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Amianto

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Amianto: prevenzione danni alla salute e tutela dei diritti

Come prevenire amianto danni alla salute e tutelare i propri diritti? Amianto è sinonimo di asbesto o eternit. È un gruppo di minerali fibrosi che si suddividono in fibre sempre più sottili e provocano infiammazioni e cancro.

La società Colombo Servizi Srl, anche grazie alla sinergia con ONA – Osservatorio Nazionale Amianto APS e con l’Avv. Ezio Bonanni, assiste e tutela tutti i cittadini e lavoratori. Per prevenire lo sviluppo di tutte le neoplasie asbesto correlate è indispensabile la prevenzione primaria. Questa consiste nell’evitare ogni esposizione alla fibra killer, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan).

Molto spesso la persona è esposta nei luoghi di lavoro. I lavoratori a rischio professionale dovrebbero sottoporsi a controlli e sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria). Inoltre a questi deve essere garantita la tutela legale (prevenzione terziaria).

S.O.S Assistenza legale diritti vittime amianto

La Colombo Servizi è una primaria società che assicura la tutela e l’assistenza legale alle vittime amianto.

Amianto

 

Indice

Tempo di lettura: 34 minuti

I minerali di amianto asbesto: le qualità mineralogiche

Il termine amianto o asbesto identifica tutti quei minerali che hanno la capacità di distinguersi in fibre sempre più sottili e che sono costituiti da due gruppi mineralogici: il serpentino (tra cui il crisotilo, amianto biancogruppo dei fillosilicati), e gli anfiboli. In questo insieme vi sono actinolite, amosite, crocidolite, tremolite (chiamato amianto grigio – verde – giallo) e antofillite (gruppo degli inosilicati).

Esistono altri minerali di asbesto che hanno le stesse qualità mineralogiche. Tuttavia, dal punto di vista tecnico normativo, non è presente la stessa regolamentazione e la tutela per le vittime. Infatti, tenendo conto della classificazione, inserita nell’art. 246 D.L. 81/2008, altri minerali, come la fluoro-edenite, pur essendo cancerogeni, non sono compresi tra gli asbesti.

Il crisotilo: il minerale silicato idrato di magnesio

Tra i serpentini, vi è il crisotilo. Secondo questo tipo di asbesto etimologia, il nome deriva dal greco χρυσός, fibra d’oro, ed è conosciuto come amianto bianco-verde-grigio-giallastro. Questo è un minerale silicato idrato di magnesio e si identifica con la formula 3MgO,2SiO,2H2O- n. CAS 12001-29-5.

Le fibre di crisotilo hanno una lunghezza variabile, sono soffici ma hanno un’elevata resistenza meccanica e flessibilità. Queste hanno una buona tenuta degli agenti alcalini, con una temperatura di decomposizione tra i 450-700°C.

Il crisotilo è stato largamente utilizzato in Italia, perché estratto dalla miniera di Balangero. Infatti nel cemento amianto è presente esclusivamente il crisotilo. Questo minerale è il tipo di amianto più diffuso ed è utilizzato ancora oggi negli Stati dove non è prevista la sua messa al bando.

Già dal 1977, lo IARC definì l’amianto crisotilo come cancerogeno per l’uomo.

“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum. For cancer of the colorectum, the Working Group was evenly divided as to whether the evidence was strong enough to warrant classification as sufficient. There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite and anthophyllite). All forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite and anthophyllite) are carcinogenic to humans (Group 1). Talc containing asbestiform fibres is carcino- genic to humans (Group 1)”.

(Volume 100C – IARC Monographs)

Gli anfiboli: amosite, silicato idrato di ferro e magnesio

L’amosite è detto amianto bruno-giallo-grigio o cummingtonite o grunerite. È un silicato idrato di ferro e magnesio. L’amosite, detto anche amianto verde, è identificabile con la formula chimica: 5.5FeO,1.5MgO,8SiO2,H2O- n. CAS 12172-73-5.

Le fibre di amosite sono lunghe, diritte e fragili. Sono discretamente flessibili e stabili al calore. L’amosite ha una temperatura di decomposizione tra i 600-800°C. Questo minerale è stato prevalentemente utilizzato come isolante termico.

La crocidolite o amianto blu: definizione e caratteristiche

La crocidolite, detto amianto blu o amianto del Capo o riebeckite, proviene dalle vicinanze di Griqua Town, nell’Africa australe. Erano numerose le miniere del Sud Africa nelle quali era estratto tale minerale.

Le fibre di crocidolite sono quelle che hanno una più elevata capacità fibrotica e cancerogena. Questo silicato idrato di sodio, ferro ferrico, ferro ferroso e magnesio è identificabile con la formula: Na2O,Fe2O3,3FeO,8SiO2,H2O – n. CAS 12001-28-4.

La crocidolite ha fibre diritte e ha più resistenza agli agenti acidi, diversamente dagli altri anfiboli. La crocidolite ha una buona flessibilità. La temperatura di decomposizione della crocidolite è tra i 400-600°C.

Actinolite: il silicato idrato di calcio, ferro e magnesio

L’actinolite o actinoto deriva dal greco ακτινωτο, pietra raggiata. È chiamato anche amianto verde-nero ed è un silicato idrato di calcio, ferro e magnesio. L’actinolite è identificata con la formula chimica: 2CaO,4MgO,FeO,8SiO2,H2O – n. CAS 77536-66-4.

Si trova nelle rocce scistose-cristalline della catena alpina ed ha una temperatura di decomposizione tra 620-900°C.

Antofillite: il silicato idrato di magnesio

L’antofillite, nella sua etimologia: dal latino scientifico antophyllum = garofano o “amianto verde-giallo-bianco”, è un silicato idrato di magnesio. Identifica questo tipo di asbesto formula chimica: 7MgO,8SiO2,H2O- n. CAS 77536-67-5. Questo minerale è il più importante degli anfiboli rombici. E’ molto diffuso nei micascisti dell’Alto Adige (Val Passiria, sopra Merano) e in misura inferiore anche nell’isola d’Elba e nelle Alpi e Prealpi Occidentali, e in Finlandia. L’antofillite è caratterizzata da una particolare fragilità con temperatura di decomposizione tra i 600-850°C.

