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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

 

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Le vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata di stampo mafioso sono coloro che sono deceduti o che hanno subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da azioni di eversione dell’ordine democratico, atti di terrorismo o di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Per atti di terrorismo si intendono: “azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico“(art. 34, comma 3, L. 222/2007). Invece gli atti compiuti dalla criminalità organizzata sono quelli a opera di associazioni i cui membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per conseguire interessi privati e di arricchimento illegale, anche a danno degli interessi pubblici.

Chi è estraneo a queste azioni ma purtroppo subisce i danni da esse provocate ha diritto al riconoscimento di questo status. Così si ottengono benefici economici, assistenziali e previdenziali.

La Colombo Servizi S.r.l, grazie alla collaborazione con l’ONAOsservatorio Nazionale Amianto e all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, fornisce un servizio di assistenza medica e legale gratuita a tutte le vittime, comprese le vittime di mafia e del terrorismo.

Assistenza medica e legale gratuita per le vittime

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Indice

 

Riconoscimento di vittime del terrorismo e di mafia

Il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata spetta, come stabilito dalla legge 302 del 20 ottobre 1990, a tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. Le ferite o lesioni devono essere conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di:

  • atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico , a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
  •  fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni (art. 416-bis del codice penale);
  • operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose;
  • assistenza prestata a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

Questi hanno il diritto a una serie di benefici, anche di carattere non economico, erogati da diverse amministrazioni:

  • Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, per le vittime civili;
  • il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza alle Forze dell’ordine;
  • Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i Vigili del fuoco;
  • il Ministero della Giustizia, per i magistrati, i giudici popolari e dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria;
  • il Ministero della Difesa, per gli appartenenti alle Forze armate.

 

Storia e normative riguardo il riconoscimento

L’ideazione di leggi per la salvaguardia delle vittime di attentati terroristici e stragi mafiose ha seguito gli eventi che hanno avuto luogo nel nostro Paese e non solo. La prima disciplina della materia è quella prevista nella legge 466/1980, “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”. Questa è stata emanata dopo la strage avvenuta alla stazione di Bologna, il 2 agosto 1980.

Successivamente, con la legge 302/1990, “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, sono stati previsti benefici economici e assistenziali anche in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo e ampliando quanto già riconosciuto alle vittime del terrorismo.

In più, recentemente, dopo l’11 settembre 2001, la Direttiva Europea del 29 aprile 2004 n° 2004/80/CE ha introdotto le linee guida per l’indennizzo delle vittime in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui il reato fosse stato commesso. In Italia è la legge 206/2004, insieme alle successive modificazioni e integrazioni, ad aver esteso le tutele anche per fatti accaduti all’estero e previsto maggiori benefici in favore dei familiari superstiti.

Domanda per vittime del terrorismo e mafia: procedura

La domanda può essere presentata dalla vittima o, in caso di decesso, dai familiari. I superstiti ad averne diritto sono:

  1. coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento, compresi figli maggiorenni;
  2. figli non a carico all’epoca dell’evento;
  3. genitori;
  4. fratelli e sorelle, se conviventi e a carico all’epoca dell’evento;
  5. fratelli e sorelle non conviventi e non a carico fiscale;
  6. soggetti conviventi e a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l’evento e conviventi more uxorio.

 

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici. Per richiedere la concessione dei benefici economici la domanda deve essere  indirizzata al Ministero di propria competenza. Però è inoltrata dal Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l’evento, oppure dal Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero. In più il Prefetto rilascia anche la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici. Infine l’Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero competente.

Diritti delle vittime del terrorismo e della mafia

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici sia di natura economica sia di natura sanitaria e assistenziale. Per esempio i benefici previdenziali sono:

  • aumento del 7,5% della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto (o equipollente);
  • aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi sia per il calcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto;
  • pensione vitalizia pari all’ultima retribuzione interamente percepita per coloro che abbiano subito un’invalidità pari almeno all’80%;
  • pensione vitalizia pari all’ultima retribuzione interamente percepita per coloro che abbiano subito un’invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e che abbiano proseguito l’attività sino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile;
  • due annualità di pensione una tantum per gli aventi diritto alla reversibilità.

 

Inoltre, a queste si aggiungono altre prestazioni:

  • assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria;
  • esenzione del ticket sanitario e delle elargizioni dalle imposte e imposta di bollo;
  • esenzione IRPEF sul trattamento speciale di reversibilità e sulle pensioni privilegiate dirette di prima categoria destinate a coloro che siano anche titolari di super invalidità;
  • accesso alle Borse di studio;
  • assistenza psicologica;
  • rivalutazione delle percentuali di invalidità;
  • equiparazione ai grandi invalidi di guerra per le vittime con invalidità permanente pari almeno all’80%;
  • speciale elargizione per ciascun punto di invalidità accertato;
  • speciale assegno vitalizio;
  • assegno vitalizio mensile;
  • indennità integrativa speciale.

 

Onorificenze per vittime del terrorismo

Ai cittadini colpiti dall’eversione armata per le loro idee e l’impegno morale viene conferita l’onorificenza di “Vittima del terrorismo”, con la consegna di una medaglia d’oro. Ne è autore il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Questa onorificenza è stabilita dall’art.34 della legge 222 del 29 novembre 2007 e dal successivo decreto del Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008.

Equiparazione alle vittime del terrorismo

Con la SS.UU. 7761/2017 si è giunti a una progressiva equiparazione alle vittime del terrorismo per le vittime del dovere. Quest’ultime hanno così ottenuto il diritto alle stesse prestazioni.

Proprio grazie all’assistenza dell’Avv. Ezio Bonanni si è giunti a questo traguardo. Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare all’orfana di una vittima del dovere, la Dott.ssa Renata Roffeni, le prestazioni dovute con parificazione alle vittime del terrorismo. Durante la conferenza del 6 novembre 2018 parla di questa importante vittoria.

Inoltre la sentenza è significativa non solo per questo aspetto ma anche perché ha ribadito i diritti degli orfani o delle vedove, anche quando non fossero fiscalmente a carico del deceduto. Approfondisce questo argomento il sesto episodio di ONA News: “Orfani delle vittime del dovere, dimenticati o discriminati?.

Assistenza legale per i diritti delle vittime

La società Colombo Servizi tutela tutte le vittime del terrorismo e di mafia, vittime del dovere, vittime di malasanità e, soprattutto coloro che sono esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto e l’uranio impoverito. Grazie alle linee guida fornite dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni, è così possibile per i lavoratori esposti ottenere l’indennizzo INAIL, i benefici contributivi, il prepensionamento e la pensione inabilità amianto. In più, coloro che sono stati esposti ai minerali di asbesto hanno il diritto anche al Fondo Vittime Amianto e al totale risarcimento del danno.

Un team di avvocati altamente specializzati fornirà un parere legale gratuito e assisterà chi ne farà richiesta nelle varie fasi per la salvaguardia dei propri diritti.