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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Il Servizio Sanitario Nazionale

 

Il Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della salute

Universalità, uguaglianza ed equità: questi sono i principi cardine che, grazie alla L. n. 883/1978, hanno dato origine al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il diritto alla salute, riconosciuto con l’art. 32 Cost., è il bene più prezioso per tutti gli esseri umani, e quindi anche per i cittadini.

Per essere concreto, e non soltanto declamato, deve essere ancorato su norme specifiche che costituiscano lo strumento tecnico, operativo e di specifica tutela. La Costituzione repubblicana ha esaltato, in modo pioneristico e con i diritti fondamentali (art. 2), anche il diritto alla salute (art. 32).

Negli anni, la tutela della salute ha trovato sempre maggiore concretezza, anche dal punto di vista tecnico normativo. Lo sviluppo della Legislazione, e una diversa organizzazione nel SSN, hanno costituito la formula giuridica della capacità dei nostri sanitari, personale medico e sanitario, compreso il personale infermieristico.

Ne costituiscono le prove l’abnegazione, la resilienza, la dedizione, che i sanitari hanno dimostrato in questo periodo di pandemia Covid-19.

Nel corso degli anni, il SSN è stato indebolito, con taglio di risorse economiche e umane. L’emergenza Covid-19 ha invece dimostrato che le spese sanitarie, e le risorse umane e professionali, che viaggiano di pari passo, sono un presidio fondamentale anche dell’economia e della socialità.

Ambiente, organizzazione sanitaria, funzionale alla salute, transizione ecologica, uscita dai combustibili fossili, sono un tutt’uno per pensare ad uno sviluppo concreto e non effimero.

Promozione e tutela ONA del diritto alla salute

I principi del Sistema Sanitario Nazionale sono quelli della massima tutela della salute della persona, cittadino, ma anche di qualsiasi essere umano che sia nel nostro territorio. Per tale motivo, la Colombo Servizi, insieme all’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e al suo Presidente l’Avv. Ezio Bonanni, promuove da sempre la tutela del diritto supremo di qualsiasi essere umano: la salute. L’istituzione del SSN, e la relativa evoluzione, ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la celebrazione dei valori fondamentali della Costituzione. Non a caso, valorizza e concretizza il principio inalienabile sancito dall’art. 32 Cost.,.

Il percorso che ha visto istituire il SSN è stato decisamente lungo. In questa guida, scopriremo e analizzeremo le varie tappe della sanità pubblica, sino all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

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Servizio Sanitario Nazionale

Indice

 

Servizio Sanitario Nazionale: i principi e i livelli

Dunque, attraverso l’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., si viene a creare un sistema pubblico universalistico.

Ciò significa che, il SSN italiano, si mostra come garanzia tipica di uno stato sociale che tutela l’eguale assistenza sanitaria per tutti i cittadini, finanziato attraverso la fiscalità generale o i c.d. ticket. Quest’ultimi, quote con cui l’assistito contribuisce alle spese, vengono percepiti come entrate dirette da parte delle ASL.

Inoltre, vi è un ulteriore principio ad ispirare quello che, nel 2014, secondo la classifica elaborata da Bloomberg, è il terzo miglior SSN al mondo per efficienza della spesa: la sussidiarietà. Di fatto, il SSN prevede diversi livelli di responsabilità di governo:

  • Livello Statale: lo Stato assicura il diritto alla salute a tutti i cittadini mediante sia un forte sistema di garanzie, che i LEA;
  • Livello Regionale: le Regioni sono responsabili della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento della salute collettiva. Inoltre, hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi di tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL e delle aziende ospedaliere. Tutto ciò, naturalmente, nel rispetto delle linee generali provenienti dal livello centrale-statale.
  • Livello Locale: Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, che operano perlopiù a livello provinciale-locale.

 

Evoluzione del SSN: dall’Unità d’Italia alla Repubblica

All’alba dell’unità d’Italia, nel 1861, la situazione generale e sanitaria del Paese era critica. Qualità e quantità della vita erano misere e, dati alla mano, i morti erano ben più alti delle medie europee. La Legge Pagliani-Crispi del 1888, diede origine ad un nuovo assetto organizzativo. Questo, era basato sulla sanità pubblica al posto del precedente approccio di polizia sanitaria.

