Fondo Vittime Amianto: prestazione aggiuntiva INAIL
Fondo Vittime Amianto (FVA) è una prestazione aggiuntiva INAIL. Questo è stato creato dall’art. 1 commi 241/246 L. 244/2007. È un indennizzo dei danni causati dall’esposizione all’amianto. Tutti coloro che sono titolari della rendita INAIL e che hanno ottenuto l’indennizzo INAIL, a seguito al riconoscimento professionale della propria patologia, hanno diritto al Fondo.
Questo indennizzo prevede la maggiorazione della rendita INAIL. Non possono, però, ricevere questo aumento coloro che non hanno ottenuto la liquidazione della rendita. In altre parole chi ha un grado invalidante inferiore al 16%. Le vittime ambientali, ovvero coloro che abbiano contratto la patologia per motivi non legati all’esposizione, lavorativa a partire dal 2015, hanno diritto alla prestazione una tantum.
La Colombo Servizi S.r.l fornisce l’assistenza per le vittime di esposizione ad amianto e permette di chiedere la consulenza sanitaria e legale gratuita. La società può fornire questo servizio grazie alla collaborazione con l’ONA Aps e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni. Viene garantito, così il servizio di assistenza legale per tutti i cittadini.
Richiesta del Fondo Vittime Amianto: assistenza legale
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Fondo vittime amianto INAIL: in cosa consiste?
Il Fondo Vittime Amianto, istituito con l’art. 1 commi 241/246 L. 244/2007, è gestito dall’INAIL. Gli importi inerenti questa forma di sussidio vengono erogati con due acconti ed il conguaglio. Il primo acconto viene corrisposto alla vittima mese per mese. Invece il secondo acconto INAIL viene versato in una unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il contributo aggiuntivo del Fondo Vittime Amianto è stabilito in percentuale sulla rendita INAIL, in base ai fondi disponibili. Per determinare il valore si considera anche l’entità del primo acconto ottenuto (conguaglio INAIL).
La prestazione aggiuntiva del Fondo è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF ed è riconosciuta anche alle vittime della fibra Fiberflax. La fibra fiberfax è una fibra ceramica refrattaria, resistente al calore, usata in molti siti industriali.
In caso di morte della vittima, questa prestazione può essere liquidata agli eredi del defunto, unitamente ai ratei della rendita.
Come determinare il riconoscimento malattia professionale
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. La causa deve essere diluita e non violenta e concentrata nel tempo.
Inoltre la causa deve essere diretta ed efficiente. Ciò significa che deve essere in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. Inoltre la malattia deve essere contratta per la propria professione o a causa dell’esposizione nel luogo di lavoro. Infatti, ai fini del riconoscimento di malattia professionale, è necessario che esista un nesso causale diretto.
Inoltre la malattia deve essere provocata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute.
Malattie professionali asbesto correlate
L’asbesto è un insieme di minerali altamente cancerogeni, anche se si ha un’esposizione limitata. Purtroppo, in Italia come nel resto del mondo, l’amianto è stato diffusamente utilizzato per le sue caratteristiche, soprattutto nel settore edile. L’Avv. Bonanni, in “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia-ed.2022”, indica quali sono i siti in Italia ancora a rischio esposizione. Tra questi vi sono diverse scuole, ospedali, treni, navi, aerei e tutti gli stabilimenti produttivi.
Le fibre di amianto, una volta inalate o ingerite, possono causare infiammazioni, che poi possono portare all’insorgere del carcinoma. Gli organi più colpiti sono quelli dell’apparato respiratorio e quelli gastrointestinali. Infatti l’amianto è la causa principale di malattie infiammatorie come l’asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche. Queste possono poi evolvere fino a provocare tumore del polmone e delle sierose, il mesotelioma.
Gli effetti cancerogeni dell’amianto sono stati esposti anche dall’ultima monografia dello IARC (Volume 100C – IARC Monographs):
There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum.
Per prevenire lo sviluppo di tutte le neoplasie asbesto correlate è indispensabile la prevenzione primaria. Questa consiste nell’evitare ogni esposizione alla fibra killer, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan).
Come ottenere riconoscimento malattia professionale asbesto
Per far sì che alla vittima venga riconosciuta la malattia di origine professionale, è necessario che esista un nesso causale. In altre parole si deve dimostrare il collegamento causale diretto fra la malattia contratta e l’esercizio di lavorazioni rischiose.