Tremolite: il silicato idrato di calcio e magnesio

I minerali di tremolite sono chiamati amianto grigio-verde-giallo. È un silicato idrato di calcio e magnesio e viene identificato con la formula chimica: 2CaO,5MgO,8SiO2,H2O – n. CAS 77536-68-6.

La sua presenza è comune in molte località alpine e prende il nome dalla Valle Tremola nel massiccio del S. Gottardo (Campolongo, nel Canton Ticino). La tremolite è caratterizzata da particolare resistenza al calore, rispetto ad altri anfiboli, fragilità e ha una temperatura di decomposizione tra i 950-1040°C.

Amianto e prevenzione della salute: infiammazione e cancro

I primi danni dell’asbesto o amianto sono quelli provocati dall’infiammazione, che avvia quel fenomeno displasico, con placche ed ispessimenti pleurici, e, successivamente, l’avvio del processo cancerogeno.

Anche IARC, già dall’inizio degli anni ’70, aveva confermato le caratteristiche di cancerogenicità dell’amianto.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha confermato che le fibre di amianto sono cancerogene, senza una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla. L’inalazione provoca ogni anno non meno di 107.000 decessi.

All type of asbestos cause lung cancer, mesothelioma, cancer of the larynx and ovary, and asbestosis (fibrosis of the lungs). Exposure to asbestos occurs through inhalation of fibres in air in the working environment, ambient air in the vicinity of point sources such as factories handling asbestos, or indoor air in housing and buildings containing friable (crumbly) asbestos materials. (…) Currently about 125 million people in the world are exposed to asbestos at the workplace. In 2004, asbestos-related lung cancer, mesothelioma and asbestosis from occupational exposures resulted in 107,000 deaths and 1,523,000 Disability Adjusted Life Years (DALYs). In addition, several thousands of deaths can be attributed to other asbestos-related diseases, as well as to nonoccupational exposures to asbestos”.

(Chrysotile Asbestos-2014)

L’infiammazione e le capacità cancerogene: pubblicazioni

L’inalazione di fibre di amianto, asbesto sinonimo, provoca nella vittima l’infiammazione, che può causare successivamente l’insorgere di tumori. Questo meccanismo è descritto da Linton, van Zandwijk, Reid, Clarke, Cao e Kao (Inflammation in malignant mesothelioma – friend or foe?. Ann Cardiothorac Surg. 2012;1(4):516–522).

Un altro studio che, invece, esalta il valore dei marcatori per la diagnosi di mesotelioma, è quello di David James Inflammation-Based Prognostic Indices in Malignant Pleural Mesothelioma Pinato,. Journal of Thoracic Oncology 2012, Volume 7, I 3, 587 – 594”.

L’infiammazione provoca anche la formazione di vasi che fanno crescere le cellule di MPM e gli alti livelli di Vascular Endotheliale Growth Factor (VEGF). Questi indicatori  confermano la prognosi infausta, come evidenzia la pubblicazione scientifica “Vascular endothelial growth factor is an autocrine growth factor in human malignant mesothelioma” di Strizzi, Catalano, Vianale, Orecchia, Casalini, Tassi, Puntoni, Mutti, Procopio.

L’infiammazione, come già affermato dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA e pioniere della difesa delle vittime dell’amianto in Italia, è al centro del ruolo delle fibre di amianto, non solo per quanto riguarda le patologie fibrotiche, ma anche per il tumore del polmone e per il tumore della pleura.

Mesotelioma e l’iperplasia per infiammazione da fibre: pubblicazioni

Lo studio di Ramírez-Salazar, Salinas-Silva, Vázquez-Manríquez, Gayosso-Gómez, Negrete-Garcia, Ramírez-Rodriguez, Chávez, Zenteno, Santillán, Kelly-García, Ortiz-Quintero, “Analysis of microRNA expression signatures in malignant pleural mesothelioma, pleural inflammation, and atypical mesothelial hyperplasia reveals common predictive tumorigenesis-related targetsevidenzia come nel tessuto mesoteliale iperplastico (HP) si dimostra la somiglianza di miRNA tissutali espressi del tessuto tumorale ed iperplastico. In più questi miRNa sono la conseguenza dell’infiammazione.

È stato dimostrato anche che la soppressione di IL1beta, citochina che provoca l’infiammazione, rallenta la cancerogenesi del mesotelioma pleurico maligno negli animali e diminuisce l’aggressività di questa neoplasia.

“this report provides experimental evidence implicating inflammation in a cancer whose etiology is connected with environmental exposure to a known carcinogen: asbestos” e “targeting inflammation as potential chemo-prevention strategy for cohorts chronically exposed to asbestos or other carcinogenic mineral fibers”.

(Inflammation-Related IL1β/IL1R Signaling Promotes the Development of Asbestos-Induced Malignant Mesothelioma)

Queste tesi risultano ulteriormente confermate dalla ricerca “Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting HMGB1-mediated tumor progression di H Yang.

Cancerogenesi da amianto: come si sviluppa e prevenzione

Le fibre di amianto penetrano nelle cellule polmonari o nel mesotelio e alterano le strutture cellulari, interferendo con il regolare processo di divisione cellulare.  Inoltre le fibre di asbesto producono radicali ossigenati (ROS), i quali, se si formano in prossimità del DNA. possono reagire con esso determinando rotture e modificazioni della sequenza delle basi nucleotidiche (An Xu et al. 1999).

Da queste evidenze scientifiche è palese come i minerali di asbesto, che è anche detto amianto, siano agenti clastogenetìci (DNA reattivo) e tossici. A causa di ciò vi è un aumento della proliferazione cellulare rigenerativa. In altre parole, si verifica il processo cancerogeno completo.

