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Assistenza Risarcimento Amianto

Il diritto alla salute

 

Il diritto alla salute come bene supremo

Il diritto alla salute è il bene supremo di ogni essere umano. Tant’è che è contemplato, tutelato e protetto nell’art. 32 della Costituzione repubblicana. Quest’ultima, data la propria supremazia assoluta nell’assetto ordinamentale del nostro Paese, ha avuto il grande merito di proclamare, in modo pionieristico, i diritti fondamentali dell’uomo.

Poter comprendere, nel miglior modo possibile, il significato più ampio e completo di diritto alla salute, risulta necessario ed essenziale. Difatti, la Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute, definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. Nel merito, il contenuto del diritto che la Costituzione riconosce e tutela, a tutti gli individui, è davvero complesso.

In questa guida, cercheremo di approfondire la multidisciplinarietà del diritto alla salute, così come la sua prevenzione e promozione. La Colombo servizi, in collaborazione con l’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, grazie anche al ventennale impegno del suo Presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, promuove sotto ogni aspetto il diritto ad una situazione di benessere psico-fisico, inteso nel senso più ampio possibile.

L’ONA, nell’intento di dare piena concretezza al diritto alla salute, sottolinea da sempre il preminente ruolo dello Stato. Infatti, per far sì che simile diritto non resti soltanto declamato, l’impegno statale è basilare. Tuttavia, tale responsabilità è caratterizzata da un elevato grado di complessità, dovuta alla non facile individuazione del bene oggetto di protezione. La varietà dei compiti spettanti allo Stato, deriva proprio dalle potenziali condotte applicabili. Da quelle attive, di promozione della salute e impegno delle Istituzioni, a quelle “negative”, consistenti nell’astensione da azioni che comporterebbero delle lesioni al diritto stesso.

 

Diritto alla salute: tutela e assistenza

diritto alla salute

 

Indice

Tempo di lettura: 20 minuti

Il diritto alla salute: definizione e domini

La definizione di “salute”, nella sua accezione più ampia e completa, venne offerta, per la prima volta, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

La descrizione del diritto alla salute, offre un importantissimo spunto per comprendere e capire cosa significhi tale concetto. In particolare, è essenziale analizzarne la caratteristica multidimensionalità ove, la salute, viene fatta coincidere con uno stato di benessere fisico, mentale e sociale.

Inoltre, viene abbandonata definitivamente la convinzione di una diretta correlazione tra salute e assenza di malattia e/o infermità. Quindi, la salute si esplica in tre distinti domini:

  • fisico: in tale ipotesi, il concetto di salute coincide con la capacità di mantenimento in equilibrio e funzionamento interno dell’organismo. Sostanzialmente, nonostante le molteplici sollecitazioni fisiologiche (ad esempio, virus o condizioni ambientali estreme), per salute fisica si intende la capacità di proteggersi e combattere contro la sollecitazione, riducendone i potenziali effetti collaterali. Per queste ragioni, si definisce “malattia” l’incapacità di ripristinare il suddetto equilibrio, subendone i relativi danni;
  • mentale: la vita quotidiana, costellata di situazioni e circostanze altamente stressanti, è responsabile di molteplici problematiche psicologiche. In tali situazioni, il mantenimento del c.d. “senso di coerenza” risulta fondamentale. Infatti, questo coincide con la capacità di comprendere e avere il controllo sulle situazioni di crisi;
  • sociale: la salute, in tale dominio, si identifica con la partecipazione attiva alla vita sociale, comprendendo anche il grado di autonomia individuale. Fondamentali, sono le c.d. “strategie di fronteggiamento”, particolarmente utili per garantire la giusta qualità di vita. Infatti, sono funzionali al bilanciamento sia delle opportunità, che delle limitazioni offerte dalla società.

Il diritto alla salute e la definizione di benessere

Bene, quindi, andare ad analizzare in modo analitico anche il concetto di benessere, ricavabile sempre dalla definizione offerta dall’OMS. Il benessere, terminologia che si traduce in “stare bene” o “esistere bene”, è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano. In particolare, caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all’interno di una comunità di persone, o meglio, della società. Quindi, consiste nel miglior equilibrio possibile tra il piano biologico, psichico e sociale dell’individuo.