I requisiti di una malattia per poter essere considerata professionale sono due. Il primo è il fatto che la malattia deve essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro. Un esempio possono essere il contatto con polveri e sostanze nocive, il rumore, le vibrazioni, l’esposizione a radiazioni o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute. A questo requisito si aggiunge il secondo, cioè il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo.
Patologie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL: Lista I
L’INAIL ha creato tre liste, in cui sono comprese le tipologie di malattie da amianto riconosciute di origine professionale. Nella Lista I sono contemplate le malattie asbesto correlate, la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità“.
Perciò le patologie comprese in questa lista si presumono d’origine professionale e l’INAIL dovrà fornire alla vittima l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita. Infatti è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcun valore limite o soglia minima.
- Asbestosi (I.4.03);
- placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
- mesotelioma pleurico (I.4.03);
- neoplasia del pericardico (I.6.03);
- mesotelioma peritoneale (I.6.03);
- cancro della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- tumore al polmone (I.4.03);
- tumore della laringe (I.6.03);
- cancro alle ovaie (I.6.03).
Lista II e III malattie professionali riconosciute INAIL
Nella Lista II dell’INAIL sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di “limitata probabilità“. Per questo motivo non è riconosciuta la presunzione legale d’origine e sarà la vittima stessa a dover dimostrare il nesso causale. Una volta dimostrata l’esposizione presso il luogo di lavoro, si ottengono le prestazioni INAIL.
- Tumore alla faringe (c10-c13);
- cancro gastrointestinale (c16);
- cancro del colon-retto (c18-c20).
La Lista III comprende, infine, solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta “possibile“.
Gli stanziamenti del Fondo Vittime Amianto
Gli stanziamenti a favore del Fondo Vittime Amianto provengono per tre quarti dal Bilancio dello Stato e per un quarto dai contributi di aziende, in cui i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa amianto.
L’art. 1, comma 189, L. 205/2017 ha stabilito un incremento del Fondo Vittime Amianto dell’importo di € 27.000.000, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. L’erogazione di questo indennizzo non ha, però, oneri per i datori di lavoro che hanno utilizzato asbesto a titolo di addizionali sui premi assicurativi.
L’assicurazione INAIL è un obbligo per i datori di lavoro che gestiscono dei dipendenti che si occupano di lavorazioni rischiose. Tuttavia, l’iscrizione all’assicurazione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli eventuali danni subiti dai propri dipendenti. Infatti, oltre all’indennizzo INAIL, e, in caso di rendita, anche alla prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto, la vittima ha diritto al risarcimento di tutti i danni.
Il Fondo è gestito da un Comitato composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte nella problematica dell’amianto: Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INAIL, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, imprese e Associazioni delle vittime dell’amianto.
Esposizione ambientali: prestazione Fondo Vittime Amianto
L’art. 1, comma 116 L. 190/2014 ha ampliato la platea dei beneficiari del Fondo Vittime amianto. Coloro che sono vittime di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo per esposizione familiare e ambientale hanno diritto all’indennizzo una tantum. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi.
Inoltre l’art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito il rifinanziamento del Fondo per l’erogazione dell’importo di €5.600 in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione di origine ambientale. In più afferma:
“la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto”.
Tuttavia l’accredito dell’importo una tantum di €5.600 nasconde in sé un’insidia. Infatti per avere la prestazione bisogna rinunciare a tutti gli altri diritti, come la rendita INAIL e il risarcimento dei danni subiti.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, insieme l’Avv. Ezio Bonanni, hanno chiesto al Governo di devolvere l’importo di €5.600 anche a tutte le altre vittime di malattie asbesto correlate. Purtroppo il Governo non ha acconsentito alla richiesta.
Fondo vittime amianto: aggiornamenti
Il 9 agosto 2018 il Ministero del Lavoro ha emesso due decreti per rivalutare la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto INAIL:
- decreto n. 3068/2018, che ha previsto una misura prestazione aggiuntiva e conguaglio per l’anno 2016;
- decreto n. 3069/2018, che ha aggiunto una misura prestazione aggiuntiva e conguaglio anche per l’anno 2017.
