Prepensionamento amianto: novità e requisiti
Prepensionamento amianto: quali sono le novità dopo la Legge Fornero e i requisiti prepensionamento indispensabili? I lavoratori che sono stati esposti all’amianto hanno diritto all’accredito dei benefici contributivi.
La maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto dà il diritto al prepensionamento amianto. Ciò è stabilito dall’art. 13, co. 7, L. 257/92. Il coefficiente di rivalutazione della contribuzione è pari a 1,5, cioè al 50% del periodo di esposizione. Questa misura si applica anche a chi è già in pensione, grazie al quale acquisisce il diritto alla rivalutazione delle prestazioni.
La Colombo Servizi S.r.l fornisce il servizio di assistenza per le vittime di amianto e permette di chiedere la consulenza sanitaria e legale gratuita. La società, grazie alla collaborazione con l’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, garantisce la tutela medica e legale a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.
Prepensionamento amianto: assistenza medica e legale
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Benefici contributivi prepensionamento: art. 13, L. 257/92
I benefici contributivi per ottenere il prepensionamento per patologia sono stabiliti dall’art. 13, co. 7, L. 257/92. Con questa norma si dichiara che sussiste il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto sempre con il coefficiente 1,5. In questo modo si ottiene una rivalutazione del 50% del valore della contribuzione, sia come prolungamento che come entità. Questa disciplina si applica ai lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano in futuro una malattia professionale documentata dall’INAIL.
Grazie a queste maggiorazioni si consegue il diritto al prepensionamento per malattia e ad ulteriori prestazioni di valore economico. Infatti l’accredito delle maggiorazioni contributive può essere utile anche per rivalutare l’entità del valore della contribuzione INPS. L’ente dovrà ricostituire e riliquidare la pensione a coloro che sono già in quiescenza.
Il comma 8 dell’art.13, L. 257/92 definisce ulteriori requisiti per ottenere il diritto ai benefici contributivi e, di conseguenza, all’amianto prepensionamento. Infatti questa prestazione è riservata ai soli lavoratori che sono stati esposti alla fibra killer per più di 10 anni, con concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
Tuttavia questa disciplina si applica ai soli lavoratori, assicurati presso l’INAIL, che abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 Ottobre 2003
Infine, l’art. 13, co. 6, L. 257/1992 specifica la maggiorazione dell’1,5 ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di prestazione lavorativa svolti nelle miniere o delle cave di amianto.
Prepensionamento amianto: novità dell’art.47, L.326/03
Riguardo le notizie ultime sui prepensionamenti, i benefici amianto dell’art. 13, co. 8, L. 257/92 sono stati spesso negati dall’INPS. Inoltre, nei primi anni 2000, viene cambiata radicalmente la norma che determina questo diritto per le vittime di amianto. Infatti l’art. 47, L. 326/03 ha modificato l’art. 13, co. 8, L. 257/92, riducendo il coefficiente a 1,25, valido solo per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche.
Inoltre si sono stabiliti l’onere del deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, la decadenza triennale e la prescrizione decennale. Fortunatamente ci sono diversi casi in cui non si applica per amianto normativa pensione dell’art. 47, L. 326/03. Ciò é molto importante perché questa nuova normativa ha ridotto il coefficiente ad 1,25, con la decadenza per chi non ha depositato la domanda entro il 15.06.2005.
I casi in cui si applica ancora la vecchia normativa sono specificati dall’art. 47, co. 6 bis, L. 326/03 e dall’art. 3, co. 132, L. 350/03. Infatti in alcune situazioni si applica l’art. 13, co. 8 L. 257/92 e il beneficio contributivo rimane dell’1,5, valore indispensabile accedere ad amianto pensione anticipata. Sono, inoltre, salvaguardati coloro che avevano maturato il diritto a pensione, con l’aggiunta di amianto benefici pensionistici, già alla data del 02.10.2003.
Tuttavia recentemente la Cassazione, con sentenza n. 2243/2023, ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL. Questa decisione fa riferimento ai pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
Prepensionamento amianto: benefici, novità della normativa
Riguardo prepensionamento ultime notizie, per i lavoratori, che hanno presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 e che non sono contemplati nelle condizioni per le quali trova applicazione la vecchia normativa, la maggiorazione contributiva è pari al coefficiente 1,25.
In più questi benefici sono utili al fine del calcolo della pensione anticipata amianto e si applicano al periodo di esposizione qualificato pari a 100 fibre litro di almeno dieci anni.
Chi ha diritto alla Legge 257/92? Requisiti
Quali sono i requisiti per pensione anticipata per malattia? Hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5, utile per il prepensionamento, i lavoratori esposti ad asbesto che sono privi di patologie o danni provocati dalla fibra killer. Questi possono ottenere la pensione anticipata per malattia, la ricostituzione della posizione contributiva, con la rivalutazione e riliquidazione della prestazione pensionistica già in godimento e l’adeguamento dell’entità dei ratei, insieme al pagamento delle differenze su quelli medio tempore maturati.