Inoltre, anche nel rapporto della Commissione Salute dell’Osservatorio Europeo, sui sistemi e politiche per la salute, ha proposto una definizione di benessere. Nello specifico, lo si identifica con lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società.

Il benessere consta di una triplice classificazione-declinazione:

  • oggettivo: concreto e reale “star bene“;
  • soggettivo: percezione personale del proprio stato, ergo, “sentirsi bene”
  • psicologico: la convinzione e consapevolezza di stare bene.

L’ultima accezione, quella del benessere psicologico, ben si ricollega alla definizione di salute mentale, offerta sempre dall’OMS. Infatti, possiamo dedurne che, la salute mentale, è parte integrante della salute e del benessere intesi nella loro completezza. Quello della salute mentale, è un tema che, come altri aspetti legati al concetto di salute e benessere, risulta influenzato dai fattori socio-economici. Per tale ragione, è di fondamentale importanza e necessità agire con strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recovery, in un approccio di government global.

 L’influenza dei fattori determinanti della salute

Il diritto alla salute, nonostante la sua supremazia valoriale, è soggetto a molteplici ed innumerevoli condizionamenti. Quest’ultimi, definiti con termine tecnico “fattori determinanti della salute“, influenzano e determinano la stessa, così come il concetto di benessere.

I fattori determinanti della salute, possono essere raggruppati in diverse categorie. In particolare:

  • tutti quei comportamenti personali, stili di vita e fattori sociali che influenzano la nostra esistenza e qualità della stessa;
  • le condizioni di lavoro, vita lavorativa e sociale, condizioni socio-economiche generali;
  • il diritto d’accesso ai servizi sanitari nazionali, all’assistenza clinico-medica e all’organizzazione delle cure;
  • l’insieme di tutti i fattori legati alla genetica del singolo individuo.

 

In passato, era ferma convinzione quella di ritenere che, occuparsi della salute, significasse organizzare efficacemente ed efficientemente il sistema di assistenza medica collettiva. Eppure, simile occupazione, benché necessaria, non era sufficientemente completa. Difatti, la salute dipende anche e soprattutto dai fattori determinanti come i comportamenti personali o gli stili di vita, così come dai contesti ambientali.

Quindi, i determinanti della salute, sono tutti quei fattori che influenzano lo stato di benessere complessivo di un individuo, o meglio, di una popolazione. Vien da chiedersi se, dati alla mano, abbiano maggior influenza i comportamenti singoli ed individuali, o il contesto politico, sociale e culturale. Tuttavia, la mutevolezza e relatività del concetto di salute, coinvolge anche gli stessi fattori circostanziali.

 

Il concetto di salute e le sua relatività

Il concetto di salute, mutevole e relativo nel tempo, viene attualmente inteso come stato di benessere fisico e psichico, espressione di normalità strutturale e funzionale dell’organismo nel suo insieme.

Perciò, la salute, non coincide per forza di cose con la semplice assenza di malattie o lesioni cronico-evolutive in atto, né di meri deficit funzionali o gravi fenomeni patologici. Infatti, nel 1946, l’OMS ha definito la salute come uno stato di complessiva efficienza psicofisica, precisandone la completezza di benessere mentale e sociale. In una simile attribuzione concettuale, anche la qualità della vita ha visto assumere un nuovo, e ben più predominante, ruolo e significato.

Il diritto alla salute, quindi, viene oggi unanimemente inteso come un fenomeno implicante fattori sia biologici, che psicologici e sociali, in interdipendenza tra loro. Ad oggi, la scienza ed esperienza clinica, sostengono con convinzione il bilanciamento di un atteggiamento mentale positivo, dinanzi alla malattia fisica. Inoltre, non è da sottovalutare anche il sostegno sociale, rendendo così possibile e concreto lo stato complessivo di benessere ricercato. Nondimeno, problematiche interne e spirituali possono a loro volta condizionare l’individuo, isolandolo e portandolo ad una condizione di malessere generale, nonostante le buone condizioni fisiche.

Quindi, la figura del concetto di salute, si pone come un insieme di interessi e diritti da attribuire alla persona complessivamente considerata. Dall’aspetto sociale, a quello della tutela fisica e psichica, globalmente e integralmente intesi e considerati.