L’azione cancerogena dell’amianto, al pari di quella di altri agenti cancerogeni come il cloruro di vinile, il benzene, l’alfatossina e le radiazioni ionizzanti, ha periodi di latenza che possono arrivare anche a 30 anni. Il mesotelioma è la neoplasia per cui i tempi di latenza sono più elevati. Infatti, possono arrivare anche fino a 50 anni. Le possibilità di sopravvivenza si misurano sulla base della tempestività della diagnosi, dato che, con la diagnosi precoce, le terapie sono più tempestive e efficaci.

Le infiammazioni da amianto come processo cancerogeno

L’Avv. Ezio Bonanni ha reso pubbliche tutte le pubblicazioni scientifiche sul ruolo delle fibre di amianto nel determinare l’infiammazione, che è il primo stadio nella cancerogenesi da amianto. Infatti i problemi amianto sono stati confermati dalla stessa Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 45935/2019.

Essendo l’infiammazione il primo stadio del processo neoplastico, è evidente che le ulteriori esposizioni hanno comunque un ruolo, sia per l’insorgere del mesotelioma che per le altre neoplasie da amianto. Tutte le neoplasie da amianto, infatti, rispondono alla teoria multistadio della cancerogenesi e alla dose dipendenza.

La prevenzione primaria e la sorveglianza sanitaria

Sulla base della legge scientifica della teoria multistadio della cancerogenesi, secondo cui tutte le esposizioni hanno un ruolo, con dose dipendenza, è necessario evitare tutte le forme di esposizione.

Quando, invece, si è già stati esposti ai minerali di amianto, sarà necessario istituire la sorveglianza sanitaria per dei controlli periodici, che tengano sotto controllo la situazione. Questo è stabilito dall’art. 259 del D.lgs. 81/2008 e grava sul datore di lavoro o, in caso la vittima sia in pensione, sulle ASL. Se la sorveglianza è efficace e la diagnosi tempestiva, le possibilità di guarigione sono elevate, anche in caso di mesotelioma.

Mesotelioma: malattia asbesto correlata dose dipendente

Una volta inalate o ingerite, le fibre di amianto permangono nell’organismo. Si verificano, così, effetti cumulativi con altre esposizioni, anche successive, che possono favorire l’insorgere dell’infiammazione, di errori cromosomici, di lesioni meccaniche e di tutti gli altri fenomeni che sono alla base dell’evoluzione dallo stato displasico a quello cancerogeno.

Come ribadito dal Ministero della Salute, nel Quaderno n. 15 del maggio-giugno 2012: Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate””, tutte le esposizioni hanno una loro rilevanza per lo sviluppo del tumore, perché accelerano il decorso della neoplasia, la aggravano e possono portare alla morte.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio. Si può richiamare, sul punto, Cass., IV Sez. Pen. n. 3615/2016:

la latenza diminuisce con l’incremento dell’esposizione. Si tratta di una legge scientifica sufficientemente radicata nella comunità scientifica e di carattere universale. Non esiste una esposizione irrilevante. Studi accreditati indicano che la latenza minima è di circa 15 anni e di 32 anni quella media. Inoltre, l’esposizione lavorativa implica una latenza più breve… Sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali che conducono inizialmente nel processo cancerogenetico, ma rilevano pure quelle successive fino all’induzione della patologia, dotate di effetto acceleratore, appunto e di abbreviazione, quindi, della latenza”.

Teoria multistadio della cancerogenesi: legge universale

La teoria multistadio della cancerogenesi, o dose dipendenza, è legge universale anche per quanto riguarda il mesotelioma. Ciò è fondamentale in quanto permette di identificare le responsabilità in tutti coloro che provocano esposizione. In tal modo è impossibile sfuggire alla condanna al risarcimento del danno per tutti coloro che hanno provocato l’esposizione. Ciò è confermato da Cassazione, IV sezione penale, n. 18933 del 27/02/2014.

Nel processo di cancerogenesi (chimica, fisica e biologica) l’entità dell’esposizione, cioè la dose per la durata dell’esposizione, è in relazione al rischio di sviluppo della neoplasia. Più alta è l’esposizione, maggiore è il rischio di insorgenza della neoplasia (Cass. Sez. IV 988/2002: Cass. Sez IV n. 22165/2008: sez IV 33311/12).

Allo stesso modo più alta è l’esposizione cumulativa (che può essere un’alta esposizione per un breve periodo o una bassa esposizione per un lungo periodo), maggiore è la probabilità che si verifichi la trasformazione della cellula in cellula neoplastica maligna.

Rischio amianto assenza di soglia minima per il cancro

Il danno alle cellule non ha una soglia conosciuta ed è di tipo stocastico, cioè probabilistico. L’andatura stocastica del processo di cancerogenesi rende difficile la determinazione di quale sia la durata del processo di trasformazione neoplastica.

Questo processo multistadio della cancerogenesi è collocato nel tempo di latenza e, cioè, il periodo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi clinica della neoplasia asbesto correlata.

Viene identificato il tempo di latenza nei diversi sistemi sperimentali, tenendo conto del livello di esposizione e del tipo mineralogico di fibra. Infatti, il crisotilo ha una minore capacità cancerogena, rispetto a crocidolite, amosite e anfiboli Quest’ultimi, infatti, rimangono per tutta la vita nel corpo della vittima, mentre il crisotilo è soggetto alla clearance polmonare.

Rilevanza degli altri fattori: età e inizio dell’esposizione

Esistono vari fattori determinati nelle fasi del processo neoplastico, dalla induzione alla promozione e progressione. Uno di questi è l’età e, soprattutto, l’età di inizio dell’esposizione. È rilevante anche il sesso, la predisposizione genetica e, per quanto riguarda i tumori diversi dal mesotelioma, la pregressa esposizione anche ad altri cancerogeni.

Vi è unanime consenso scientifico sulla dose dipendenza. La letteratura medica e medico legale ha confermato la relazione dose-risposta tra livello di esposizione ad amianto ed insorgenza dei mesotelioma. Si evidenzia, infatti, come il decrescere della dose provoca un aumento dei tempi di latenza e una diminuzione del numero dei casi e di mortalità. Per questi motivi è fondamentale anche la sola riduzione del livelli espositivi.

