correlate, comprese nelle tabelle delle malattie professionali dell’INAIL. Questa misura è stabilita dall’art.1, co. 241/246, L.244/2007. La prestazione aggiuntiva viene erogata direttamente dall’INAIL, sommandosi alla rendita mensile o alla rendita in reversibilità in favore degli eredi.
Richiesta di prepensionamento INPS e pensione d’invalidità
Dopo il riconoscimento da parte dell’INAIL dell’origine professionale della patologia asbesto correlata, il lavoratore può richiedere il prepensionamento. Questo è possibile grazie ai benefici contributivi del 50% del periodo di esposizione nel luogo lavorativo.
In caso di vittima già pensionata, la maggiorazione permette invece di ottenere la rivalutazione dei contributi. Se, infine, la vittima è troppo giovane e anche con l’accredito non ottiene il diritto alla pensione, l’articolo 1, comma 250, Legge 232/2016 gli consente di avvalersi della pensione d’invalidità amianto.
Risarcimento danni vittime amianto
In caso di malattia professionale asbesto correlata, oltre all’indennizzo INAIL, sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Oltre quindi all’indennizzo da parte dell’INAIL del danno biologico e patrimoniale per le diminuite capacità di lavoro, la vittima può richiedere l’integrale ristoro dei danni, cioè anche i danni morali ed esistenziali. In questo caso si fa valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Per esercitare questo diritto è però fondamentale dimostrare il nesso causale.
In caso di decesso, anche i familiari possono richiedere il totale ristoro dei danni subiti. La quantificazione dei danni si stabilisce in maniera personalizzata. I danni differenziali e complementari si stabiliscono con il metodo equitativo o sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Tutela e assistenza: il servizio gratuito
La Colombo Servizi salvaguarda, insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto e all’Avv. Ezio Bonanni, i diritti sia delle vittime di amianto sia dei loro familiari.
Richiedi una consulenza legale gratuita per iscritto. La nostra squadra di avvocati online, altamente specializzati, ti fornirà un primo parere legale gratuito e ti assisterà nelle varie fasi della procedura.