 

Diritto alla salute e autodeterminazione umana

Progresso scientifico, nuove tecnologie e discipline, come il Biodiritto e la Biomedicina, hanno generato un crescente allontanamento sociale da dogmi e limiti inerenti al diritto alla salute. L’espansione, sempre maggiore, del riconoscimento del supremo diritto all’autodeterminazione, ha influito direttamente sul concetto di qualità dell’esistenza umana.

Difatti, le nuove scoperte scientifiche, così come le relative e recenti possibilità ricollegate alle opportunità che la scienza offre, pongono al centro dell’attenzione l’autodeterminazione umana.

Il nuovo bilanciamento valoriale, volge il proprio sguardo tanto sull’elemento oggettivo del diritto alla salute, quanto su quello soggettivo. Quest’ultimo, legato inscindibilmente alla personale percezione di dolore e sofferenza, si fonde con la c.d. tecnocrazia della medicina. In poche parole, la tecnologia ha garantito la procrastinazione dell’esistenza umana, grazie ad una serie di presidi assistenziali che, al tempo del Codice penale Rocco del 1930, ma anche di quello civile del ‘42, erano impensabili.

Parlare di diritto alla salute, significa discutere, in egual misura, del concetto di dignitas umana. Tuttavia, la dignità non va identificata, necessariamente, con il concetto di esistenza meramente biologica. Infatti, andrebbe letta ed interpretata in qualità di metro di misura della qualità della vita. Quindi, la dignità umana ed il relativo diritto alla salute, si fondono ed uniscono al concetto di autodeterminazione.

Questioni bioetiche e biogiuridiche invocano l’appoggio del diritto costituzionale soprattutto nel bilanciamento valoriale, nella specificazione e concretizzazione di principi fondamentali. Tra questi, innanzitutto i principi di pluralismo, ragionevolezza, diritto all’identità e libertà personale, all’autonomia ed indipendenza. Tutti questi diritti, necessitano di essere confrontati con il mutato quadro giuridico ove, al cambiamento della realtà biologica, corrisponde l’intrinseca variazione delle regole giuridiche.

 

Fondamento del diritto alla salute: l’art. 32 Cost.

Quanto accennato, ha condotto negli anni ad un cambiamento d’assetto delle Costituzioni repubblicane, moderne e pluralistiche, dinanzi alle mutate esigenze del collettivo. Per tale ragione, si è spostato l’ago della bilancia dall’antecedente ed anacronistica ideologia paternalistica, ad una nuova ove, l’individuo, viene considerato nella sua globalità. Sostanzialmente, il singolo viene contestualizzato nella propria realtà, così come nella supremazia assoluta che l’ordinamento gli riconosce ed assegna, investendo ogni suo valore e bisogno.

Orbene, le Carte Costituzionali democratiche, liberali e pluraliste, vivono un rapporto di continuo adattamento interpretativo ed applicativo. Difatti, i principi sanciti dalle stesse, debbono essere sempre confrontati con la realtà sociale che, per sua stessa definizione, è dinamica e mutevole.

La tutela della salute, e quindi lo stesso diritto, si traduce in tutela costituzionale dell’integrità individuale e collettiva. Simile ambizione, volge il proprio sguardo anche alla promozione del diritto ad un ambiente salubre, alle prestazioni sanitario-assistenziali essenziali e alla libertà di cura. L’ONA sostiene questo pensiero durante diversi incontri di approfondimento, come il convegno che del 26 luglio “Amianto, ambiente, salute: per Roma Capitale d’Europa.

Risulta essenziale, quindi, analizzare dettagliatamente l’articolo costituzionale che proclama il diritto assoluto e inalienabile alla salute: l’art. 32 Cost.:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Diritto alla salute e principi fondamentali della Costituzione

Per prima cosa, è doveroso sottolineare come, il diritto alla salute, richiami implicitamente il principio supremo riscontrabile dalla lettura dell’art. 2 Cost. Quest’ultimo, infatti, individua, e ne proclama la tutela, i diritti inviolabili che appartengono all’essere umano in quanto tale e che non possono essere attribuiti dall’ordinamento, ma soltanto riconosciuti.

Il diritto alla salute, richiamato espressamente dall’art. 32 Cost., è un diritto:

  • Inalienabile;
  • Intrasmissibile;
  • Indisponibile;
  • Irrinunciabile;
  • Valevole erga omnes.