Amianto e regole cautelari di prevenzione della salute

Già ad inizio secolo scorso, erano noti gli effetti lesivi dell’amianto. Infatti, con R.G. 442/1909, le lavorazioni dell’amianto erano interdette alle donne e ai bambini, perché ritenute insalubri. Inoltre, con L. 455/43, il Legislatore ha sancito che dovesse essere indennizzata l’asbestosi come malattia professionale.

Vi sono state poi una serie di norme che erano finalizzate a prevenire il rischio amianto, come la tutela della salute imposta dall’art. 2087 c.c.. È fondamentale il rispetto delle regole cautelari e degli strumenti di cautela, in grado di evitare o ridurre l’esposizione. Gli artt. 4, 19, 20 e 21 del D.P.R. 303/56 (norme di igiene sul lavoro di prevenzione tecnica) e gli artt. 377 e 387 del D.P.R. 547/55 (protezione individuale) rilevano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro e degli altri titolari delle posizioni di garanzia.

Orientamento alla dose dipendenza e negazione trigger dose

Non solo il mesotelioma, ma anche il tumore polmonare e l’asbestosi sono considerati dose dipendenti, tanto è vero che ciò è stato ribadito in ultimo anche da Cassazione, IV sezione penale, 45935/2019.

Perciò tutta la giurisprudenza concorda con l’escludere l’applicabilità della trigger dose per il mesotelioma, tesi sostenuta in Italia dal Prof. Gerolamo Chiappino. Questa tesi è spesso stata sostenuta dai datori di lavoro, per escludere le loro responsabilità.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito:

“Non assume rilievo decisivo l’individuazione dell’esatto momento di insorgenza della patologia (Sezione IV, 11.04.2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui giudicata inattendibile la teoria della cosiddetta trigger dose, assume che il mesotelioma è patologia dose dipendente”.

Nel processo penale Fincantieri, nel confermare le responsabilità penali, la Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 33311/2012, sconfessa la teoria della dose killer, detta anche trigger dose. Questa sentenza amianto riporta:

Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Irving Selikoff si era giunti ad elaborare l’inaccettabile tesi secondo la quale poichè l’insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. “trigger dose” o “dose killer”), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti”.

Trigger dose: distorsione del pensiero di Irving Selikoff

La Corte di Cassazione ha ribadito che attribuire la teoria della trigger dose all’autorità del Prof. Irving Selikoffcostituisce una vera e propria distorisione del suo pensiero:

Trattasi di una vera e propria distorsione dell’intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d’amianto, potendo l’alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell’aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell’esposizione”.

Infatti è dimostrato che tutte le esposizioni ad amianto accelerano l’insorgenza prima di tutto delle patologie fibrotiche, e poi di quelle cancerogene. A una maggiore esposizione corrisponde l’anticipazione della latenza e l’aggravamento della patologia:

Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall’inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell’esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l’accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l’affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa”.

La moltiplicazione dei foci con le ulteriori esposizioni

È dimostrato che il mesotelioma è una patologia multicentrica e dose dipendente. Per cui, tutte le successive esposizioni, oltre ad aggravare l’infiammazione, moltiplicano i foci, con maggiore ossigenazione e nutrizione del cancro.

Infatti, la stessa Corte di Cassazione, IV sezione penale, 33311/2012, lo evidenzia:

L’autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l’insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l’evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l’acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose. Ciò ancor più a tener conto che l’accumulo delle fibre all’interno dei polmoni, continuando l’esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d’ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l’accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall’ultima esposizione”.

Prevenzione, tutela medica e diritti legale vittime amianto

Le polveri e fibre di amianto, inalate ed ingerite, provocano danni alla salute. È in corso una vera e propria strage di malattie asbesto correlate nel mondo. L’Italia non è da meno, come dimostrato dall’Avv. Ezio Bonanni nella sua pubblicazione “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022“. Nei rari casi di sopravvivenza ai 5 anni, la capacità invalidante delle malattie asbesto correlate è elevata.

Per questo motivo, l’ONA ha chiesto che si desse atto della possibilità della prevenzione primaria. La bonifica è l’unico strumento di tutela che permette di evitare rischi alla propria salute. Infatti, la diagnosi precoce è la prevenzione secondaria.

La strage delle malattie asbesto correlate in Italia

I decessi ogni anno, come conseguenza solo delle tre principali malattie da amianto (asbestosi, tumore polmonare e mesotelioma) e solo per esposizione lavorativa, sono 107.000. Sono 125 milioni, invece, i lavoratori esposti e il trend è in continuo aumento, data l’assenza di azioni di bonifica dei siti contaminati.

In Italia, in particolare, nel 2019 l’esposizione ad amianto ha causato più di 6.000 decessi (1.800 per mesotelioma, 3.600 per tumore ai polmoni e  circa 600 per asbestosi), escludendo le altre malattie asbesto correlate. Nel corso del 2020, l’ONA ha ricevuto segnalazioni di circa 2.000 casi di mesotelioma. Il Covid-19 ha inciso sul più elevato indice di mortalità delle vittime.

Nel VII Rapporto ReNaM, pubblicato nel 2021, sono riportati i casi fino al 2018. In Italia non è presente un censimento di tutti i casi.

Raccomandazioni OMS per la prevenzione dei danni da amianto

L’OMS, pur essendo consapevole che l’unico strumento di risoluzione del problema sanitario dell’amianto è quello della prevenzione primaria, si è limitata solo a raccomandazioni, e non ad un obbligo pregnante di messa al bando totale dell’amianto:

“Elimination of asbestos-related diseases should take place through the following public health actions: 1) recognizing that the most efficient way to eliminate asbestos-related diseases is to stop the use of all types of asbestos; 2) replacing asbestos with safer substitutes and developing economic and technological mechanisms to stimulate its replacement; 3) taking measures to prevent exposure to asbestos in place and during asbestos removal (abatement); 4) improving early diagnosis, treatment, social and medical rehabilitation of asbestos-related diseases and establishing registries of people with past and/or current exposures to asbestos”.