Pertanto, negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia, la tutela della salute pubblica venne affidata ad una specifica Direzione Generale della Sanità Pubblica. Quest’ultima, istituita all’interno del Ministero dell’Interno, si avvaleva del Consiglio Superiore di Sanità in qualità di organo tecnico-consultivo. Per quanto riguarda le periferie, vennero predisposti degli appositi Uffici sanitari provinciali.

Successivamente, nel 1945, si istituì l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero della Sanità, come amministrazione pubblica, ebbe origine il 13 marzo 1958. Intento principale, era quello di dare attuazione e far valere i principi supremi sanciti dalla Carta costituzionale del 1948, in particolare l’articolo 32.

Quindi, con L. n. 296/1958, si istituisce il Ministero della Salute. Difatti, questi ha inglobato quelle che erano le competenze dell’Alto Commissariato e delle altre amministrazioni centrali preposte alla sanità pubblica. Il Ministero, viene coadiuvato nelle proprie funzioni dal Consiglio Superiore di Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità.

 

Costituzione e Servizio Sanitario Nazionale

Come pocanzi accennato, è nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, che la salute viene elevata a diritto inalienabile e fondamentale.

Infatti, leggendo attentamente l’art. 32 Cost, sia I che II comma, si evince l’assetto rivoluzionario della norma stessa. L’articolo in questione, recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. (…) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La portata innovativa, risiede nel duplice valore assegnato alla salute:

  • Diritto individuale, inviolabile ed assoluto
  • Bene di rilevanza ed interesse collettivo

 

Quindi, il diritto alla salute risulta essere tanto individuale, quanto collettivo. Nondimeno, anche la legge deve attenersi sempre al rispetto della persona umana, dalla sua dignità e libertà personale, al diritto di autodeterminazione.

 

Negativa premessa del SSN: la Legge Mariotti

In merito a quanto sinora detto, la premessa per l’origine del Servizio Sanitario Nazionale fu la Legge Mariotti, L. n. 132 del 1968. Questa, rappresentò il primo tentativo di costituzione della rete assistenziale ospedaliera pubblica.

Difatti, istituì ed organizzò gli Enti Ospedalieri, costituendo al contempo il Fondo Nazionale Ospedaliero. Inoltre, introdusse la programmazione ospedaliera, attribuendone la competenza alle Regioni.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, questa normativa si mostrò portatrice di una duplice disuguaglianza fra i cittadini. Infatti, non solo si tutelavano esclusivamente i lavoratori, poiché contribuenti con i loro stipendi alle spese di assistenza medica ma, al contempo, diede origine a debiti inestinguibili.

Quest’ultimi, per essere precisi, derivarono dall’incredibile aumento di ricoveri, compresi quelli impropri, e di allungamento dei tempi di degenza. Pertanto, lo Stato si trovò costretto a promulgare una successiva legge, la n. 386 del 1974, volta ad estinguere tutti i debiti degli enti mutualistici, nei confronti delle strutture ospedaliere.

Per tali motivi, si ritenne necessaria l’intera revisione dell’organizzazione sanitaria nazionale, orientata al superamento del sistema assicurativo su base mutualistica. Obiettivo finale, era far confluire tutti gli enti, con finalità assistenziale, in un sistema unico maggiormente garante della tutela collettiva.

 

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: L. 833/1978

Il Servizio Sanitario Nazionale, comunemente abbreviato con SSN, deve la propria istituzione alle Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (c.d. “Legge Basaglia”). Stando alla citata novella, il SSN è costituito dal “complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.”.

Simile Istituto, imitato e copiato in moltissime Nazioni estere, ha permesso, innanzitutto, uno strumento di programmazione e controllo dell’impiego delle risorse economico-monetarie, così come la creazione di un Fondo Nazionale Unitario. Inoltre, diede modo anche di aumentare la produttività grazie ad un importante recupero dell’efficienza nei servizi prestati.