L’articolo 32 Cost., particolarmente avveniristico, ha reso la nostra Carta costituzionale una delle prime a sancire il principio della tutela della salute. Un principio, questo, che viene inquadrato in qualità sia di diritto soggettivo, che di pretesa del cittadino nei confronti di Stato e consociati.

Il diritto alla salute viene espressamente definito come un diritto fondamentale dell’individuo, viene garantito a chiunque attraverso una duplice tutela. Infatti, questo è sia diritto assoluto individuale, che di interesse sociale. D’altro canto, non vi è alcun riferimento al concetto di cittadinanza e la stessa Corte Costituzionale, con sent. Corte Cost. n. 432/2005, si è pronunciata sulla questione.

Pertanto, tutte le volte in cui la Costituzione parla di cittadino, con riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, tale terminologia necessita di particolare interpretazione. Nello specifico, bisognerà ricollegare la stessa al concetto, ben più ampio, di essere umano. Si supera, così facendo, il criterio della titolarità o meno della cittadinanza, rispettando il fatto che, la salute, non ammette differenziazioni di alcun genere.

La salute, dunque, è considerato un diritto inviolabile indispensabile per il pieno sviluppo della persona umana. Difatti, senza il sinergismo tra diritto alla salute e principi fondamentali, la tutela stessa della salute ne uscirebbe incompiuta e irrealizzata. Come ben espresso da Piero Calamandrei, ne rimarrebbe solo un “guscio vuoto”, emblema di un’inaccettabile incompiutezza costituzionale.

 

Analisi testuale e concettuale dell’art. 32 Cost.

Stando al dettame dell’articolo in esame, al primo comma, possiamo rinvenire il vero compito della Repubblica: la tutela della salute. In particolare, e come già analizzato, lo Stato tutela tanto il diritto individuale, quanto l’interesse collettivo. Questo, grazie sempre al collegamento essenziale tra i vari principi supremi della Carta stessa. Nel caso di specie, fondamentale è il rinvio all’art. 5 Cost., il quale proclama l’unicità ed indivisibilità della Repubblica.

L’art. 32 della Costituzione italiana, inoltre, garantisce il diritto a ricevere le cure, gratuite, a tutti coloro che versano in condizioni di indigenza. Questo, in virtù sempre di quella totale ed effettiva attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Eppure, risulta oggettivamente impossibile pensare ad uno Stato che sia in grado di garantire, tout court, il diritto alla salute di ciascun individuo. Infatti, stiamo parlando di un diritto relativo e condizionato, calato nella dimensione pretensiva del singolo. Inoltre, presuppone che l’individuo abbia a disposizione modo, tempo e mezzi per la realizzazione di tale diritto. Ancora meglio, una pretesa che può essere tutelata solo nella misura in cui ciò risulti oggettivamente possibile.

Nondimeno, il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket, è stato realizzato solamente nel 1978.

La Repubblica Italiana, non soltanto garantisce le cure agli indigenti ma, al contempo, afferma il divieto assoluto di imposizione di qualsivoglia trattamento sanitario, senza previo consenso dell’interessato. Tuttavia, esiste una deroga al principio della libertà di autodeterminazione: solo nei casi previsti da un atto di legge, o avente forza di legge, può limitarsi la libertà in esame, a favore di un superiore interesse collettivo. Ciò nonostante, la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto dell’essere umano.

 

Diritto alla salute e libertà personale: il potere decisionale

L’impianto costituzionale dell’art. 32 Cost. non può non venire affiancato da quello dell’art. 13 Cost. Quest’ultimo, che proclama e tutela l’assolutezza ed inviolabilità della libertà individuale, deriva dal medesimo disegno volitivo dei padri costituenti. Infatti, nella stesura di un articolo così importante per la tutela di ogni diritto umano, si abbandonò l’antecedente concezione fascista.

Difatti, si presero le distanze dall’attribuzione allo Stato del potere di controllo assoluto e sovrano sulle scelte individuali dei cittadini. Uno Stato, fortemente paternalista, il cui obiettivo principale era quello di produrre una tensione repressiva dell’autodeterminazione dell’essere umano.