La produzione di amianto nel mondo e in Italia

La produzione di asbesto ha superato i 2 milioni di tonnellate e la sua messa al bando è circoscritta a 62 Stati. Questi sono i Paesi dell’Unione Europea, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Cile, Croazia, Gabon, Giappone, Honduras, Kuwait, Seicelle e Uruguay. Secondo i dati del 2020 diffusi da IBAS, ancora sono prodotti i seguenti quantitativi di amianto (in tonnellate): in Russia 720,000, in Kazakhstan 227,000, in Cina 120,000, in Brasile 71,200 e in Zimbabwe 8,000. Invece a essere utilizzati e lavorati sono: in India 310,000, in Cina 243,000, in Russia 126,000, in Uzbekistan 117,000 e in Indonesia 86,200.

La Legge 257 del 1992 ha vietato l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione e dei prodotti che lo contengono in Italia, ma senza obbligo di bonifica. Nel periodo dal 1946 fino al 1992, nel nostro Paese ne sono state lavorate 3.748.550 tonnellate di asbesto.

Ancora oggi, in Italia, vi sono più di 40.000.000 di tonnellate in circa 1.000.000 di siti. Tra le aree contaminate ci sono 2.292 scuole, 800 biblioteche e centri di studio, 250 ospedali, 300.000 km di tubature di acqua potabile che contengono materiali di asbesto, con fibre che provocano malattie amianto.

Come sono stati utilizzati i minerali di amianto

L’amianto è stato ampiamente utilizzato in edilizia. Spesso è stato usato per rendere più resistenti le tegole, gli intonaci e gli stucchi. Inoltre è stato utilizzato con il cemento, come eternit o cemento amianto, per le lastre ondulate, usate come coperture degli edifici industriali, civili e prefabbricati, e piane, come nelle pareti divisorie. Infine nella produzione di tubi di acquedotti dell’acqua potabile, fognature, serbatoi d’acqua e canne fumarie.

Per la sua resistenza al calore, l’asbesto è stato utilizzato come isolante termico nelle industrie chimiche, siderurgiche, ceramiche, nelle vetrarie, nelle distillerie, nei zuccherifici, nelle centrali termiche e termoelettriche. Inoltre l’amianto è stato sfruttato anche nelle industrie delle basse temperature, come negli impianti frigoriferi o di condizionamento, e come antifiamma nelle condotte per impianti elettrici.

Nel settore dei trasporti è stato soprattutto usato nella coibentazione delle carrozze ferroviarie, di navi e autobus. In più veniva utilizzato come materiale d’attrito, impastato con resine sintetiche, per la realizzazione dei ferodi dei freni e delle frizioni degli autoveicoli.

Anche nel campo tessile è possibile riscontrare la presenza di amianto in corde, nastri e guaine, utilizzati per coprire cavi elettrici, tubazioni, oppure in tessuti adottati per le tute protettive antifuoco, usate nell’industria siderurgica e per piloti da corsa.

Infine nell’industria chimica e alimentare alcuni filtri venivano costruiti con carte d’amianto o polvere compressa e poi venivano utilizzati per la filtrazione del vino e delle bibite.

Il talco e la contaminazione con fibre asbestiformi

L’asbesto in passato è stato utilizzato nel talco. Infatti, in particolare negli Stati Uniti, è stata condannata la società Johnson & Johnson al pagamento di 4,7 miliardi di dollari a titolo di risarcimento danni subiti da 22 donne, che si sono ammalate di cancro alle ovaie conseguentemente all’uso di prodotti contenenti talco.

Un’altra sentenza, sempre negli Stati Uniti, ha condannato una nota azienda produttrice di talco al risarcimento di72 milioni di dollari ai parenti di una donna deceduta per tumore alle ovaie. L’accusa è quella di aver omesso di informare i consumatori del rischio dovuto alle fibre di asbesto. In particolare questo rischio è legato ai prodotti dell’igiene con talco.

Dal punto di vista scientifico, però, non si evidenzia alcuna relazione tra l’uso di talco e l’aumento del rischio.

L’Unione Europea sancisce la messa al bando entro il 2025

Dai dati epidemiologici registrati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) emerge il perdurare dell’insorgenza di malattie asbesto correlate in Italia, che crea ancora un problema di sanità pubblica sul quale è urgente intervenire e non solo nel nostro Paese.

Per questo, dal 1 luglio 2025, tutti gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno aver provveduto all’eliminazione dei “prodotti” di amianto (Regolamento UE 2016/1005). Questa misura è essenziale per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e lo sviluppo sostenibile. Il Parlamento Europeo aveva già presentato nell’ottobre del 2021 una risoluzione che mirava alla “protezione dei lavoratori dell’amianto”. Questa sollecitava già gli Stati membri a intraprendere azioni volte a eliminare gli effetti sulla salute delle potenziali esposizioni ad amianto, professionali e ambientali.

Tutela giuridica dei diritti delle vittime amianto

I minerali di amianto sono nocivi per la salute umana. Inducono infiammazione già con le prime esposizioni (Cass. IV Sez. Pen. n. 45935/2019). Spesso, dal processo displasico infiammatorio si giunge a quello cancerogeno.

La società Colombo Servizi S.r.l. tutela le vittime dell’amianto. Agisce in collaborazione con l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, seguendone le linee guida e le direttive.

In caso di esposizione ad amianto, sussiste il diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto (ex art. 13, comma 8, L. 257/92). Si tratta di maggiorazioni previdenziali che permettono il prepensionamento e, per coloro che sono già in pensione, la rivalutazione della posizione previdenziale, con il coefficiente 1,5.

