Prepensionamento: pensione inabilità per le vittime amianto
Prepensionamento: è possibile fare richiesta per le vittime amianto della pensione inabilità. I lavoratori affetti da malattie da amianto possono ottenere il riconoscimento della origine professionale dell’infermità all’INAIL. Una volta ottenuto questo riconoscimento possono procedere alla richiesta per ottenere i benefici contributivi.
Le maggiorazioni contributive amianto (art. 13, co. 7 della L. 257/92) consistono nel moltiplicare il periodo di esposizione a fibre di asbesto con il coefficiente 1,5 e, quindi, maturare Il prepensionamento per invalidità. Coloro che, invece, pur con questi benefici, non maturano il diritto alla pensione, possono richiedere la pensione d’inabilità amianto.
La Colombo Servizi S.r.l fornisce l’assistenza alle vittime di amianto e permette di chiedere la consulenza sanitaria e legale gratuita. La società può fornire questo servizio grazie alla collaborazione con l’ONA-Osservatorio nazionale amianto e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, garantendo la tutela legale per tutti i cittadini.
Prepensionamento: assistenza pensione inabilità amianto
Cos’è la pensione inabilità per le vittime amianto?
La pensione inabilità amianto è una prestazione che può essere richiesta da coloro che, pur con le maggiorazioni art. 13, co.7, L. 257/92, non hanno ancora acquisito il diritto alla pensione. Grazie a questa misura di prepensionamento immediato si evitano al lavoratore ulteriori rischi alla salute dovuti all’esposizioni alla fibra killer.
I soggetti che, durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, hanno contratto delle malattie professionali dovute all’esposizione amianto, possono richiedere la pensione di inabilità. Questo è stabilito dalla riforma del 2019/2020, che ha, inoltre, ampliato la platea di coloro che possono beneficiare di questa forma di prepensionamento, a prescindere dai requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica.
I criteri e le modalità che definiscono la concessione del trattamento previdenziale sono contenuti nel D.M. del 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.
Malattie professionali asbesto correlate
L’asbesto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso, appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. È altamente cancerogeno, anche se si ha un’esposizione limitata. Gli effetti cancerogeni dell’amianto sono confermati dall’ultima monografia dello IARC (Volume 100C – IARC Monographs):
There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum.
In Italia, come nel resto del mondo, l’amianto è stato diffusamente utilizzato. È stato impiegato soprattutto in campo edile e per la costruzione non solo di abitazioni private ma anche per edifici pubblici. L’Avv. Bonanni, in “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia-ed.2022”, indica quali sono i siti in Italia ancora a rischio esposizione. Tra questi vi sono diverse scuole, ospedali, treni, navi, aerei e tutti gli stabilimenti produttivi.
Anche la terza puntata dell’ONA News parla proprio del pericolo di esposizioni nelle strutture ospedaliere (Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura).
Le fibre di amianto, una volta inalate o ingerite, possono causare infiammazioni, che poi possono portare all’insorgere di tumori. Le malattie infiammatorie che possono svilupparsi sono l’asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche. Queste possono poi evolvere fino a provocare tumore del polmone e delle sierose, il mesotelioma, o altri tipi di cancro da amianto.
Per prevenire lo sviluppo di tutte le neoplasie asbesto correlate è indispensabile la prevenzione primaria. Questa consiste nell’evitare ogni esposizione alla fibra killer, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan).
Patologie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL
L’INAIL ha creato tre liste, in cui sono comprese le tipologie di malattie da amianto riconosciute di origine professionale. Nella Lista I sono contemplate le malattie asbesto correlate, la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità“.
Per le patologie comprese in questa lista si presume l’origine professionale. Sarà quindi sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcun valore limite o soglia minima.
- Asbestosi (I.4.03);
- placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
- mesotelioma pleurico (I.4.03);
- neoplasia del pericardico (I.6.03);
- mesotelioma peritoneale (I.6.03);
- cancro della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- tumore al polmone (I.4.03);
- tumore della laringe (I.6.03);
- cancro alle ovaie (I.6.03).
Nella Lista II dell’INAIL sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di “limitata probabilità“. Per questo motivo non è riconosciuta la presunzione legale d’origine e sarà la vittima stessa a dover dimostrare il nesso causale.
