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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Sicurezza sul lavoro e della salute

 

Sicurezza sul lavoro e tutela ONA

La sicurezza sul lavoro, consentendo di eliminare, ridurre e/o controllare i fattori di rischio, si rivela importantissima. Difatti, si fa riferimento all’insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi necessari per la tutela della salute. In particolare, si evidenzia il bisogno di proteggere l’integrità dei lavoratori, soprattutto dai rischi derivanti dall’ambiente lavorativo stesso.

Basti pensare alle continue esposizioni ad amianto, così come ad altri agenti altamente tossico-nocivi e cancerogeni. Questi, responsabili di innumerevoli danni alla salute, assumono un ruolo tristemente primario nel contesto lavorativo e professionale.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, in collaborazione con la Colombo Servizi, riserba particolare attenzione alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro. Infatti, tra gli obiettivi primari dell’associazione spiccano sia la prevenzione, che la protezione.

Quindi, la sicurezza sul lavoro, si rivela davvero utile per garantire e tutelare il benessere, psico-fisico, di tutti i lavoratori. Inoltre, contribuendo a creare un ambiente lavorativo positivo, ne beneficia anche la produttività stessa.

Assistenza medica e legale per i lavoratori

sicurezza sul lavoro

Indice

Sicurezza sul lavoro ed evoluzione normativa

In tema di sicurezza del lavoro, fondamentale è fare un excursus evoluzionistico a livello normativo. Innanzitutto, è doveroso formulare delle riflessioni sullo stato attuale della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro in Italia. La conoscenza della legislazione, infatti, permette una comprensione dettagliata di come sia mutato il contesto lavorativo.

Partendo dagli arbori, si evidenziano le caratteristiche delle normative avutosi nel corso degli anni ’50 del secolo scorso. In particolare, del DPR n. 547/55, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, e il DPR n. 303/56, “Norme generali per l’igiene sul lavoro”. L’importanza delle citate normative, risiede nella centralità data a precetti specifici:

  • Prevenzione: qualsiasi forma di rischio e pericolo, necessita di un’adeguata misura preventiva;
  • Adeguamento al progresso del processo scientifico e tecnologico;
  • Logica “oggettiva” della sicurezza, volgendo l’attenzione ai requisiti tecnici di mezzi ed impianti;
  • Valorizzazione degli aspetti organico-gestionali;
  • Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro.

 

Normative successive sicurezza sul lavoro

Successivamente, nel 1970, venne approvata il c.d. Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/70. Tale Statuto, sancisce le “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro e collocamento”. Inoltre, all’art. 9, si specifica che, i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto a:

  • Controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  • Promuovere la ricerca, l’elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica.

In più, risulta molto importante anche il D. Lgs. N. 626 del 1994 che, assieme alle nuove direttive europee, sostiene:

  • La prevenzione basata su procedure di valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela;
  • Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore);
  • Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, ecc., ecc.);
  • Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo;
  • Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine, ambiente e sostanze pericolose.

 

Riguardo le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro se n’è discusso durante il convegno del 12.12.2023 “La Sicurezza sul Lavoro alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione“.

Sicurezza sul lavoro e Riforma sanitaria

Per merito della L. n. 833 del 1978, che ha istituito il SSN, si è avuto modo di assistere, altresì, ai mutamenti conseguenti la Riforma sanitaria.

Difatti, il Servizio Sanitario Nazionale, occupa un posto di particolare rilievo nella tutela della sicurezza generale, compresa quella lavorativa.

Con la suddetta Riforma, viene sancito il concetto di salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse collettivo. La prevenzione, in particolare, ne è fondamento peculiare ed indispensabile. Difatti, si tutela:

  • L’educazione sanitaria e la prevenzione delle malattie-infortuni in qualsiasi ambito di vita e lavorativo;
  • La riabilitazione degli stati di invalidità e inabilità somatica e psichica;
  • L’igiene degli ambienti di vita e lavoro;
  • La formazione professionale
  • La sicurezza sul lavoro, compresa la partecipazione attiva dei lavoratori alla prevenzione;
  • La promozione e tutela della salute

 

Il D. Lgs. 277/91: rischi legati agli agenti tossici

In sinergia con la L. 833/78, merita di essere accennato anche il D. Lgs. 277/91. Si tratta di un decreto volto alla protezione dei lavoratori, sia contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, che fisici e biologici, durante il lavoro.