Particolarità della legge, riscontrabile già dai primi articoli, è la rivoluzionaria svolta rispetto all’organizzazione pregressa ed il risalto dato ai principi costituzionali. Non a caso, i principi cardine di tutta la norma sono ricollegati al bene supremo della salute, ex art. 32 Cost.,. La tutela della salute è riassumibile, a sua volta, in tre grandi principi:

  • Universalità: la tutela della salute è tanto diritto assoluto ed individuale, quanto interesse della collettività;
  • Globalità: si garantisce la stessa attraverso il mantenimento e recupero della salute psicofisica;
  • Eguaglianza: è rivolta a tutta la popolazione, senza alcuna distinzione e rispettando modalità eque e rispettose verso i cittadini.

 

Obiettivi L. 833/1978: programmazione definita

Perciò stesso, al fine di dare seguito e garanzia alla suddetta tutela, il SSN si è posto ambiziosi obiettivi:

  • L’educazione sanitaria e prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro
  • La riabilitazione degli stati di invalidità e inabilità somatica e psichica
  • L’igiene degli ambienti di vita, di lavoro e degli alimenti
  • La formazione professionale
  • La sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori alle attività preventive
  • Le scelte responsabili e consapevoli di procreazione, compresa la tutela della maternità e dell’infanzia
  • La promozione della salute in età evolutiva e la tutela della salute degli anziani
  • La tutela della salute mentale

Tali obiettivi, particolarmente complessi non soltanto da un punto di vista tecnico-realizzativo, ma anche economico, richiesero la necessità ed urgenza di una programmazione ben definita.

A tal proposito, provvide l’art. 3 della medesima legge che, grazie ad esercizio concorsuale di Stato e Regioni, prevede la determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale. Inoltre, sono stati fissati anche i livelli delle prestazioni sanitarie garantite erga omnes.

In più, in riferimento al coordinamento tra la potestà statale e quella regionale, l’art. 5 della L. n. 833/1978 garantisce l’organizzazione centralizzata di tutte le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, in materia sanitaria ed economica.

 

Funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato

Orbene, con riferimento alle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia economico-sanitaria, è doveroso elencare le stesse, sancite dall’art. 6. Difatti, tale articolo sancisce che, sono di competenza dello Stato, le funzioni amministrative concernenti:

  • Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
  • Profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte le vaccinazioni obbligatorie;
  • Prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • Fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
  • Riconoscimento ed equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all’estero dagli operatori sanitari ai fini dell’ammissione ai concorsi e come titoli nei concorsi stessi
  • Gestione di: Istituto Superiore di Sanità, ordini, collegi professionali e organizzazione sanitaria militare.

 

Le funzioni delegate: competenza territoriale

Successivamente, fermo restando il tema dell’esercizio delle funzioni amministrative, l’art. 7 sancisce che sono delegate alle Regioni diverse funzioni sussidiarie, come:

  • La realizzazione delle attività di profilassi ricollegate al Piano Sanitario Nazionale;
  • Il controllo dell’idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive, compresa la radioattività ambientale;
  • I controlli sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi

In aggiunta a tali delegazioni, e fermo restando il merito da riconoscere alla L. n. 833 del 1978, si istituirono anche le prime Unità Sanitarie Locali (USL). Nel dettaglio, si tratta del complesso dei presidi, uffici e servizi dei Comuni, singoli o associati, i quali in ambito territoriale delimitato, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale. In particolare. Servizi di:

  • Educazione sanitaria;
  • Igiene dell’ambiente;
  • Prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
  • Protezione sanitaria materno-infantile, assistenza pediatrica e tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
  • Igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
  • Igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • Medicina dello sport;
  • Assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
  • Assistenza medico-infermieristica per le malattie fisiche e psichiche;
  • Riabilitazione;
  • Assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie;
  • Igiene della produzione, lavorazione e distribuzione e commercio degli alimenti e bevande.

