Benefici contributivi amianto: come funzionano
Benefici contributivi amianto: come funzionano? I lavoratori, che hanno contratto una malattia professionale a causa dell’amianto, hanno diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto.
Il coefficiente di rivalutazione della contribuzione è pari a 1,5, cioè al 50% del periodo di amianto esposizione. Con l’accredito delle maggiorazioni contributive, è così possibile accedere anticipatamente al pensionamento e con un importo maggiorato. Inoltre coloro che sono già pensionati, con i benefici contributivi hanno diritto alla rivalutazione delle prestazioni.
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Benefici contributivi amianto: in cosa consistono?
I benefici contributivi amianto sono delle maggiorazioni INPS, in forza delle quali i lavoratori possono ottenere la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5. Questa misura è utile per maturare preventivamente il diritto alla pensione o per rivalutare le prestazioni già in godimento, anche senza patologia asbesto correlata. Tutto ciò è stabilito dall’art.13 comma 7 e 8 della Legge 257/1992.
La ratio di questa normativa risiede proprio nella necessità di indennizzare i danni da esposizione ad amianto. Infatti le fibre hanno capacità di provocare prima di tutto infiammazione e poi il cancro, che si sviluppa soprattutto nelle vie aeree e gastrointestinali.
Tuttavia, per ottenere questi amianto benefici, è necessario dimostrare l’esposizione amianto ultradecennale e superiore alle 100 ff/ll, nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni. In alternativa, questo diritto è subordinato al riconoscimento di malattia professionale asbesto-correlata.
Invece, coloro che sono già in pensione hanno il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione. I ratei della pensione sono maggiorati e si riliquidano quelli già erogati, ovvero si ottengono le differenze tra il maggior importo dovuto e quello versato dall’INPS.
Benefici contributivi amianto: chi ne ha diritto?
L’art. 13 della Legge 257/1992, per indennizzare i lavoratori esposti anche nel caso di assenza del danno biologico amianto (Cassazione Sez. Lav. 25000/2014), ha riconosciuto degli indennizzi contributivi, distinguendo le diverse fattispecie:
- lavoratori delle miniere (comma 6);
- vittime patologie asbesto correlate (comma 7);
- lavoratori esposti ad asbesto non malati (comma 8);
- lavoratori esposti all’amianto nei siti oggetto ad atto di indirizzo ministeriale (art. 1, co. 20, 21, 22, L. 257/92).
La rivalutazione contributiva per coloro che sono rimasti esposti all’amianto ma non si sono ammalati è valida solo in caso di concentrazioni pari o superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative per oltre 10 anni (ex art. 13 comma 8 legge 257/92),”in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata”. come afferma la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4913 del 2001 ed ex multis.
Il coefficiente 1,5% per benefici contributivi amianto
I benefici contributivi con il coefficiente 1,5 permettono di raggiungere prima l’età pensionabile o di aumentare l’importo economico della pensione.
I benefici contributivi prevedono una maggiorazione dell’1,5% in caso di:
- malattia professionale riconosciuta dall’INAIL (certificato art. 13, comma 7, Legge 257/1992);
- attività lavorativa svolta nelle miniere o delle cave di amianto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992);
- esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) per i lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003.
Quando si applica il coefficiente 1,25?
Per chi è stato solo esposto a polveri e fibre di amianto per più di 10 anni non trova applicazione la normativa dell’art. 13 comma 8 L. 257/92. In questo caso il coefficiente di maggiorazione amianto è ridotto ad 1,25, rispetto al coefficiente originario di 1,5.
In questo caso il coefficiente è utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza possibilità di prepensionamento per amianto (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003). Vi è l’onere di depositare presso l’INAIL la domanda di certificazione di esposizione entro e non oltre il 15.06.2005 e di dimostrare il superamento della soglia di esposizione delle 10 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni.
In riferimento ai limiti di soglia, infatti, ci sono recentemente state delle modifiche alla direttiva comunitaria, che ha abbassato il limite di soglia dalle 100 ff/ll alle 10 ff/ll all’esterno, e da 2 ff/ll a 0,2 ff/ll per le attività all’interno, attraverso la direttiva 2023/2668/UE entrata in vigore il 20 dicembre 2023. Si tratta di un importante svolta, che evidenzia come le fibre di amianto, se inalate, possano causare gravi danni alla salute e confermano la propria cancerogenosità a prescindere dalla dose e soglia.
Per dimostrare un’esposizione ad una soglia maggiore di 10 fibre/litro di polveri e fibre di amianto si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, cui vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL.