Le condizioni che devono possedere i beneficiari sono:
- devono aver lavorato più di 10 anni in esposizione a polveri e fibre di asbesto in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll;
- alla data del 02.10.2003, devono aver già maturato il diritto a pensioni anticipate per malattia per effetto delle maggiorazioni contributive (37 anni di contribuzione);
- hanno presentato la domanda prima del 02.10.2003;
- altri casi stabiliti dalle normative sulle pensioni.
Pensioni amianto: cosa comporta la Legge Fornero?
La riforma riguardante la legge sulle pensioni, nota come Legge Fornero, si aggiunge alla maggiorazione contributiva per esposizione amianto. Secondo questa modifica legislativa (DL 201/2011), dal 1 gennaio 2012, per accedere alla pensione di vecchiaia occorre il requisito di:
- 66 anni di età per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego;
- 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate.
Questi requisiti Legge Fornero sono stati soggetti ad ulteriori adeguamenti in base alla speranza di vita. Quindi si è avuto uno slittamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi dal 2016.
Nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 è stata attuata la cosiddetta “Quota 100“. La prestazione pensionistica spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), che comprende il fondo pensioni lavoratori dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e le forme sostitutive ed esclusive che gestisce l’INPS, e ai lavoratori iscritti alla gestione separata. Grazie a questa misura è possibile andare in pensione anticipatamente.
Rispetto alla Legge Fornero pensione anticipata, trova applicazione la precedente e più favorevole normativa per gli esposti ad amianto non malati. Vengono quindi accreditati i benefici contributivi con il coefficiente 1,5 (art. 47 comma 6 bis Legge 326/2003 e art. 3 comma 132 L. 350/2003).
Malattie asbesto correlate con diritto a pensione amianto
L’asbesto è un minerale altamente cancerogeno. Le fibre di amianto, se inalate o ingerite, possono causare infiammazioni e, successivamente, possono insorgere tumori. Infatti l’amianto è la causa principale di malattie infiammatorie come l’asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche. Queste possono poi evolvere fino a provocare tumore del polmone e delle sierose, il mesotelioma.
Gli effetti cancerogeni dell’amianto sono stati esposti anche dall’ultima monografia dello IARC (Volume 100C – IARC Monographs):
There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum.
Inoltre, sempre IARC in “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite” indica le malattie asbesto correlate. Per prevenire lo sviluppo di tutte queste neoplasie, l’unica soluzione è evitare ogni esposizione, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan).
La bonifica, cioè la forma di prevenzione primaria, è una misura fondamentale per rimuovere la condizione di rischio e fermare l’epidemia. Molti sono ancora i siti in Italia contaminati. L’Avv. Bonanni, in “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia-ed.2022”, evidenzia come anche in diverse scuole, ospedali, treni, navi, aerei e in tutti gli stabilimenti produttivi sia ancora diffusa la presenza delle fibre killer.
Malattie riconosciute dall’INAIL come professionali
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha definito la malattia professionale come una patologia provocata da una causa che agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita). I requisiti di una malattia per essere classificata come professionale sono:
- essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro (contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni) o alle misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
- il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.
Tutte le malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL sono inserite in tre liste. Con il riconoscimento della malattia professionale, si ha diritto all’indennizzo INAIL malattia asbesto e, al tempo stesso, ai contributi e alla pensione amianto.
Nella Lista I sono ricomprese quelle malattie che sono considerate asbesto correlate per “elevata probabilità“. Per queste sussiste la presunzione legale di origine.
- Asbestosi polmonare (I.4.03);
- Placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
- Mesotelioma pleurico (I.4.03), del pericardio (I.6.03), peritoneale (I.6.03), della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- Tumore del polmone (I.4.03);
- Cancro della laringe (I.6.03);
- Tumore alle ovaie (I.6.03).
Nella Lista II dell’INAIL sono compresi tumori asbesto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. In questo caso il nesso causale deve essere dimostrato dal lavoratore.
- Tumore alla faringe (c10-c13);
- Cancro dello stomaco (c16);
- Tumore del colon retto (c18-c20).
La Lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico del lavoratore.
Inoltre ci sono altre malattie che, pur non essendo inserite nelle liste, possono essere causate da esposizione ad amianto. Anche per queste è possibile ottenerne il riconoscimento e anche i benefici amianto, ex art. 13, co. 7, L. 257/92.
Prepensionamento amianto: requisiti riconoscimento INAIL
È necessario ottenere dall’INAIL il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata, anche all’1%, per ottenere questo diritto. Questo non è subordinato né a un limite minimo di periodo di esposizione né alla soglia delle 100 ff/ll. Proprio in riferimento ai limiti di soglia, infatti, ci sono recentemente state delle modifiche alla direttiva comunitaria. Il limite è stato abbassato dalle 100 ff/ll alle 10 ff/ll all’esterno, e da 2 ff/ll a 0,2 ff/ll per le attività all’interno, attraverso la direttiva 2023/2668/UE entrata in vigore il 20 dicembre 2023. Si tratta di un importante svolta, che evidenzia come le fibre di amianto, se inalate, possano causare gravi danni alla salute e confermano la propria cancerogenosità a prescindere dalla dose e soglia.