 

Piano Sanitario Nazionale: programmazione preventiva di cura

Al fine di garantire pronta e risolutiva risposta alle esigenze manifestate dalla popolazione, programmazione e pianificazione sono state determinanti. Infatti, le attività preventive e di cura reagiscono ad una società che tanto più cresce, quanto più necessita di assistenza.

A tal riguardo, l’art. 53 della Legge n. 833 del 1978, istituisce il Piano Sanitario Nazionale, PSN, nel quale sono rubricate le linee guida e di indirizzo generali, così come le modalità di svolgimento delle attività del SSN.

Il Piano Sanitario Nazionale, della durata di 3 anni, è predisposto dal Governo, previa proposta del Ministro della Sanità e consultazione del Consiglio Sanitario Nazionale. Conclusivamente, ruolo determinante viene assunto dal Parlamento, il quale dovrà approvare il PSN.

Nondimeno, a loro volta le Regioni procedono alla messa in opera dei propri Piani sanitari Regionali, fermo restando il rispetto del Piano Nazionale.

 

Criticità Legge Basaglia: destabilizzazione sociale

Come qualsiasi legge, anche la n. 833 del 1978 ha mostrato delle inequivocabili criticità. Difatti, non ci si può esimere dal constatare che, a causa della sua organizzazione così “politicizzata”, questa ne sia stata influenzata.

Gli anni che seguirono alla Legge Basaglia, in particolare tutto il decennio successivo, furono caratterizzati da importanti conflitti che destabilizzarono sia la politica, che l’intera società. Inoltre, veniva a mancare anche la possibilità di combinare le infinite richieste di assistenza sanitaria, con le sempre più misere disponibilità di risorse e mezzi.

Per tale ragione, si rese urgente e necessaria, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, la razionalizzazione della spesa sanitaria. Simile obiettivo, poteva realizzarsi solo tramite una modifica dell’assetto organizzativo e gestionale del SSN.

 

La seconda Riforma Sanitaria degli anni ‘90

La suddetta modifica, avvenne per merito della seconda Riforma sanitaria avutosi nel biennio 1992-93. Infatti, con i D.lgs. nn. 502/1992 prima, e 517/1993 subito dopo, si è proceduto con la messa in opera del c.d. concetto di “aziendalizzazione “della Sanità locale. Più precisamente: le Unità Sanitarie Locali (USL) vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Inoltre, si disposero anche l’individuazione dei Livelli uniformi di assistenza, garantiti a tutti i cittadini, e nuove linee guida di riferimento per il finanziamento, la spesa ed il potenziamento delle Regioni.

Tuttavia, nonostante i propositi dell’aziendalizzazione volti all’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie e dei relativi costi, si produsse una dequalificazione delle risorse umane. Difatti, all’incremento della burocratizzazione, è seguita una minor resa qualitativa. Per di più, è venuta a mancare anche la coesione sociale, d’appartenenza e identità, rendendo la salute un costo da gestire, piuttosto che un diritto da tutelare.

 

Riforma Ter SSN: eccessiva aziendalizzazione

A porre rimedio all’eccessiva aziendalizzazione e burocratizzazione, figli delle riforme antecedenti, sopperì il D.lgs. n. 299 del 1999, detto anche Riforma Ter. Con tale riforma, non solo si confermano i compiti essenziali di assistenza a tutti i cittadini, ma si mantiene la garanzia dei principi di equità e qualità della cura.

Inoltre, la Riforma Ter del ’99, si è attuata in particolar modo per il completamento della regionalizzazione del SSN. Difatti, sono proprio le Regioni ad essere responsabili e garanti del promovimento della salute, prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie. Nondimeno, tale sistema di garanzia affidato alle Regioni, è disciplinato nei Livelli Essenziali di Assistenza, detti anche LEA.

Pertanto, la Riforma messa in atto dal D.lgs. n. 299 del ’99, fa riemergere quella che fu la vera innovazione e rivoluzione della Legge Basaglia (l. n. 833/1978). Sostanzialmente, si riprese quella modernità di concetto della salute che, con le relative revisioni, ben si ricollega all’obiettivo di territorializzazione e regionalizzazione.