- Tumore alla faringe (c10-c13);
- cancro gastrointestinale (c16);
- cancro del colon-retto (c18-c20).
La Lista III comprende, infine, solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta “possibile“.
Prepensionamento: quando richiedere la pensione inabilità
Con il riconoscimento dell’origine lavorativa della malattia asbesto correlata queste malattie si ha diritto ai benefici contributivi con l’art. 13 co. 7 L. 257/92, a prescindere dal grado di invalidità. Inizialmente l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. Ma la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018, ha stabilito che la rivalutazione del periodo contributivo con il coefficiente 1,5 spetta in qualunque caso.
Una cosa importante che va precisata è che la pensione di inabilità INPS non è cumulabile con le prestazioni INAIL. Perciò significa che, coloro che hanno chiesto ed ottenuto la pensione di inabilità, si vedono precluso il diritto alle prestazioni INAIL e i prepensionamenti anticipati per malattia.
Per questo motivo, se il lavoratore, attraverso i benefici contributivi per esposizione ad asbesto, matura ugualmente il diritto al prepensionamento, perché sono raggiunti limiti di età e di anzianità contributiva, è preferibile mantenere la rendita INAIL e, allo stesso tempo, acquisire il prepensionamento per patologia, con i requisiti ordinari. Anche in caso le contribuzioni mancanti siano limitate, per la vittima è preferibile attendere la maturazione ordinaria, sempre con il prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione.
Pensione inabilità amianto: linee guida per prepensionamento
La pensione d’invalidità può essere richiesta solo dopo aver ottenuto il riconoscimento di malattia di origine professionale. Inoltre, per far domanda, occorre presentare la certificazione rilasciata dall’INAIL.
I lavoratori malati di malattie professionali asbesto correlate, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, oltre alla ordinaria applicazione dell’art. 13, commi 7 e 8 della L. 257/92, possono ora accedere ad una nuova forma di prepensionamento immediato. Infatti, l’originaria formulazione dell’art. 1, co. 250, L. 232 del 2016 è stata integrata con la riforma del 2019, come da D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, L’INPS, per interpretare le norme sul prepensionamento per malattia amianto, ha emanato la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020.
Originariamente la tutela del prepensionamento per malattia era circoscritta soltanto a coloro che avevano ottenuto il riconoscimento professionale dell’asbestosi, del tumore dei polmoni e delle diverse tipologie di mesotelioma.
Con l’art. 41 bis, D.L. 34/2019, convertito con legge 58 del 2019 e con la successiva Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020, invece, è stato dato questo diritto a tutte le vittime di malattie professionali asbesto correlate. L’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha ampliato la tutela delle vittime amianto malattia professionale con i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016.
Inoltre, rispetto all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, si maturerà il diritto pur senza raggiungere l’età pensionabile e l’anzianità anagrafica. Ciò è definito dalla stessa INPS, con la Circolare n. 34 del 9 marzo 2020.
Prepensionamento: chi ha diritto alla pensione d’inabilità?
I soggetti destinatari della pensione d’invalidità amianto sono i lavoratori, in servizio o che hanno cessato la propria attività, affetti da patologia asbesto correlata. Questa deve essere accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, co. 7, della L. n. 257/1992. Inoltre le vittime devono essere iscritte all’INAIL o alle forme esclusive e sostitutive.
Sono compresi tra questi soggetti coloro che hanno contratto una malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, documentata dall’INAIL, e che:
- sono transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS (sono quindi inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 29/1979 non possono far valere contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria;
- sono titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020 (riconosciuto ai sensi dell’art. 1, co. 276, della L. n. 208/2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel D.M. 29 aprile 2016) e scelgono la pensione d’inabilità di cui all’art. 1, co. 250 della L. n. 232/2016.