Nel Capo I, Norme Generali, l’art. 1 specifica tutte le attività soggette al decreto:

  • tutela della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’ esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV;
  • Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì a tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici;
  • Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o a essi equiparati ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 303/56;
  • Nei riguardi delle Forze Armate, di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio Sanitario Nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Sanità.

 

Per quanto riguarda le definizioni, queste sono contemplate nell’art. 3 del medesimo decreto:

  • Agente: viene inteso qualsiasi agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro, ma potenzialmente dannoso per la salute;
  • Valore limite: il limite di esposizione nell’ambiente di lavoro o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti al singolo agente;
  • Medico Competente: preferibilmente dipendente del SSN, in possesso di adeguati titoli di specializzazione;
  • Organo di vigilanza: un organo sempre dipendente del SSN, salve diverse disposizioni di leggi speciali.

 

Misure di tutela sul lavoro del D. Lgs. 277/91

Le misure di tutela, invece, le ritroviamo nell’articolo seguente (art. 4):

  • Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, da parte del datore di lavoro;
  • Utilizzazione limitata degli agenti sui luoghi di lavoro;
  • Limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti;
  • Controllo dell’esposizione dei lavoratori mediante la misurazione della tossicità e nocività dell’agente;
  • Campionatura e misurazione dell’agente;
  • Valutazione dei risultati attraverso modalità e metodi previsti per ciascun agente
  • Misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva;
  • Uso di segnali di avviso e sicurezza, misure di protezione sia collettive che individuali;
  • Misure di emergenza in caso di esposizioni anormali;
  • Informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori sui rischi connessi alle esposizioni all’agente, delle relative misure tecniche di prevenzione e dei metodi di valutazione dei rischi;
  • Controllo sanitario dei lavoratori sia prima dell’esposizione, che a intervalli regolari. In caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine si prevede l’estensione del suddetto controllo. Questo, anche dopo la cessazione dell’attività comportante l’esposizione.
  • Aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione, degli elenchi dei lavoratori esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio.
  • Accesso dei lavoratori ai risultati delle misure di esposizione e dei controlli sanitari. In particolare, i risultati degli esami biologici indicativi dell’esposizione.
  • Accesso dei lavoratori ad un’informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze sui pericoli a cui sono esposti;

 

Il decreto in questione, è stato abrogato dal D. Lgs. N. 257 del 2006, di recepimento della direttiva 2003/18 CE. Inoltre, la materia poi è stata disciplinata integralmente nel T.U. del 2008.

Esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro

L’amianto è un minerale a base di silicio, le cui fibre sono molto flessibili e dotate di ottima termoresistenza. Per tale ragione, l’amianto è stato ampiamente utilizzato in passato, in virtù proprio delle sue proprietà isolanti. L’impiego che ne è stato fatto, ha causato nel tempo incalcolabili danni, sia alla salute umana che dell’ambiente.

I minerali di amianto, costituiti dalle fibre killer, sono altamente cancerogene per l’organismo umano. Tuttavia, l’Italia è stata protagonista dell’irresponsabile abuso di tale minerale soprattutto nei settori civili, industriali e militari.

Difatti, moltissimi sono i lavoratori esposti a tale sostanza tossico-nociva che, anche a distanza di svariati anni, hanno riportato gravi conseguenze.

Il rischio, legato all’esposizione ad asbesto (sinonimo amianto) è, oramai, più che appurato. La sostanziale pericolosità di tale minerale, dipende proprio dalla dispersione nell’ambiente delle fibre killer. Una dispersione che, data la friabilità del materiale in questione, è più frequente di quanto si immagini.

Quindi, soggetti a rischio, sono tutti i lavoratori. Sia che operino su materiali contenenti amianto, o che frequentino ambienti in cui è presente. Infatti, la friabilità del materiale comporta una scarsa coesione interna dello stesso.

In particolare, possono incidere anche semplici fattori determinativi di vibrazioni, correnti d’aria o infiltrazioni. Nondimeno, la pericolosità la si può riscontrare anche negli interventi di manutenzione di edifici e strutture.