Per tali motivi, la Riforma Ter si soffermò particolarmente sulla questione relativa all’istituzione del Distretto Sanitario, prevista già nella legislazione precedente, ma rimasta priva di applicazione. Dunque, venne ridefinendo la matrice organico-funzionale dello stesso, ricavabile dalla L. 833/1978, favorendone una maggiormente tecnico-gestionale.

Tuttavia, l’intento di porre le basi per una semplificazione dell’assistenza sanitaria, rimase intrappolato nelle solite logiche politico-amministrative, o meglio, nell’eccessiva burocratizzazione.

 

Riorganizzazione del SSN: il Decreto Balduzzi

In seguito alle riforme avutosi all’alba del nuovo millennio, venne approvata un’ulteriore Riforma della Sanità nel 2012. Parliamo del Decreto Legge del 13 settembre 2012, detto anche Decreto Balduzzi, che prese il nome del Ministro della Salute dell’allora Governo Monti.

Convertito in Legge l’8 novembre dello stesso anno (L. n. 189/2012), è uno dei principali provvedimenti della Repubblica, adattati dal Governo italiano. Difatti, tale riforma riguarda principalmente la riorganizzazione dei servizi sanitari italiani, così come la regolamentazione dell’attività medica e scientifica.

Più nel dettaglio, il Decreto Balduzzi ha provveduto a riformare:

  • Assistenza sanitaria ospedaliera, ridefinendo gli standard sia qualitativi, che quantitativi, oltre a quelli organico-tecnologici;
  • Assistenza sanitaria territoriale, riorganizzando la “deospedalizzazione” delle cure primarie, integrando e sviluppando le ICT, cioè le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
  • Intra Moenia, cioè la possibilità per i medici dipendenti delle aziende sanitarie di poter svolgere attività anche privata;
  • Medicina Difensiva, volta alla regolamentazione delle responsabilità mediche. Infatti, la medicina difensiva è alla base dell’abuso di prescrizione di esami diagnostici, spesso inutili ed inappropriati, al solo scopo di ovviare a qualsiasi responsabilità. Nondimeno, tale pratica è causa sia dell’aumento delle liste di attesa, che dei costi a carico delle aziende sanitarie;
  • Livelli Essenziali di Assistenza, LEA, cioè l’insieme di tutte le prestazioni e servizi garantiti, dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini. In particolare, si sono aggiornati tali Livelli, tenendo in considerazione anche l’emergere di nuove, rare e croniche malattie, compresa la ludopatia.

 

Danni alla salute e risarcimento danni

Chiunque ritenga esser vittima di un caso di malasanità, ergo, di responsabilità medica, può comunque rimanere sicuro del riconoscimento dei diritti del malato. Tra questi, spicca il diritto al risarcimento dei danni subiti, patiti e patiendi.

Stando ai dettami della Legge Gelli, la responsabilità professionale medica è una tipica ipotesi di fatto illecito. Le strutture sanitarie, così come anche le sociosanitarie, risponderanno dei danni causati a titolo di responsabilità contrattuale. Dall’altra parte, i medici, in particolar modo quelli del Servizio Sanitario Nazionale, risponderanno a titolo di responsabilità extracontrattuale.

I danni risarcibili possono essere sia di natura patrimoniale, che non. Più specificatamente, il danno patrimoniale consiste del:

  • Danno emergente: costituente la perdita patrimoniale consequenziale al danno alla salute subito (ad esempio, i costi dei farmaci e delle terapie postume all’errore medico);
  • Lucro cessante: il mancato guadagno che deriva sempre dal danno subito (ad esempio, la diminuzione reddituale e delle entrate economiche per conseguente perdita della capacità lavorativa).