Modifiche per il diritto ai benefici contributivi
L’art. 13, co. 8, L. 257/92 ha subito diversi aggiornamenti. Con l’art. 47, L. 326/03, le maggiorazioni contributive sono state ridotte, con il coefficiente 1,25, valido solo ai fini dell’adeguamento dell’entità della prestazione. Inoltre è stato introdotto il termine di decadenza per coloro che non hanno depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, salvi i casi riportati dall’art. 47, co. 6bis, L. 326/03, di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03.
I benefici contributivi si distinguono in:
- Benefici dovuti per la sola esposizione, anche in assenza di malattia asbesto correlata. In questo caso si ha diritto alle maggiorazioni contributive sulla base dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, purché siano dimostrati i 10 anni di esposizione oltre la soglia delle 10 ff/ll.
- Prestazioni rivolte a chi ha già contratto una malattia asbesto correlata. In questo caso non sussiste il limite minimo di esposizione dei 10 anni e l’onere di dimostrare il superamento delle 100 ff/ll. I lavoratori affetti da malattie asbesto correlate, riconosciute dall’INAIL, anche con un grado invalidante inferiore al 6%, hanno il diritto alle rivalutazioni contributive con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione. Chi è già in pensione invece avrà un adeguamento della prestazione.
Le eccezioni dell’art. 47, L. 326/03
In questo contesto, è divenuto molto difficile ottenere l’accredito di queste maggiorazioni amianto. In alcuni casi, però, si applica ancora l’originaria normativa. Questo è molto importante per mantenere il coefficiente con 1,5 e per evitare la decadenza.
Infatti sono stati protetti, rispetto alla nuova normativa, una platea di lavoratori esposti amianto:
- chi, alla data del 02.10.2003, avessero maturato il diritto a pensione con l’aggiunta dei contributi amianto;
- coloro che avevano già presentato la domanda amministrativa di rivalutazione della posizione contributiva;
- i lavoratori che si erano dimessi per il prepensionamento amianto;
- coloro che rientrano nella previsione normativa di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03 (Legge Finanziaria 2004).
Quindi, chi è esposto amianto, per evitare la decadenza dal diritto, deve dimostrare di aver maturato una di queste condizioni per evitare di perdere il loro diritto.
La Cassazione difende i diritti dei lavoratori
Recentemente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2243/2023 ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL.
Nello specifico la sentenza, depositata il 25.01.2023, fa riferimento testualmente a errori commessi dalla Corte di Appello di Roma, che prende a riferimento la sentenza del Tribunale di Latina, anch’essa errata. La Corte di Cassazione precisa infatti che:
alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL.
Questa decisione fa riferimento ai pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
Quali sono le malattie professionali asbesto correlate?
L’asbesto è un minerale altamente cancerogeno. Purtroppo, in Italia come nel resto del mondo, l’amianto è stato diffusamente utilizzato per le sue caratteristiche, soprattutto nel settore edile. Dopo la Legge 257/1992, l’uso di questo materiale è stato messo al bando. Tuttavia molti sono ancora i siti in Italia contaminati. L’Avv. Bonanni, in “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia-ed.2022”, evidenzia come anche in diverse scuole, ospedali, treni, navi, aerei e in tutti gli stabilimenti produttivi sia ancora diffusa la presenza delle fibre killer.
Le fibre di amianto, se inalate o ingerite, sono molto pericolose perché possono causare infiammazioni. Da queste poi possono insorgere forme di carcinoma. Gli organi più colpiti sono quelli dell’apparato respiratorio e quelli gastrointestinali. Infatti l’amianto è la causa principale di malattie infiammatorie come l’asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche. Queste possono poi evolvere fino a provocare tumore del polmone e delle sierose, il mesotelioma.
Gli effetti cancerogeni dell’amianto sono stati esposti anche dall’ultima monografia dello IARC (Volume 100C – IARC Monographs):
There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum.
Per prevenire lo sviluppo di tutte le neoplasie asbesto correlate è indispensabile la prevenzione primaria. Questa consiste nell’evitare ogni esposizione, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan). La bonifica è una misura fondamentale, per rimuovere la condizione di rischio e fermare l’epidemia. Invece i lavoratori già esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per verificare se le fibre hanno provocato delle malattie asbesto correlate e per ottenere una diagnosi precoce.
Malattia di natura professionale: riconoscimento dell’INAIL
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha definito la malattia professionale. La patologia, per essere di natura lavorativa, deve essere provocata da una causa che agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita).
Inoltre la malattia professionale deve avere una causa diretta ed efficiente nell’attività di lavoro, che deve produrre infermità in modo esclusivo o prevalente. Il Testo Unico del d.p.r. 1124/1965 indica, infatti, che l’infermità deve essere contratta nell’esercizio delle proprie mansioni o deve essere insorta a causa delle lavorazioni rischiose. L’eventuale concorso di cause extraprofessionali non esclude la riconducibilità alla causa di lavoro.