Malattie professionali e asbesto correlate

Il fatto che l’amianto sia cancerogeno, è un dato inconfutabile. Difatti, anche l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – IARC, ha affermato che l’asbesto causa gravissimi danni alla salute. In particolare, l’amianto inizialmente si manifesta con:

Non di rado, tali patologie, già di per sé invalidanti, mutano in neoplasie:

 

L’INAIL, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, ha stilato 3 liste in cui sono comprese tutte le malattie professionali correlate all’esposizione ad amianto. Tuttavia, è necessario puntualizzare le differenze di presunzione tra le tre Liste. Infatti, le patologie asbesto correlate di cui alla Lista I, si presumono sempre di origine professionale. Quelle della Lista II, invece, non sono assistite dalla presunzione legale e l’origine lavorativa è di limitata probabilità. Infine, le malattie Lista III, ove rientra il tumore dell’esofago, la possibile origine professionale è ancor minore.

Messa al bando amianto: Legge n. 257/1992

Orbene, grazie alla Legge n. 257 del 1992, il nostro Paese è stato il primo a mettere al bando l’amianto. Pertanto, si è predisposto uno specifico programma di dismissione biennale che, entro l’aprile del ’94, avrebbe vietato l’estrazione, importazione e commercializzazione dell’asbesto. Inoltre, il programma prevedeva anche il divieto di produrre amianto e/o qualsiasi prodotto contenente lo stesso.

Quindi, per merito della suddetta legge, si è disciplinato il processo di smaltimento dell’asbesto in Italia. Inoltre, si sono definiti anche i criteri di finanziamento per la riconversione produttiva e i benefici previdenziali. I primi, rivolti a tutte le imprese interessate mentre, i secondi, a favore dei lavoratori esposti ad amianto.

Peculiarità della Legge 257 del 1992

Tra le maggiori peculiarità della Legge, vi sono:

  • Costituzione della Commissione Nazionale Amianto;
  • Previsione di disposizioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nell’attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto;
  • Relazione tecnica annuale delle suddette imprese, da inviare a Regione e USL (ora ASL);
  • Approvazione, da parte di ogni Regione, di un Piano Regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto;
  • Introduzione dell’obbligo, per tutti coloro che lavorano nello smaltimento e bonifica, di iscriversi ad una sezione speciale dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;
  • Obbligo, per i proprietari di immobili in amianto, di notificare alle USL (ASL) la presenza d’amianto in matrice friabile;
  • Onere per le USL (ASL) di effettuare analisi dei rivestimenti degli edifici, istituendo un registro di localizzazione dei medesimi uffici;

 

Tutela dei lavoratori prevista dalla L. 257/92

L’esposizione professionale ad amianto, per ciò che concerne i lavoratori, è stata oggetto di diversi provvedimenti legislativi. Nello specifico, si è istituito un trattamento assicurativo per tutti i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.

In tal modo, si è provveduto a disciplinare anche la prevenzione secondaria, ossia la sorveglianza sanitaria. Questa, deve essere preventiva, periodica e tempestiva.

La legge 257 del ‘92, ha stabilito anche il suo stesso campo di applicazione. Infatti, si sono indicate tutte le attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto. Dalla manutenzione, alla bonifica, rimozione e smaltimento. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo, per il datore, di accertare preventivamente la presenza di asbesto.

In più, sempre ai datori, è richiesta una specifica valutazione dei rischi, così come l’applicazione di tutte le misure più idonee per far fronte al pericolo. Il datore di lavoro, deve anche predisporre uno specifico Piano di Lavoro, da inviare alla vigilanza 30 giorni prima dell’inizio del lavoro medesimo.

Testo Unico sicurezza e salute sul lavoro

il Testo Unico delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si è adottato con D. Lgs. N. 81 del 2008. Questo, riunendo tutte le antecedenti normative in un unico Testo, si applica:

  • Ad ogni aspetto coinvolgente la persona umana, dalla salute, sicurezza e dignità, al genere e provenienza geografica;
  • Alla sfera lavorativa, comprendendo tutti i settori, sia pubblici che privati;
  • Ai lavoratori dipendenti, o ad essi equiparati

 

Inoltre, si riconosce e proclama il principio dell’effettività della tutela. Quindi, si concretizza e valorizza la protezione di tutti coloro che operano negli ambienti lavorativi, a prescindere dal rapporto contrattuale di lavoro.

Il T.U. in esame, implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi. Simile esercizio, stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti, gravano su colui che esercita i poteri giuridici propri di:

  • Datore di Lavoro;
  • Dirigenti;
  • Preposti

 

Testo Unico 2008: obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro, nell’assunzione delle proprie responsabilità, è soggetto ad obblighi assolutamente non delegabili. In particolare, non può delegare attività di:

 

Inoltre, anche nel caso di funzioni delegabili, il datore rimane comunque responsabile del delegato e delle funzioni ad esso trasferite.