 

Dal canto suo, il danno non patrimoniale, non possiede alcuna connotazione economica e, per tale motivo, non è valutabile in termini direttamente economico-monetari. Difatti, viene convertito in un importo di denaro sulla base delle Tabelle dei tribunali o criteri generali. I danni non patrimoniali risarcibili, sono quelli:

  • Biologici: lesione all’integrità psicofisica;
  • Morali: sofferenza spirituale patita;
  • Esistenziali: peggioramento della qualità di vita;
  • Catastrofali-tanatologici: nel caso in cui la vittima-paziente abbia percepito consapevolmente e consciamente la propria fine, nel pieno della sofferenza psicofisica
  • Lesione al diritto di autodeterminazione: violazione del consenso informato del paziente;
  • Perdita di chances: aver perduto le possibilità di guarigione e sopravvivenza

 

L’ONA, la prevenzione secondaria in collaborazione con SSN

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, fin dal 2008, svolge attività di ausilio delle Servizio Sanitario Nazionale, nella tutela della salute, nei luoghi di vita e di lavoro. Infatti, troppo spesso, nei sistemi di produzione, e anche nei ritrovati tecnici, si utilizzano materiali pericolosi.

L’amianto, detto anche asbesto, è uno di questi agenti cancerogeni, altamente lesivi per la salute umana. Nella sua recente pubblicazione “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – 2022“, l’Avv. Ezio Bonanni traccia il quadro del rischio amianto in Italia.

Certo, la prevenzione è innanzitutto bonifica e messa in sicurezza, e assenza di esposizioni morbigene. Così ad amianto come ad altri cancerogeni. Tuttavia, quando queste esposizioni si sono già verificate, si deve solo puntare alla sorveglianza sanitaria e alle cure più tempestive.

Queste ultime, per esserlo, necessitano della diagnosi precoce. Per questo, coerentemente con l’art. 259 del D.lgs. n. 81/2008, l’ONA esalta il ruolo della sorveglianza sanitaria, e quindi dell’Servizio Sanitario Nazionale, oltre all’operato dei medici volontari ONA.

L’Associazione consiglia ai lavoratori esposti, e comunque a chi ha ricevuto una diagnosi, di rivolgersi sempre e comunque al Sistema Sanitario Nazionale, che gratuitamente fornisce assistenza, sempre con la funzione sussidiaria delle associazioni.

In ogni caso, l’ONA sostiene la necessità di rafforzare il SSN, reintegrando i medici e il resto del personale, tagliato negli anni scorsi, con finanziamento adeguato e rinnovamento delle strutture. Ci sono ancora, purtroppo, moltissimi ospedali con amianto. Ben vengano, quindi, finanziamenti anche nei futuri programmi e leggi finanziarie, per costruire nuovi ospedali moderni, spaziosi e privi di amianto.

 

Servizio Sanitario Nazionale e Consulenza gratuita ONA

Quindi, l’Associazione si batte per far ottenere ai medici e paramedici, tra i quali quelli defunti o ammalati per il Covid-19, o altre infermità, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e le relative prestazioni, oltre al risarcimento del danno.

Nella tredicesima puntata di ONA Tv, il Prof. Giuseppe Pellacani ha accolto le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni in tal senso, e perciò stesso l’associazione sostiene la tutela del personale medico e paramedico che subisce danni alla salute. In questi anche quelli da troppo stress, per turni da superlavoro per far fronte alla pressione sulle terapie intensive e gli altri reparti Covid-19.

Inoltre, l’associazione assiste il personale per il risarcimento di tutti i danni.

Tutti coloro che, in qualsiasi forma e misura, abbiano riportato una lesione per responsabilità professionale medica, possono richiedere il risarcimento danni. La salute, in quanto diritto assoluto ed inviolabile, deve ricevere sempre tutte le massime tutele e garanzie.

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano, nonostante il suo essere tra i migliori al mondo, non è esente da eventuali danni cagionati ai cittadini.

Per questo, l’Avv. Ezio Bonanni ed il suo esperto team di legali, offre consulenza medico-legale gratuita a tutte le vittime, compresi i familiari in caso di decesso. Contatta l’Associazione, scopri quali sono i tuoi diritti e richiedi tutti i dovuti e legittimi risarcimenti.

 

Dott.ssa Arabella Baioni