Si sono susseguite diverse modifiche legislative. In particolare l’art. 47, L. 326/2003 introduce che il beneficio sia ridotto al coefficiente 1,25 e che questo non sia idoneo a far maturare anticipatamente il diritto a pensione. Inoltre prevede anche l’obbligo della domanda all’INPS, inizialmente non necessaria, la decadenza triennale, la prescrizione decennale e la codificazione dell’obbligo di superamento delle 100 ff/ll nei 10 anni.

Ciò ha reso particolarmente difficile ottenere tale beneficio. Per tali motivi, l’ONA raccomanda sempre la sorveglianza sanitaria, in modo tale che possa essere dimostrato il danno amianto e poter accedere ai benefici.

Prepensionamento vittime amianto (benefici e pensione inabilità)

Nel caso di riconoscimento di malattia asbesto correlata, si ha diritto alla rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5, utile per il prepensionamento. È necessario, però, che l’INAIL riconosca l’origine professionale di una patologia asbesto correlata. Questo può avvenire se vi è almeno l’1% di invalidità e in assenza di una soglia minima. Quindi non sono più necessarie le 100 ff/ll.

L’accredito si calcola sul periodo di esposizione, anche se infra-decennale, e la prescrizione decennale inizia a decorrere dal riconoscimento della malattia amianto. Inoltre il coefficiente è sempre 1,5 per il prepensionamento amianto.

Nel caso in cui i benefici contributivi non consentano al lavoratore malato di patologia asbesto correlata di conseguire il diritto a pensione, si può chiedere l’immediato pensionamento. La  pensione inabilità amianto è stabilita dall’ex art. 1 co. 250, 250-bis e 250-ter della L. n. 232/2016.

L’art. 41-bis della legge 58 del 2019  ha esteso la tutela previdenziale della pensione di inabilità amianto a tutti coloro che hanno contratto una patologia asbesto correlata riconosciuta come di origine professionale, sia dall’INAIL che da qualsiasi altro ente detentore della posizione assicurativa.

Riconoscimento dei diritti di pensione amianto

I lavoratori malati di amianto in forza dei risultati ottenuti dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni hanno diritto all’immediato pensionamento (pensione inabilità amianto). L’art. 1, co. 250, L. 232 del 2016, è stato modificato con il Decreto n. 34/2019, convertito con la Legge 58 del 2019.

La normativa, un tempo circoscritta solo a coloro che erano affetti da mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi che avessero ottenuto il riconoscimento INAIL, è stata invece ora estesa a tutte le vittime dell’amianto che possono ottenere il prepensionamento.

L’INPS, con la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020, ha dettato le linee guida per ottenere l’immediato pensionamento per coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate, compreso il cancro della laringe, il cancro delle ovaie e altre patologie.

Requisiti per diritti pensione invalidità amianto

Tra i requisiti per ottenere il prepensionamento per patologia, a prescindere dal grado di invalidità, si ha diritto ai benefici amianto con l’art. 13 co. 7 L. 257/92. Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. Riguardo amianto sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo  contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque. Si prescinde dal grado di invalidità riconosciuto dall’INAIL.

Tuttavia la pensione di inabilità INPS non è cumulabile con le prestazioni INAIL. In questo modo, coloro che hanno chiesto ed ottenuto la pensione di inabilità INPS, si vedono precluso il diritto alle prestazioni INAIL.

Indennizzo INAIL malattie asbesto correlate

Nel corso della sorveglianza sanitaria, possono emergere i danni amianto. In caso di diagnosi di malattia asbesto correlata, i sanitari hanno l’obbligo di referto (art. 365 c.p.), della segnalazione all’INAIL (art. 139 del DPR 1124/65) e di redigere la prima certificazione di malattia professionale. È avviato così il procedimento amministrativo.

La vittima di malattia asbesto correlata ha diritto:

  • dal 6 al 15% all’indennizzo del danno biologico;
  • dal 16%, alla rendita INAIL, ovvero l’indennizzo del danno biologico e delle diminuite capacità di lavoro.

L’INAIL riconosce le malattie asbesto correlate, che sono racchiuse in tre liste.

Lista I INAIL malattie professionali

L’INAIL ha inserito nella lista I le malattie considerate asbesto correlate la cui origine è di “elevata probabilità“. Le vittime di patologie comprese in questa lista sono assistite dalla presunzione legale di origine.

È quindi sufficiente la presenza delle fibre di amianto nel luogo di lavoro per ottenere il riconoscimento di malattia professionale. Di conseguenza si ha diritto alla rendita INAIL e al risarcimento danni differenziali e complementari a carico del datore di lavoro.

  • Asbestosi polmonare (I.4.03);
  • Placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
  • Mesotelioma: pleurico (I.4.03), pericardico (I.6.03), peritoneale (I.6.03) e della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
  • Tumore polmonare (I.4.03);
  • Cancro della laringe (I.6.03);
  • Tumore alle ovaie (I.6.03).

In caso si sia vittima di queste patologie, si presume il nesso causale e l’onere della prova si inverte. Quindi, se l’INAIL non intende indennizzare la lesione, deve eccepire e dimostrare l’esclusiva origine extraprofessionale. È sufficiente la sola presenza della noxae patogena nell’ambiente lavorativo per attivare la tutela indennitaria e risarcitoria (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16).

Lista II e III INAIL malattie professionali

Nella lista II dell’INAIL sono inserite le malattie dovute all’esposizione all’amianto, la cui “origine lavorativa è di limitata probabilità“. In questo caso non è prevista la presunzione legale d’origine.

Non essendoci la presunzione legale d’origine, sarà la vittima delle patologie della lista II a dover dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni INAIL.

  • Tumore alla faringe (c10-c13);
  • Cancro dello stomaco (c16);
  • Neoplasia del colon retto (c18-c20).

La lista III, infine, comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta “possibile”.