I fattori che determinano l’insorgere della malattia asbesto correlata sono:
- essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o alle misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
- il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo. Nel caso di malattie asbesto correlate si deve tener conto del periodo di latenza e dell’assenza di soglia minima, al di sotto della quale il rischio si annulla.
Le liste INAIL delle malattie asbesto correlate riconosciute
Tutte le malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL sono inserite in tre liste. Con il riconoscimento della malattia professionale, si ha diritto all’indennizzo INAIL malattia asbesto e, al tempo stesso, ai contributi e alla pensione amianto.
Nella Lista I sono ricomprese quelle malattie che sono considerate asbesto correlate per “elevata probabilità“. Per queste sussiste la presunzione legale di origine, ovvero si presume che queste malattie siano di origine professionale. Il lavoratore dovrà quindi dimostrare soltanto il danno biologico e l’esposizione. Quest’ultima è dimostrata anche per la sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo con diritto alll’indennizzo, a prescindere dalla soglia (Cass. Sez. Lav. 23653/2016).
- Asbestosi polmonare (I.4.03);
- Placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
- Mesotelioma pleurico (I.4.03), del pericardio (I.6.03), peritoneale (I.6.03), della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- Tumore del polmone (I.4.03);
- Cancro della laringe (I.6.03);
- Tumore alle ovaie (I.6.03).
Nella Lista II dell’INAIL sono compresi tumori asbesto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. In questo caso il nesso causale deve essere dimostrato dal lavoratore.
- Tumore alla faringe (c10-c13);
- Cancro dello stomaco (c16);
- Tumore del colon retto (c18-c20).
La Lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico del lavoratore.
Benefici contributivi amianto: come procedere
Per attivare la procedura di riconoscimento esposizione amianto della propria patologia da parte dell’INAIL, è necessario effettuare una visita dal medico legale. Una volta ottenuto il riconoscimento amianto, le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto rilascio della certificazione di esposizione da parte dell’INAIL.
Con questa certificazione è possibile depositare la domanda all’INPS per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive. Chi, invece, è già in pensione, grazie alle maggiorazioni contributive, ha diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale e alla riliquidazione della pensione. Inoltre saranno liquidati gli arretrati sulle somme già erogate.
Tuttavia, anche senza tale certificazione, può essere depositata la domanda amministrativa e, in caso di rigetto, può essere inoltrato il ricorso INPS. Anche in caso di silenzio, dopo 120 giorni, la domanda si intende rigettata. Vi sarà per amianto ricorso INPS al Comitato Provinciale entro 90 giorni. In caso di rigetto o silenzio, dopo il trascorrere di 90 giornoi il procedimento amministrativo è ritenuto concluso.
Se si verificasse un ulteriore rigetto, può essere proposto il ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro, per ottenere la condanna dell’INPS all’accredito delle maggiorazioni amianto.
La norma non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia. Invece, per il riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, è necessario dimostrare una esposizione ultradecennale, oltre ad altri requisiti.
Benefici contributivi amianto: il ricorso giudiziario
Esaurita la fase amministrativa, si può procedere al ricorso giudiziario. La prima cosa da fare è depositare il ricorso al Giudice del Lavoro, con l’indicazione del periodo di esposizione e con tutti gli altri atti e documenti che dimostrano la condizione di rischio amianto.
Oltre a produrre questi documenti, è importante allegare il certificato INAIL, se rilasciato, oppure la domanda INAIL. Solo nel caso in cui si applichi la precedente normativa può essere evitato il deposito della domanda INAIL. Inoltre deve essere prodotto tutto il carteggio relativo alla domanda amministrativa INPS.
È fondamentale quantificare i livelli espositivi, indicando il superamento della soglia delle 10 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative. Ciò, per ogni anno dei 10 anni minimi.Tale termine e soglia non si applicano, però, nel caso di benefici amianto art. 13 comma 7 L. 257/1992.
Il ricorso amianto giudiziario a carico di INPS deve essere specifico (414 c.p.c.), con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni e con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione. L’esposizione deve essere diretta o indiretta per contaminazione dell’ambiente lavorativo.
Decadenza triennale per i benefici contributivi amianto
L’art. 47, co. 2, del DPR 30.04.1970 n. 639 stabilisce che, nelle controversie pensionistiche, l’avente diritto deve proporre azione giudiziaria entro il termine di 3 anni dal termine della procedura. In caso contrario, il diritto si estingue. Se si tiene conto del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, la durata si allunga a 3 anni e 300 giorni dalla domanda INPS amianto. Questo termine può essere inferiore, ma mai superiore.
Quindi occorre depositare la domanda all’INPS che si considera rigettata dopo 120 giorni. Poi, ci sono i 180 giorni della fase del ricorso amministrativo. Se il ricorso al Comitato Provinciale non è stato proposto si aggiunge un termine di 180 giorni ai 120. Nel caso, invece, in cui ci fosse stato un rigetto immediato della domanda amministrativa, il termine si riduce.