Principali responsabilità datore di lavoro

Sostanzialmente, e stando ai dettami della legge, Il titolare del rapporto di lavoro o colui che esercita i poteri decisionali, deve:

  • Nominare il Medico Competente;
  • Designare, preventivamente, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione. In particolare, quelli adibiti alla prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio di primo soccorso, gestione dell’emergenza;
  • Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza;
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • Prendere misure appropriate affinché, solo i lavoratori che abbiano ricevuto le adeguate istruzioni e addestramenti, possano accedere alle zone di alto e specifico rischio;
  • Richiedere, a tutti i lavoratori, l’osservanza delle norme e disposizioni aziendali in tema di sicurezza. In particolare, per quanto concerne l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC);
  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro i termini della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione;
  • Consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) copia del DVR. Questo, in caso di richiesta dello stesso Rappresentante e ai fini dell’espletamento delle sue funzioni;

 

Ulteriori obblighi del datore di lavoro

Nell’espletamento dei propri obblighi, il datore di lavoro è soggetto ad ulteriori responsabilità. Infatti, deve provvedere a fornire le adeguate informazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione, così come al Medico Competente, riguardo a:

  • Natura dei rischi;
  • Organizzazione del lavoro
  • Programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
  • Descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • I dati relativi alle malattie professionali;
  • I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

 

Sicurezza sul lavoro e oneri del lavoratore

Tutti i lavoratori, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza. Devono, altresì, mostrarsi attenti e scrupolosi della sicurezza e salute di tutti coloro che presenziano sul luogo di lavoro.

In sostanza, chi svolge attività lavorativa presso un datore pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e/o retributiva, deve:

  • Osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore stesso, dai dirigenti e preposti. In particolare, in merito alla protezione individuale e collettiva;
  • Utilizzare correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  • Utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Segnalare, nell’immediato, al datore di lavoro, dirigente o preposto le problematiche delle apparecchiature e DPI. Inoltre, deve segnare qualsiasi situazione di pericolo grave e incombente, dandone notizia e avviso al RLS;
  • Astenersi dal rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza;
  • Astenersi dal compiere operazioni non di loro competenza che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
  • Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dal T.U., oppure, disposti dal Medico Competente.

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) è funzionale alla tutela dei lavoratori soggetti a rischi professionali. In sostanza, si compone dei sistemi, mezzi e persone organizzati in base ai precetti del T.U. del 2008. Addetti e responsabili, devono mostrarsi competenti e forniti dei requisiti professionali prescritti dalla legge. Inoltre, devono frequentare corsi di formazione e disporre di mezzi e tempi adeguati all’espletamento dei compiti loro assegnati.

Pertanto, il SPP deve:

  • Individuare e valutare i fattori di rischio, così come le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • Elaborare le misure preventive e protettive previste dal DVR e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • Partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Fornire tutte le informazioni dovute ai lavoratori.

 

All’interno del SSP, troviamo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Dotato dei requisiti prescritti dalla legge, il RSPP possiede specifiche capacità professionali. Nello specifico, quest’ultime sono adeguate alla natura dei rischi relativi alle attività e contesti lavorativi.

Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria, SSO, viene effettuata dal Medico Competente. Quest’ultimo, infatti, opera nei casi previsti dalla legge e/o su richiesta del lavoratore stesso.

La SSO, non è prevista per qualsiasi lavoratore. Difatti, viene effettuata soltanto per i lavoratori esposti a rischi specifici, individuati sempre dalla legislazione vigente.

Il medico competente (MC), è soggetto in possesso di titoli e requisiti formativi idonei e previsti dalla legge. Nel dettaglio, deve avere o una:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o, ancora, in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • Autorizzazione ex art. 55 del D. Lgs. 277 del 1991;
  • Specializzazione in medicina legale

Nell’espletamento della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria, il MC deve effettuare accertamenti:

  • Preventivi, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati. Questo, ai fine della valutazione della loro idoneità alla mansione medesima;
  • Periodici, per controllare lo stato di salute dei lavoratori. Inoltre, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali controlli, possono avvenire su richiesta, al cambio di mansione o cessazione del rapporto lavorativo.

 

Definizione di rischio e le sue classificazioni

Stando sempre ai dettami del D. Lgs. 81/2008, fondamentale è la definizione stessa di rischio, offerta dall’art. 2. Nello specifico, si identifica nella probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno:

  • Nelle condizioni di impiego;
  • Condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente.