Altre patologie asbesto correlate non tabellate

Ci sono altre malattie, non contemplate nelle tabelle, che possono essere causate dall’esposizione all’amianto. Le patologie non tabellate possono essere egualmente riconosciute come asbesto correlate, così come sancito dall’art. 10, commi 4 e 5 del D. Lgs. 38/2000, a condizione che l’assicurato ne dimostri l’eziologia professionale con riferimento all’asbesto. Inoltre le tabelle sono in continua revisione, anche sulla base di quanto stabilito dall’art. 10, D. Lgs. 38/2000.

Per esempio l’asbestosi ha, tra le sue complicanze, danni cardiaci e cardiocircolatori. La Legge n. 780 del 27/12/1975 estende la valutazione globale del danno, in pazienti affetti da pneumoconiosi e anche a tutte le forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio ad esse associate. L’art. 146 DPR 1124/65 è quindi stato modificato integrando tra le patologie indennizzabili anche quelle cardiache, se associate all’asbestosi.

Inoltre il Professor Giancarlo Ugazio e altri studi scientifici hanno dimostrato la correlazione tra varie neoplasie e l’esposizione all’amianto, come:

  • tumore al cervello;
  • cancro del pancreas;
  • neoplasia al rene;
  • cancro alla colecisti;
  • tumore della prostata;
  • carcinoma alla tiroide;
  • cancro alla vagina-vulva;
  • tumore alla mammella.

 

In particolare varie ricerche scientifiche hanno indagato i fattori di rischio del tumore alla vescica o al sistema urinario, tra cui “Urinary apparatus tumours and asbestos: The Ramazzini Institute caseload“, “Epidemiology and etiology of bladder cancer“, “Epidemiology and prevention of bladder cancer” e “An update review of the literature: risk factors for bladder cancer with focus on occupational exposures“.

A queste neoplasie si aggiungono altre malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale (come il morbo di Alzheimer), la sclerosi laterale amiotrofica, la miocardiopatia, la fibromialgia e vari problemi cardiovascolari.

Fondo Vittime Amianto: quali sono i diritti

Il Fondo Vittime Amianto è una prestazione aggiuntiva rispetto all’indennizzo INAIL, che viene riconosciuta alle vittime di malattia asbesto correlata. Questo indennizzo è pari al 15% della rendita in godimento. Queste prestazioni non debbono essere sottratte dal quantum risarcitorio. Non sono quindi assoggettate al c.d. regime della compensatio lucri cum damno.

Inoltre, secondo la Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021, i malati di mesotelioma per esposizione familiare o ambientale hanno diritto ad una prestazione assistenziale, di natura una tantum, di importo fisso pari a 10.000 euro. Essa verrà corrisposta in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.

Per tutti coloro che hanno, invece, beneficiato della prestazione una tantum pari ad 5.600 euro nel periodo 2015/2019, vi è la possibilità di chiedere l’integrazione fino ad 10.000 euro. L’istanza potrà essere presentata direttamente dalla vittima o dai suoi eredi.

Benefici contributivi per lavoratori portuali e ferrovieri

Sussiste il diritto al Fondo anche per gli eredi dei lavoratori portuali vittime di amianto. Questo è istituito dalla Legge di stabilità del 2016 (art. 1 comma 278, L. 28.12.2015, n. 208).

L’art. 1, comma 277 della Legge 208/2015 ha stabilito il diritto alle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5 per la rivalutazione della pensione anticipata amianto anche per i lavoratori della produzione di rotabili ferroviari. Si tratta di una normativa molto importante, dato che il settore è stato molto colpito dall’esposizione ad amianto. Infatti, nel VI Rapporto Mesoteliomi dell’INAIL (ottobre 2018) risultano censiti 619 casi, pari al 3,2% di mesotelioma tra i ferrovieri, almeno fino al 2015.

Chi ha lavorato presso le ferrovie ha anche diritto ai benefici contributivi per lavoratori ferrovieri. Questa prestazione è risultato del riconoscimento dei diritti di coloro che hanno lavorato nell’AnsaldoBreda di Pistoia ed in altri siti di produzione dei rotabili ferroviari.

Vittime del Dovere per esposizione ad amianto

Per vittime del dovere si intendono coloro che hanno contratto un’infermità per causa di servizio, ovvero nello svolgimento delle specifiche attività. Queste sono specificate nell’art. 1, comma 563, L. 266/2005:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

Invece l’art. 1, comma 564, L. 266/2005, con riferimento all’art. 1, lettera c), del DPR 243/2006(particolari condizioni ambientali od operative), identifica, come particolari condizioni, quelle implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

La volontà del legislatore del 564 è stata quella di includere i casi di stress dovuti ad uno svolgimento del servizio in condizioni non ordinarie come correlate all’insorgere essenzialmente di patologie tumorali e collegato alla durata e “in occasione della missione” e in ambienti rischiosi per la salute, con una occasionalità che si attaglia a qualsiasi situazione legata ad un fattore lesivo.

Amianto e Forze Armate, sì allo status di vittima del dovere

Per chi lavora nelle Forze Armate, in Marina Militare, Esercito, Aeronautica Carabinieri, in caso di malattie amianto, sussiste il diritto alla causa di servizio e al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Questo vale anche per chi ha lavorato presso il Comparto di Sicurezza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Infatti, in questi casi, il dipendente, per via dell’esposizione a fibre di asbesto, è sottoposto a maggior rischi e fatiche rispetto alle condizioni ordinarie. Per questo si ha diritto, per le infermità contratte, anche al riconoscimento ad ulteriori prestazioni previdenziali riservate alle vittime del dovere.

Vittime del dovere in Marina Militare per danni da amianto

Una specifica categoria di vittime del dovere è quella degli equiparati a vittime del dovere. Questa comprende coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare Italiana. In questo caso si ha diritto al risarcimento del danno, al riconoscimento dello status di vittima del dovere e all’accredito delle relative prestazioni.

Infatti, in forza dell’art. 20, L. 183/2010, tutti coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate, perché imbarcati nelle unità navali della Marina Militare Italiana, e i loro famigliari hanno diritto al risarcimento del danno e al riconoscimento delle prestazioni previdenziali come equiparati a vittime del dovere.