A sostegno di questo cambio direzionale, subentra anche il concetto di consenso informato. Quest’ultimo, indispensabile in quanto espressione piena e completa dell’autodeterminazione della persona, non può vedersi limitata la propria portata e rilevanza giuridica. Infatti, se ciò avvenisse, verrebbe a mancare il fondamento stesso della libertà personale proclamata dall’art. 13 Cost.,. Pertanto, si affiderebbe ad un completo estraneo, la disponibilità di diritti personalissimi, come libertà, salute ed integrità psicofisica.

Non da ultimo, la decisione di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento sanitario, rappresenta una decisione che riguarda la dimensione valoriale del singolo. Pertanto, il consenso informato non può mai ritenersi presunto, anzi, deve necessariamente costituire l’oggetto di una espressa manifestazione di volontà.

 

Diritto alla salute: esiste un correlato dovere di cura?

Giunti a questo punto, ci si interroga sul fatto che tale diritto alla salute, debba anche coniugarsi con un’eventuale dovere di cura. In particolare, e come analizzato finora, non è possibile disgiungere il diritto alla salute da quello alla libera autodeterminazione umana, ergo, la libertà di scelta. Per tale motivo, vi è possibilità di scegliere sia il se che il come curarsi mentre, per quanto concerne il dovere, questo si identifica come extrema ratio.

Simile logica, che ha provveduto ad abbandonare qualsiasi riferimento ad orientamenti paternalistici, è palesemente di carattere liberale. Difatti, ne è testimone la stessa semantica dell’art. 32 Cost., che sottolinea come i trattamenti sanitari obbligatori siano un’eccezione rispetto alla regola generale della non imposizione. Inoltre, si rimanda la specificazione dei casi concreti ad una riserva di legge rinforzata. Questa eventuale limitazione, può porsi soltanto in virtù di una tutela dell’interesse pubblico e, in alcun caso, può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L’autodeterminazione dell’individuo, quindi dell’essere umano, è tendenzialmente definibile come assoluta, proprio per la mancata previsione, nel nostro ordinamento, di qualche forma di rinvio a un dovere alla cura.

Le limitazioni alla libertà di scelta, così come di autonomia e indipendenza, sono perciò stesso tassative ed eccezionali. Quindi, sono legate inscindibilmente ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e bilanciamento valoriale.

Di facile intuizione è l’affermazione che, il diritto alla salute, sia strettamente connesso a due applicazioni differenti. Difatti, da una parte vi è un’accezione positiva, consistente nel diritto di curarsi, dall’altra, una di tipo negativo, ergo, il diritto al rifiuto delle cure.

 

Mutamento del concetto di malattia e tutela della salute

Nonostante la perfezione semantico-letteraria dell’art. 32 Cost., risulta ardua l’impresa di andare a definire quanti diritti alla salute esistano. Sostanzialmente, ci si chiede cosa debba intendersi con l’espressione “diritto alla tutela della salute”, in particolare, volgendo l’attenzione alla mutata sensibilità sociale.

Infatti, è il concetto stesso di malattia ad esser stato radicalmente trasformato nel corso dell’evoluzione storica, sociale, culturale, scientifica e giuridica. Per tali ragioni, si è giunti ad una nuova e più adeguata definizione di salute, rispetto a quella legata alla società passata. Volendo essere specifici, in passato si era convinti che, per salute, dovesse intendersi la mancanza di una malattia che andasse a ledere l’integrità fisica.

Tale convinzione generale, derivava in primis dall’assetto normativo antecedente all’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Ne rappresenta esempio lampante l’art. 5 c.c., norma di matrice paternalistica-statalista, che limita gli atti di disposizione del proprio corpo in quanto dannosi per il mantenimento della potenza nazionale.

Tuttavia, l’odierna lettura normativa, ci conduce a ritenere la salute non più sinonimo di mancanza di malattia, bensì, di benessere complessivo della persona umana, in piena armonia tra corpo e mente. Inoltre, l’art. 32 Cost., sancisce la priorità assoluta della prevenzione sulla cura, così come del riconoscimento di una tutela alla salute dotata della più ampia applicazione possibile.

 

Diritto alla salute e cura: il Servizio Sanitario Nazionale

In relazione al diritto alla salute, risulta fondamentale andare oltre al semplice riferimento al concetto stesso di salute e quello di cura. Infatti, una delle più importanti tappe per la concretizzazione della tutela della salute, risale alla L. n. 833/1978, la quale istituì il Servizio Sanitario Nazionale.