Le tipologie di rischio, presenti sui luoghi di lavoro, sono:

  • Rischi Trasversali Organizzativi: questi, sono connessi e derivano da diverse criticità. In particolare, relative all’organizzazione del lavoro e delle mansioni, turni, azioni meccaniche e differenziazioni di genere. Inoltre, va sottolineato che, in tale classe di rischi, rientrano tutti quei fattori che non possono associarsi del tutto ad altre classi, ma che comunque ledono il lavoratore;
  • Rischi per la Sicurezza-Infortunistici: tutti quei fattori di rischio che sono in grado di compromettere la sicurezza dei lavoratori. Tra questi, vi rientrano il rischio incendi, crollo strutturale, allagamenti, terremoti e via dicendo. Rientrano in tale classe di rischio, anche le macchine che espongono a traumi e infortuni vari. Quindi, in tale classe rientrano tutti quei rischi che possono comportare un grave danno fisico. Dalle menomazioni da infortunio sul lavoro, alla morte del lavoratore;
  • Rischi per la salute-Igienico Ambientali: tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici e tossico-nocivi o campi elettromagnetici, salubrità, igiene e condizioni sanitarie dei locali.

 

Valutazione documentata dei rischi sicurezza sul lavoro

Il DVR, onere del datore di lavoro, è una valutazione globale e documentata dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Principale obiettivo, è quello di individuare le adeguate misure preventive e di protezione. In tal modo, si elabora il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi, è indirizzata anche ai criteri di scelta delle attrezzature e macchinari di lavoro. Inoltre, mira anche ad analizzare le sostanze chimiche impiegate e le condizioni del luogo di lavoro.

Tale valutazione, deve contemplare i rischi connessi a:

  • Sicurezza e salute dei lavoratori, soprattutto quelli esposti a rischi particolari;
  • Stato di gravidanza delle lavoratrici;
  • Differenze di genere, età e provenienza geografica;
  • Specifica tipologia contrattuale del lavoratore.

 

Il Documento della Valutazione dei Rischi, viene redatto a conclusione della valutazione suddetta. Questo, deve contenere:

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
  • Programma delle misure ritenute appropriate per garantire il perfezionamento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare. In più, anche dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, del nominativo del RSPP, del RLS, del MC;
  • Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

L’elaborazione del DVR, viene effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il MC, previa consultazione del RLS. Inoltre, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione propedeutica.

Obbligatorietà Documento Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore. Questo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

L’obbligatorietà, rinvenibile nel Testo Unico del 2008, discende dalla prevenzione attuata e in programma. Pertanto, la mancanza di questo documento comporta ingenti multe e sanzioni.

il datore di lavoro, nella redazione del DVR, deve contemplare tutti i rischi esistenti sul posto di lavoro. Inoltre, vanno menzionati anche tutti gli ulteriori rischi legati all’espletamento delle mansioni. Nel merito, bisogna considerare tutti quei fattori di pericolo per la salute dei lavoratori.

IL DVR, ha l’obiettivo di garantire e organizzare specifiche misure di controllo dei rischi. In particolare:

  • la manutenzione periodica dei macchinari;
  • i programmi di intervento atti a ridurre i rischi aziendali;
  • le protezioni individuali da indossare, le informazioni e l’addestramento di cui il personale necessita per svolgere la propria attività in condizioni di massima sicurezza.

Non sono tenute a stilare il DVR le imprese senza dipendenti, nello specifico:

  • soggetti che esercitano libere professioni
  • società familiari
  • ditte individuali
  • imprese con un solo socio lavoratore

 

Assistenza ONA sicurezza sul lavoro

La tutela della salute, di qualsiasi lavoratore, non può essere scollegata da quella della sicurezza sul lavoro. Difatti, la prima dipende dalla seconda e viceversa, in uno stretto rapporto di dipendenza funzionale.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, sostiene da sempre questa interdipendenza essenziale e necessaria. La salute, infatti, è il bene più importante per l’essere umano.

Per queste ragioni, L’ONA, in collaborazione con la Colombo Servizi, offre un servizio di assistenza medica e legale gratuita. La tutela è rivolta a tutti coloro che hanno contratto una malattia professionale nello svolgimento delle proprie mansioni. Contatta l’associazione per ottenere il risarcimento e/o indennizzo dei danni subiti disposti ex lege.

Per scoprire e far valere i propri diritti, basta rivolgersi al numero verde 800 034 294 e/o richiedere la consulenza gratuita.