Vittime del dovere: stessi diritti di quelle del terrorismo

In caso del riconoscimento di vittima del dovere, la vittima e i superstiti, in caso di decesso, hanno diritto al riconoscimento della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio e tutte le altre prestazioni dovute alle vittime del dovere. Queste prestazioni avranno gli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo. Pertanto, l’assegno vitalizio mensile deve essere riconosciuto per l’importo di 500 euro piuttosto che del minor importo di 258 euro.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017 ha infatti stabilito:

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cosi., come risulta dal ‘diritto vivente’ rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.

Vittime del dovere: diritti agli orfani non a carico

Gli orfani non a carico fiscale sono esclusi dall’indennizzo riconosciuto alle vittime del dovere. I Ministeri competenti tentano di sfuggire dalle loro responsabilità, sfruttando il fatto che gli orfani possono essere non a carico, se c’è il coniuge superstite. Questa è la giustificazione per non indennizzare.

In particolare il Ministero della Difesa invoca l’applicabilità dell’art. 6, L. 466/1980, che contiene l’elenco dei superstiti. Gli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge, non sono considerati superstiti.

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, ha contestato l’applicabilità dell’art. 6 della L. 466/1980, che escludere il diritto degli orfani non a carico ad ottenere la liquidazione delle prestazioni previdenziali, riservate alle vittime del dovere. Sono stati invocati determinati principi:

  • l’art. 6 della L. 466/80 è riferito alla sola speciale elargizione;
  • in base ai principi della successione delle leggi nel tempo;
  • il principio della specificità della normativa;
  • il fatto che la normativa sulle vittime del dovere non contiene alcuna selezione tra vittime, ciò a maggior ragione è ribadito dal contenuto dell’art. 10 della L. 183/2010, che fa riferimento alla tutela di tutte le vittime e anche degli orfani.

Queste tesi sono state accolte dalla Corte di Appello di Genova, Sent. n. 575/2019 del 17.12.2019, detta anche sentenza amianto Genova.

Vittime uranio impoverito: danno alla salute

In molte occasioni, i nostri militari sono stati esposti a più agenti cancerogeni. Non soltanto radiazioni e nano particelle di metalli pesanti per l’uso di proiettili all’uranio impoverito. Anche polveri di amianto e vaccini con additivi contaminanti. I proiettili all’uranio impoverito hanno polverizzato spesso mezzi corazzati e installazioni, tra cui quelle in cemento amianto. Le fibre di asbesto si sono sviluppate anche grazie all’uso di questi proiettili.

Dei pericoli che incorrono i soldati italiani a causa dell’uranio impoverito ne parla anche la quarta puntata di ONA TVUranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani 

L’ONA ha ottenuto il riconoscimento di molti casi di sinergia. L’Avv. Ezio Bonanni è stato audito dalla Commissione di Inchiesta Uranio Impoverito  in data 07.12.2017 ed ha evidenziato questa sinergia. Le analisi dell’Osservatorio Vittime del Dovere, coerentemente con l’impegno dell’ONA, rafforza la tutela di queste vittime. In ogni caso le plurime esposizioni ad amianto ed uranio impoverito e gli effetti nefasti sulla salute umana.

In molti casi, il Ministero della Difesa non riconosce la causa di servizio. Il riconoscimento della causa di servizio è molto importante, perché permette di ottenere la tutela del diritto. In primo luogo il riconoscimento dell’equo indennizzo e poi la pensione privilegiata.

Risarcimento danni vittima amianto

Le vittime di amianto hanno diritto al risarcimento del danno, secondo il principio dell’integrale ristoro (SS.UU. 26972/2008). L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. L’integrale ristoro dei danni si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il risarcimento integrale dei danni comprende i pregiudizi patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e quelli non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale).

Si può richiedere il risarcimento danni se si riesce a dimostrare il nesso causale. Tale verifica è fondamentale per contrastare la tesi che spesso i datori di lavoro sostengono, ovvero la natura extraprofessionale di questo tipo di tumore. In realtà tutte le esposizioni ad amianto vengono considerate rilevanti.

Il diritto al risarcimento danni sussiste anche per i familiari della vittima, in caso di decesso. Gli eredi possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).

Il diritto al risarcimento danni è stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 9238/11, che richiama i principi di diritto di SS.UU. 26972/08 e 26973/08:

il danno biologico (cioè la lesione della salute), il danno biologico differenziale, quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”.

(Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza 19.02.2013, n. 4033, e da ultimo le stesse Sezioni Unite n. 15350/2015).

Quantificazione indennizzo INAIL e risarcimento danni

La quantificazione dei danni, subiti dal lavoratore vittima di malattia di origine professionale si stabilisce in maniera personalizzata. Si ha la liquidazione del differenziale del danno patrimoniale e del danno biologico, e il risarcimento danni morali ed esistenziali.

L’indennizzo INAIL deve essere scorporato per poste omogenee dal danno biologico e da quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Tutti gli altri pregiudizi, invece, devono essere integralmente risarciti.

La vittima ha diritto ai danni differenziali con scomputo della rendita per poste omogenee. L’indennizzo del danno biologico è defalcato dal quantum del danno biologico, con integrale ristoro di tutti gli altri danni non patrimoniali. In caso di rendita, lo scorporo è circoscritto al danno biologico, piuttosto che al danno patrimoniale per diminuite capacità lavorative.

Tutta la procedura è definita nel dettaglio dall’art. 1, comma 1126, lettera a), L. 145/2018, per effetto dell’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha abrogato la lettera a) del comma 1126 della ultima legge di bilancio.

Per stabilire, invece, l’entità del danno non patrimoniale, si deve tener conto del valore della lesione biologica e applicare il sistema riportato dalla Tabella del Tribunale di Milano. Il sistema permette di stabilire il valore del danno, rideterminando il quantum delle singole poste in relazione alle caratteristiche individuali del danneggiato, per la responsabilità contrattuale e per la responsabilità extracontrattuale.

Assistenza e tutela legale dei diritti gratuita

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