Il SSN, consiste in un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti, in egual misura e in condizioni di eguaglianza, l’accesso universale all’equa erogazione delle prestazioni sanitarie. Naturalmente, la particolarità risiede proprio nel suo dare seguito ed attuazione all’art. 32 Cost.

Per tale motivo, stando alla parte in cui si impone l’onere alla Repubblica di garantire sempre le cure gratuite agli indigenti, ne discende l’affermazione di un diritto alla salute che necessita di relative prestazioni assistenziali. Quest’ultime, possono essere sia gratuite, che offerte in forma di compartecipazione o a totale carico del destinatario. La decisione, nel caso di specie, spetterà al legislatore che dovrà rispettare il bilancio dello Stato.

Pertanto, ne discende un diritto alla cura che non può non vedersi corrisposta un’adeguata prestazione onerosa a carico delle finanze pubbliche. Tale prestazione, dunque, può essere sia diretta, erogata quindi dalle strutture pubbliche o privati convenzionati, che indiretta. In quest’ultima ipotesi, sarà erogata da strutture non convenzionate, per le quali si prevede un rimborso.

In sostanza, parliamo di un determinato costo dei diritti che, di conseguenza, va ad incidere sul quantum delle prestazioni garantite. Tuttavia, il limite delineato dal sistema finanziario nazionale, non deve mai condurre ad una compromissione dell’assolutezza della tutela del diritto alla salute. Infatti, il legislatore ha l’obbligo e dovere di assicurare, sempre e comunque, l’accesso alle prestazioni sanitarie a tutti gli individui, senza alcuna distinzione e discriminazione.

 

Promozione del diritto alla salute: la Carta di Ottawa

Stando sempre ai dettami dell’OMS, la promozione della salute è definibile come un “processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla salute e di migliorarla“.

Di rilevante importanza, a tal proposito, risulta la Carta di Ottawa, adottata nell’ambito della Conferenza dell’OMS, tenutosi in Canada nel 1986.

La particolarità, della suddetta Carta, risiede proprio nell’ulteriore definizione data al concetto di promozione della salute. Infatti, possiamo leggere e dedurre che, la promozione in questione, è un processo che conferisce un particolare tipo di controllo in capo alla popolazione.

Simile controllo, indirizzato al miglioramento della salute stessa, conferisce ed assicura, a tutte le popolazioni, i mezzi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo. Pertanto, fonda le proprie basi su di un concetto di salute rivoluzionario.

Sostanzialmente, la salute si identifica quale metro di misura. Da un lato, avremo un gruppo o un singolo individuo che possono usufruire di tale metro per il soddisfacimento dei propri bisogni. Dall’altro, risulta fondamentale per riuscire ad adattarsi, nel migliore dei modi, all’evolvere dell’ambiente.

Dunque, la salute, viene percepita come una risorsa della vita quotidiana. Si tratta, quindi, di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali ed individuali. In tal modo, la promozione della salute si slega dal semplice rapporto diretto con il settore sanitario. Supera, così facendo, gli stili di vita individuali, per mirare al benessere complessivo e collettivo.

 

Nuova proposta dinamica del diritto alla salute

Orbene, nell’ulteriore specificazione del diritto alla salute, sorprende, positivamente, la nuova proposta olandese.

Infatti, il Comitato sulla Salute dei Paesi Bassi, ha favorito ed appoggiato una nuova definizione. Questa, particolarmente innovativa, vuole ridefinire il concetto stesso di salute. Nel dettaglio, si volge l’attenzione proprio alla dinamicità e abilità di adattamento, così come di autogestione, della propria salute.

Per tali ragioni, si tratta di una definizione che sostiene a gran voce il diritto all’autodeterminazione umana ed individuale. In poche parole, ci si affida alle personali capacità di far fronte alle avversità, autogestendo e mantenendo il proprio benessere.

 

I rischi per la salute: esposizione ad amianto

Nell’ambito della tutela del supremo diritto alla salute, predominanti risultano i rischi per l’esposizione a sostanze tossico-nocive, quali l’amianto.

Infatti, molteplici sono gli agenti cancerogeni e dannosi per l’organismo con cui, quotidianamente, innumerevoli persone vengono a contatto. Da contesti civili, a quelli industriali o militari, così come dal settore privato a quello pubblico.