La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Sono esclusi da questo onere coloro che alla data del 02.10.2003 avevano già presentato la domanda all’INAIL per ottenere la certificazione. Tuttavia, questo termine non si applica ai benefici dell’art. 13, co. 7, L. 257/92 né per coloro che avevano maturato il diritto.
Ottenuta tale certificazione, si può presentare la domanda all’INPS e ricevere la maggiorazione contributiva. In questo modo la vittima ottiene la ricostituzione della posizione previdenziale INPS, da cui scaturisce se il lavoratore ha già maturato il diritto a pensione.
Il beneficio si applica anche ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Art. 47 D. L. 269/2003; del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27.10.2004, in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2004).
Durante il seminario “Esposizione all’amianto: responsabilità civile e penale” del 17 dicembre 2016, l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, ha ripercorso l’iter storico della giurisprudenza in materia di amianto e ha spiegato i passi necessari per ottenere le tutele previdenziali e contributive per esposizione professionale.
Procedura INPS per ottenere il prepensionamento
Il certificato INAIL, stilato dal medico legale, viene inoltrato all’ente previdenziale che svolge l’istruttoria. In questo modo al termine del procedimento amministrativo l’INAIL deve emettere un provvedimento. Con il provvedimento di accoglimento, l’INAIL deve rilasciare anche il certificato di esposizione professionale ad amianto.
Questa certificazione è molto importante perché deve essere allegata alla domanda amministrativa INPS, per ottenere il ricalcolo della contribuzione con la moltiplicazione con il coefficiente 1,5. Nella domanda amministrativa di accredito devono essere indicati i periodi di esposizione professionale, il curriculum lavorativo, la documentazione medica, il riconoscimento INAI. A questa documentazione si aggiunge, se rilasciato, il certificato di esposizione amianto.
L’INPS, ricevuta la domanda amministrativa amianto, deve rivalutare l’intero periodo con il coefficiente 1,5. In questo modo, con l’aggiunta dei contributi, si raggiunge l’anzianità contributiva. Il lavoratore potrà quindi essere collocato direttamente in pensione. La domanda deve essere destinata sia alle contribuzioni aggiuntive che ad amianto pensione.
A questo punto l’INPS può accogliere la domanda o rigettarla. In caso di rigetto, il lavoratore potrà fare ricorso al Comitato Provinciale INPS e, in caso venisse ulteriormente rigettata, potrà agire innanzi al giudice del lavoro contro l’INPS.
Benefici contributivi: requisiti lavoratori atti d’indirizzo
È stato previsto un prolungamento dei periodi di esposizione all’amianto anche per tutti i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007). Questo vale per i periodi di attività lavorativa svolta in tali aziende successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di bonifica e non oltre il 2 ottobre 2003. Inoltre è previsto per coloro che avevano richiesto all’INAIL l’istanza di certificazione entro il 15 giugno 2005.
Prepensionamento amianto: come evitare la decadenza
L’INPS può dichiarare la decadenza dal beneficio contributivo per l’esposizione ad asbesto, a causa del mancato deposito della domanda di certificazione entro il termine del 15.06.2005. Per ottenere il rigetto di questa eccezione di decadenza, è sufficiente dimostrare che, alla data del 02.10.2003, l’avente diritto ai benefici avesse già maturato il diritto alla pensione, anche grazie alla rivalutazione con il coefficiente 1,5 dell’intero periodo contributivo per esposizione.
Perciò i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata la certificazione dall’INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
Prepensionamento amianto: pensione d’invalidità
Con la malattia professionale asbesto correlata riconosciuta all’INAIL, sussiste il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva INPS. Per effetto dei benefici contributivi, con il coefficiente 1,5, utile a prolungare del 50% il periodo di contribuzione, si può ottenere il diritto al pensionamento anticipato per malattia.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui il lavoratore vittima di amianto è molto giovane e non ha già maturato il diritto alla pensione, pur dopo le rivalutazioni con l’art. 13, co. 7, L. 257/92. Per queste persone è possibile fare richiesta della pensione d’invalidità amianto, presentando la domanda entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile.
Altre forme di assistenza per le vittime di amianto
Oltre ai benefici contributivi, le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto al Fondo vittime amianto.
Chi appartiene al personale civile e militare operante nelle Forze Armate e nel Dipartimento di Sicurezza, che risulta affetto da malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL, ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle relative prestazioni aggiuntive.
Infine le vittime di esposizione professionale ad asbesto hanno diritto al riconoscimento integrale di tutti i danni subiti. L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Il risarcimento del danni, compresi eventuali danni morali ed esistenziali, si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In caso di decesso, anche i familiari possono richiedere il totale ristoro dei danni subiti.
Assistenza e consulenza legale gratuita
La Colombo Servizi supporta l’operato di ricerca dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il loro scopo è quello di salvaguardare i diritti delle vittime di malattie asbesto correlate.
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