Con questi decreti, il Governo ha stabilito che la prestazione previdenziale del Fondo, per gli anni 2016 e 2017, è pari al 14,7% della rendita INAIL, con un conguaglio in favore dei beneficiari. Questo indennizzo spetta a tutti coloro che abbiano contratto la patologia per motivi non legati all’esposizione lavorativa a partire dal 2015.
La prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto, nel periodo 2008-2020 è stata così determinata:
2008 | 20% |
2009 | 20% |
2010 | 15% |
2011 | 18,1% |
2012 | 16,5% |
2013 | 15,9% |
2014 | 14,9% |
2015 | 13,8% |
2016 | 14,7% |
2017 | 14,7% |
2018 | 20% |
2019 | 20% |
2020 | 20% |
Fondo vittime amianto: cosa cambia nel 2021?
Per il Fondo vittime amianto 2021 sono previste diverse novità riguardo il risarcimento amianto da parte dell’INAIL. Il 10 dicembre 2020 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che la prestazione aggiuntiva del Fondo, relativa all’anno 2020, sia pari al 20% della rendita INAIL percepita.
Inoltre, in base alla Finanziaria 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss), a decorrere dal 1 gennaio 2021, saranno introdotte:
- una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in essere;
- prestazione “una tantum” di 10.000 euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale;
- estensione delle prestazioni anche alle Unioni Civili;
- maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
In particolare la prestazione aggiuntiva del 15% verrà erogata insieme alla rendita corrisposta mensilmente e sarà cumulabile (Circolare n.25 del 27 settembre 2021). Per quanto riguarda invece la prestazione una tantum, essa sarà corrisposta in un’unica soluzione. La richiesta potrà avvenire su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. Bisogna presentare la domanda compilando il nuovo modulo INAIL 190/E (2021). La domanda dovrà necessariamente essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento del mesotelioma.
Infine otterranno una maggiorazione contributiva coloro che hanno prestato servizio nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati di protezioni adeguate a contrastare i rischi dell’esposizione ad amianto. Il comma 360 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto. La maggiorazione è pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto (art. 13, comma 8 della legge 257/1992). In più INAIL assicura un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.
Aggiornamento con la Legge di bilancio 2023
Nella Legge di bilancio 2023 è previsto un rafforzamento del sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto correlata riconosciuta dall’ INAIL. Il Fondo Vittime Amianto, dal 1 gennaio 2023, sale al 17%. Inoltre ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro la prestazione di importo fisso che viene corrisposta su domanda.
Altra prestazione aggiuntiva per le vittime di amianto
Ogni vittima di malattia correlata all’amianto, di cui viene riconosciuta la sua origine professionale, ha diritto alle prestazioni INAIL. Oltre al Fondo, il lavoratore ha diritto anche ai benefici contributivi.
L’ex art. 13, co. 7, L. 257/1992 stabilisce che la vittima può ottenere una maggiorazione contributiva del 50% del periodo di esposizione nel luogo lavorativo. Si può così accedere al prepensionamento. Se si è già in pensione, invece, si avrà diritto alla rivalutazione dei contributi, utilizzando sempre il coefficiente 1,5.
L’articolo 1, comma 250, Legge 232/2016 ha sancito, invece, il diritto all’immediato pensionamento per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per ottenerlo, al momento dell’insorgenza della malattia correlata all’amianto (pensione inabilità amianto).
Inoltre, il personale civile e militare operante nelle Forze Armate e nel Dipartimento di Sicurezza, che risulta affetto da malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL, ha diritto alle prestazioni aggiuntive in qualità di vittima del dovere.
Infine le vittime di esposizione professionale ad asbesto hanno diritto al riconoscimento integrale di tutti i danni subiti. L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Il risarcimento del danni, compresi eventuali danni morali ed esistenziali, si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In caso di decesso, anche i familiari possono richiedere il totale ristoro dei danni subiti. Gli eredi possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).
Tutela e assistenza gratuita per le vittime
La nostra società, la Colombo Servizi, supporta l’operato di ricerca dell’Osservatorio Nazionale Amianto. La sinergia di queste due realtà ha permesso di conseguire importanti risultati e migliori condizioni di salute per le vittime di malattie asbesto correlate. Contattaci per essere assistito gratuitamente e per ottenere le prestazioni del Fondo Vittime Amianto. Il nostro team di avvocati online gratis ti assisterà con una prima consulenza legale gratuita per esaminare la tua posizione e darti un primo parere gratuito.