Infortuni nelle Forze Armate: indennizzo e risarcimento
I militari e gli appartenenti alle Forze Armate possono essere vittima di infortuni nello svolgere il loro servizio. Infatti si trovano esposti a diversi rischi. Tra questi l’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’uranio impoverito o l’amianto.
Infatti le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, possono provocare fenomeni infiammatori e portare allo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. La pericolosità dell’esposizione ai diversi minerali di amianto è confermata dall’ultima monografia IARC. Inoltre anche il quinto episodio dell’ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione” mette in evidenza i diversi fattori di rischio a cui vanno incontro i nostri militari.
Quando un appartenente alle Forze Armate e del Comparto di Sicurezza subisce una lesione fisica o contrae una malattia durante le ore di lavoro, ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. Ne derivano poi vari benefici assistenziali, sia sul piano medico legale sia per l’ottenimento di indennità e del risarcimento dei danni.
La Colombo Servizi S.r.l offre un servizio di assistenza e permette di chiedere la consulenza sanitaria e legale gratuita. Infatti la società, grazie alla collaborazione con l’ONA e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, garantisce assistenza legale per tutti i cittadini che ne hanno bisogno, in particolare per chi fa parte delle Forze Armate e dell’Ordine.
Infortuni Forze Armate: assistenza medica e legale gratuita
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Infortuni sul lavoro nelle Forze Armate: cosa fare?
Gli appartenenti alle Forze Armate non rientrano tra i soggetti tutelati dall’INAIL. Perciò a loro non si applica il TU 1124/1965. L’infortunio sul lavoro delle forze armate trova, nel nostro ordinamento, una tutela particolare e diversa rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Invece occorre fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010). Esso prevede che l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro sia assolto con una comunicazione inoltrata al competente Comando dei Carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza.
Inoltre l’art. 248 dichiara che le segnalazioni per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro INAIL o all’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA sono sostituite da analoghe comunicazioni alla Direzione generale della Sanità militare. Sarà poi la Direzione generale della Sanità militare a comunicare all’INAIL e all’IPSEMA i dati in suo possesso inerenti agli infortuni e alle malattie del personale militare.
VI Reparto contenzioso e affari legali
Il VI Reparto cura sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate:
- attività consultiva;
- contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- transazioni, compresi gli accordi bonari, le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile;
- fase giurisdizionale dei procedimenti volti al recupero di danni erariali e ogni altra attività attinente alla materia.
Inoltre liquida i danni alle proprietà private, tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi internazionali e cura le liquidazioni per risarcimenti danni e per spese per liti imputabili a capitoli di propria competenza.
È retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa (art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001) ed è articolato in diversi uffici con varie competenze.
Infortuni Forze Armate e risarcimento danni
Con riferimento specifico al mondo militare, il dipendente può rivolgere all’Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno, quando questo sia direttamente collegato a un comportamento omissivo della stessa Amministrazione e quando abbia dato origine dell’insorgenza di una patologia professionale.
Infatti l’Amministrazione ha tra i suoi compiti quello di tutelare l’integrità fisica di chi, al suo interno e in forza di un rapporto di lavoro, presta la propria opera professionale. Tuttavia, si possono verificare specifiche situazioni nelle quali l’Amministrazione non sorveglia e non protegge nel modo adeguato la salute del suo dipendente. In queste occasioni è possibile rischiedere l’integrale ristoro dei danni subiti.
Spetta, però, al militare l’onere della prova. Bisogna dimostrare che il danno subito non si potesse evitare e che dipenda da un comportamento omissivo della propria Amministrazione, stando al principio della responsabilità contrattuale dell’art. 2087 c.c.
Ai fini del riconoscimento del risarcimento assume un ruolo chiave il consulente tecnico d’ufficio (CTU), al quale spetta la redazione della relazione peritale. Questa relazione accerta il danno alla salute e individua il nesso causale tra fatti di servizio ed evento-malattia. Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto a ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo.
L’ammontare del risarcimento dipende dal danno subito e dall’invalidità derivante. Inoltre si avvale delle Tabelle di Milano, in cui sono indicate le valutazioni (in percentuale) dell’invalidità permanente e dell’inabilità temporanea assoluta, garantendo la personalizzazione del risarcimento.
Richiedi tutela e assistenza per le vittime
La Colombo Servizi sostiene l’operato dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Infatti queste due realtà portano avanti l’obiettivo di salvaguardare i diritti di tutte le vittime e dei loro familiari.
Quindi per ottenere assistenza legale gratuita, è sufficiente farne richiesta. La nostra squadra di avvocati sarà a disposizione per fornire un primo parere legale gratuito. Contattaci per essere assistito gratuitamente.