Prepensionamento amianto: requisiti previdenziali e sanitari
La pensione d’inabilità amianto spetta a tutti i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate che siano in possesso di determinati requisiti. Prima di tutti devono possedere il requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Poi occorre il riconoscimento della patologia asbesto correlata di origine professionale da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente. Questo può essere ottenuto dal lavoratore anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Infatti il diritto alla pensione d’invalidità amianto è subordinato al riconoscimento di origine lavorativa della malattie dovuta all’amianto. Questo significa che la patologia deve essere stata provocata da causa di servizio, e ciò determina il rilascio dell’apposita certificazione da parte dell’INAIL o da altre amministrazioni competenti, secondo la normativa vigente.
I riconoscimenti delle altre amministrazioni, come per esempio da parte del Ministero della Difesa, sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale, ai fini dell’attribuzione della pensione d’invalidità.
Quali sono i termini per far domanda della pensione amianto?
A decorrere dal 1 gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio per ottenere l’immediato pensionamento devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per far esaminare la domanda quest’anno il termine è il 31.03.2022. Qualora la domanda fosse inviata successivamente, verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile.
In base all’anno, l’INPS ha dedicato determinate risorse finanziarie:
- 13,1 milioni di euro per l’anno 2020;
- 12,6 milioni di euro per l’anno 2021;
- 12,3 milioni di euro per l’anno 2022;
- 11,7 milioni di euro per l’anno 2023;
- 11,1 milioni di euro per l’anno 2024;
- 10 milioni di euro per l’anno 2025;
- 9,2 milioni di euro per l’anno 2026;
- 8,5 milioni di euro per l’anno 2027;
- 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Prepensionamento: domanda, incompatibilità e incumulabilità
L’INPS, a seguito della presentazione della domanda, dovrà comunicare al lavoratore affetto da malattia asbesto correlata l’accesso al beneficio. Però, dovrà prima essere accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Inoltre comunicherà anche l’accesso al beneficio con l’ indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa.
Infine l’INPS potrà anche decidere di rigettare la domanda di accesso al beneficio, qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. Anche il rigetto verrà comunicato.
La pensione d’invalidità amianto, una volta accettata la richiesta della vittima, sarà incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma. Inoltre risulta anche incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con Dpr. n. 1124 del 30 giugno 1965, n. 1124, e con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
Pensione inabilità amianto: reversibilità per gli eredi
La pensione d’inabilità amianto è reversibile in favore dei superstiti della vittima. Infatti, in caso di morte del lavoratore, in possesso dei requisiti previsti, durante l’iter in seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità, i familiari hanno il diritto di recepire la prestazione.
Prestazioni aggiuntive in favore delle vittime di amianto
Ogni vittima di malattia correlata all’amianto, di cui viene riconosciuta la sua origine professionale, ha diritto alle prestazioni INAIL. Il lavoratore ha diritto anche ai benefici contributivi e alle prestazioni del Fondo vittime amianto.
Infatti, come stabilito dall’ex art. 13, co. 7, L. 257/1992, la vittima può ottenere una maggiorazione contributiva del 50% del periodo di esposizione nel luogo lavorativo. Si può così accedere al prepensionamento. Se si è già in pensione, invece, si avrà diritto alla rivalutazione dei contributi, utilizzando sempre il coefficiente 1,5.
Inoltre, il personale civile e militare operante nelle Forze Armate e nel Dipartimento di Sicurezza, che risulta affetto da malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL, ha diritto alle prestazioni aggiuntive in qualità di vittima del dovere.
Infine le vittime di esposizione professionale ad asbesto hanno diritto al riconoscimento integrale di tutti i danni subiti. L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Il risarcimento del danni, compresi eventuali danni morali ed esistenziali, si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In caso di decesso, anche i familiari possono richiedere il totale ristoro dei danni subiti. Gli eredi possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).
Assistenza legale gratuita per le vittime amianto
La nostra società, la Colombo Servizi, supporta l’operato di ricerca dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Insieme hanno conseguito importanti risultati per la tutela delle vittime di malattie asbesto correlate. Contattaci per essere assistito gratuitamente e per ricevere tutte le informazioni sulla pensione inabilità amianto.
Puoi chiedere assistenza al nostro staff di avvocati online gratis. In questo modo potrai ottenere informazioni e assistenza sul prepensionamento amianto e l’immediato pensionamento. Il nostro team ti assisterà con una prima consulenza legale gratuita per esaminare la tua posizione e darti un primo parere gratuito.