In particolare, nonostante la messa al bando per merito della L. n. 257/1992, l’amianto è, tuttora, tra i massimi killer silenziosi del nostro Paese. Questo perché, in Italia come nel resto del mondo, l’amianto è stato diffusamente utilizzato nel settore edile per le sue caratteristiche strutturali.

L’amianto, chiamato anche asbesto, è un gruppo di minerali fibrosi che si suddividono in fibre sempre più sottili, che a loro volta provocano gravissimi stati infiammatori. Quest’ultimi, derivanti dall’inalazione o ingerimento delle fibre killer, non di rado trasmutano in neoplasie.

La pericolosità dell’amianto, d’altronde, è stata più volte appurata, a partire dalle relazioni IARC degli anni ’70. Difatti, gli effetti cancerogeni dell’amianto, così come i gravi danni alla salute, sono stati confermati dalla monografia IARC Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite.

Difatti, i primi danni conseguenti all’esposizione sono quelli di natura infiammatoria, che conducono poi al fenomeno displasico. Placche, ispessimenti pleurici e, quasi sempre, l’avvio del processo cancerogeno, anche a distanza di diversi anni.

Pertanto, è doveroso sottolineare quanto, tutte le fibre di amianto, siano cancerogene. Inoltre, sono responsabili di un’ulteriore serie di neoplasie che, in molti casi, conducono ad esiti infausti.

 

Patologie asbesto correlate: diritto alla salute con la prevenzione

Uno dei temi fondamentali è proprio quello della sicurezza sul lavoro. Quella degli ambienti di lavoro e del rischio è una problematica seria e sul tappeto. Infatti, pur dopo il nuovo Testo Unico (D.L.vo 81/2008), la problematica della sicurezza deve essere ancora affrontata e risolta.

Infatti, sia gli infortuni che le malattie professionali sono in continuo aumento. Non solo quelle legate all’amianto, ma anche agli altri cancerogeni, che per un considerevole periodo si sono soomati all’emergenza Covid-19, che sta ha falcidiato il personale medico e paramedico.

Il tema specifico dell’impegno dell’ONA è proprio quello della salute e dell’ambiente, per il rischio amianto e altri cancerogeni. Come dimostrato dall’Avv. Ezio Bonanni, nella pubblicazione “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – 2022“. L’Avv. Bonanni ribadisce l’importanza dell’assistenza medica e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori anche durante l’incontro del 16.01.2023 con il Comitato tecnico-scientifico.

Le malattie correlate all’esposizione ad asbesto, sono causate dal gruppo degli inosilicati e dei fillosilicati dell’amianto. La loro consistenza fibrosa rende tale minerale altamente cancerogeno e responsabile di molteplici tumori.

Tra le più comuni patologie asbesto correlate troviamo, innanzitutto, l’infiammazione provocata dalle fibre. In questo caso, si manifestano:

Successivamente, anche a distanza di molti anni dall’esposizione, si possono manifestare i c.d. tumori da amianto. Tra quelli più comuni, abbiamo:

  • mesotelioma;
  • tumori: polmone; pleura; peritoneo; pericardio e tunica vaginale del testicolo; laringe; ovaie; faringe; stomaco; colon-retto; esofago.

 

Danni alla salute e tutela ONA

Tutti coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano subito un danno alla propria salute, possono rivolgersi all’ONA, in collaborazione con la Colombo Servizi, per ricevere la giusta tutela e rispetto del proprio diritto.

In particolare, gli esposti ad amianto ed altri cancerogeni sono ad altissimo rischio di danni alla salute. Difatti, le vittime da asbesto debbono vedersi garantita la prevenzione, sotto ogni punto di vista.

Dalla bonifica dei siti, identificabile come prevenzione primaria, alla sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria). Quest’ultima, consiste in una serie di controlli per la diagnosi tempestiva e precoce, in grado di garantire le cure più adeguate.

In caso di danni alla salute, con insorgenza di patologie asbesto correlate, le vittime hanno diversi diritti. Dalla rendita INAIL, al  prepensionamento e risarcimento dei danni. Questo, grazie alla prevenzione terziaria, volta alla tutela legale dei danni subiti.

Contatta l’associazione e scopri quali sono i tuoi diritti grazie alla consulenza medico-legale gratuita.