Benefici amianto: difendersi dall’eccezione di prescrizione
In alcuni casi è possibile tutelare il diritto alla prescrizione con la prova testimoniale, con il rigetto dell’eccezione di prescrizione. In altre parole, sotto il profilo processuale, è l’INPS a dover sollevare l’eccezione di prescrizione, con onere della prova a suo carico.
Così l’avente diritto può far valere il diverso termine di decorrenza. Dunque può ribadire che la domanda amministrativa INPS é stata depositata entro i 10 anni da quando il rischio era conosciuto o conoscibile. Il fatto che la condizione di rischio è emersa solo in tempi non antecedenti i 10 anni dalla domanda amministrativa dimostra che non è decorso il termine di prescrizione del diritto.
Si deve tener conto che, per i benefici amianto, ciò che rileva è la prova del superamento della soglia delle 10 ff/ll. In altre parole, la conoscenza o conoscibilità deve avere riguardo alla sussistenza di tale superamento, perché il diritto si matura a queste condizioni.
Benefici contributivi amianto: atti indirizzo ministeriali
Nel caso di attività di lavoro in esposizione ad asbesto in siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, l’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della Legge 247/2007, stabilisce la presunzione di esposizione. Sussiste, perciò, il diritto dei lavoratori a ottenere le maggiorazioni contributive fino al 2 ottobre 2003.
Gli atti di indirizzo ministeriali hanno valore legale e sono una prova su base presuntiva del superamento della soglia delle 10 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative. Il termine è quello dell’inizio delle bonifiche o fino al 02.10.2003, ai fini del prepensionamento.
Pensionamento immediato per inabilità amianto
Se non si fosse maturato il diritto a pensione con l’art. 13 comma 7 L. 257/1992, può essere richiesta la pensione amianto. Si tratta del prepensionamento con l’art. 1, co. 250, L. 232/2016, riconosciuto anche chi è affetto da placche di ispessimenti pleurici. Originariamente, invece, riguardava solo i casi di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi. Successivamente l’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha esteso la tutela a tutte vittime amianto di malattia professionale riconosciute.
Il prossimo termine per poter presentare la domanda di pensione invalidità amianto è il 31 marzo 2022. Nel caso in cui si superasse questo termine, si dovrà attendere lo scaglione successivo. Infatti la domanda, se non dovesse giungere entro il termine, sarà esaminata direttamente da aprile 2023.
Pensione ferrovieri: come funziona il pensionamento
Tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato vi è un’altissima incidenza di casi di patologie asbesto correlate. Ciò è causato dall’imponente utilizzo di amianto nelle carrozze ferroviarie, che sono state bonificate soltanto a partire dalla fine degli anni ’80 e fino a tempi piuttosto recenti.
La presenza di amianto nel settore rotabile ferroviario è stata messa in evidenza anche dalla diciottesima puntata di ONA News, “L’amianto corre sui binari“.
Con riferimento ai benefici amianto, i ferrovieri debbono agire presso la Corte dei Conti e, oltre alle ordinarie tutele, hanno diritto ad altre prestazioni. Questo vale soprattutto per coloro che sono stati impiegati nel settore dei rotabili ferroviari, a cui si applica l’art. 1, comma 246 Legge 205 del 2017.
In più, per questi lavoratori dei rotabili ferroviari esposti ad amianto, sono stati abbreviati i tempi di istruttoria. Ciò è stabilito dall’art. 63 della Legge di Bilancio del 2021, approvata definitivamente con riferimento all’art. 1, co. 277, L. 205/2015.
Altre prestazioni aggiuntive per le vittime di amianto
Oltre ai benefici contributivi, le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto al Fondo vittime amianto. Inoltre, il personale civile e militare operante nelle Forze Armate e nel Dipartimento di Sicurezza, che risulta affetto da malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL, ha diritto alle prestazioni aggiuntive in qualità di vittima del dovere.
Infine le vittime di esposizione professionale ad asbesto hanno diritto al riconoscimento integrale di tutti i danni subiti. L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Il risarcimento del danni, compresi eventuali danni morali ed esistenziali, si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In caso di decesso, anche i familiari possono richiedere il totale ristoro dei danni subiti. Gli eredi possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).
La tutela e l’assistenza per le vittime
La nostra società, la Colombo Servizi, supporta l’operato di ricerca dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il loro scopo è quello di salvaguardare i diritti delle vittime di malattie asbesto correlate. Contattaci per essere assistito gratuitamente. Il nostro team di avvocati online gratis ti assisterà con una prima consulenza legale gratuita per esaminare la tua posizione e darti un primo parere gratuito.