Danni da vaccini: cosa sono e assistenza legale per il risarcimento
In questa guida parliamo di vaccini, di errata somministrazione dei vaccini e di tutti i danni che possono essere causati dalle vaccinazioni. Nei casi di danni da vaccini si ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.
Colombo Servizi vanta una lunga conoscenza in ambito di risarcimenti e collabora con l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e con il suo dipartimento di Responsabilità medica per la tutela dei pazienti esposti ad errore medico. Basta chiamare il numero verde o compilare il form che trovte di seguito per richiedere l’assistenza legale gratuita.
Assistenza medica e tutela legale vaccini
Cosa sono i vaccini: breve storia della vaccinazione
La pratica della vaccinazione si basa sulla capacità del sistema immunitario di ricordare e sviluppare difese contro microrganismi dannosi. Tuttavia, un’applicazione scorretta dei vaccini può portare a gravi malattie.
Nel 1796 Jenner notò per la prima volta che le mungitrici che avevano contratto il vaiolo bovino, una forma più lieve del vaiolo umano, non sviluppavano il vaiolo umano. Egli sperimentò l’inoculazione di materiale da pustole di vaiolo bovino su un bambino, il quale in effetti non contrasse il vaiolo umano.
Successivamente, Louis Pasteur dimostrò la possibilità di generare immunità manipolando preparazioni microbiche. Ad esempio, utilizzò il midollo spinale di conigli infettati dalla rabbia e bacilli di antrace riscaldati.
Da allora, i progressi nella vaccinazione hanno portato all’eradicazione di malattie cruciali, migliorando notevolmente la salute e l’aspettativa di vita umane. Nel 1980, l’OMS dichiarò l’eradicazione completa del vaiolo come traguardo significativo.
Quali audiuvanti e conservanti sono usati nei vaccini?
Gli adiuvanti sono utili a esaltare la risposta immunitaria dell’organismo vaccinato, inducendo una reazione infiammatoria.
Esistono due tipi di adiuvanti di Freund, chiamati così in onore dello scienziato che li scoprì. Il primo è l’adiuvante incompleto, un’emulsione di acqua e oli minerali (essenzialmente paraffina) nella quale viene miscelato l’antigene. Il secondo, invece, è quello completo che comprende, oltre all’antigene utilizzato per immunizzare, il Mycobacterium tuberculosis ucciso termicamente in un’emulsione di acqua e oli non metabolizzabili.
Lo scopo e il meccanismo d’azione sono però gli stessi in entrambe le tipologie. Si stimola la produzione di anticorpi inducendo una reazione infiammatoria, così da attirare le cellule interessate dall’antigene.
L’idrossido di alluminio è un audiuvante che, oltre a richiamare le cellule competenti, induce la formazione di un piccolo granuloma. Questo permette, infatti, all’antigene di essere liberato un poco alla volta, determinando una maggiore quantità di anticorpi.
Purtroppo, però, in alcuni casi, i composti d’alluminio utilizzati possono essere nocivi per il sistema nervoso e per i reni. Quindi si deve tener conto dei diversi gradi di suscettibilità individuale, anche in dipendenza da condizioni di sinergismo e di potenziamento tossicologico.
I conservanti nei vaccini, invece, li proteggono da contaminazioni batteriche o fungine. Tuttavia, alcuni conservanti contenenti mercurio, come il metilmercurio e l’etil-mercurio, possono essere neurotossici e raggiungere il tessuto cerebrale attraversando la barriera emato-encefalica.
Quali sono i vaccini obbligatori in Italia?
In Italia, il Decreto vaccini del 2017 ha ampliato il numero di vaccinazioni obbligatorie a dieci, rispondendo al calo delle coperture vaccinali registrato dal 2013. Le vaccinazioni obbligatorie includono poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella, contribuendo a mantenere l’immunità di gregge e proteggendo anche chi non può essere vaccinato per motivi di salute.
Danni da vaccino per Covid 19
Il 27 Gennaio del 2022, il Governo italiano ha stanziato dei fondi per risarcire coloro che hanno subito danni irreversibili a causa della vaccinazione. Questo nonostante i vaccini per il Covid siano considerati sicuri (in costante monitoraggio dal PRAC, l’ente europeo preposto alal sorveglianza di tutti i farmaci approvati). Con la legge n. 210 del Febbraio 1992, infatti, le persone sottoposte a vaccinazione anti-covid19 che hanno riportato danni permanenti alla salute, possono fare domanda per indennizzo economico.
Le segnalazioni raccolte indicano principalmente reazioni indesiderate non gravi, comuni a vari vaccini e non limitate a quelli anti-COVID-19. Queste reazioni comprendono stanchezza, dolore, arrossamento nella zona di inoculazione, febbre, dolori muscolari, mal di testa, capogiri, nausea o vomito.
Tali sintomi indicano l’attivazione del sistema immunitario per difendersi dall’agente patogeno e, classificati come non gravi, sono gestibili con protocolli standard, senza causare danni irreversibili alla salute. Tra gli effetti gravi si sono riscontrati: forti reazioni allergiche, le trombosi e le pericarditi, la paralisi periferica facciale di tipo omolaterale, la sindrome di Guillain-Barrè, le miocarditi e le pericarditi.
Indennizzo dei danni da vaccino anti Covid19: come funziona?
Il calcolo dell’indennizzo per i danni causati dal vaccino anti-COVID segue la tabella B della Legge 177 del 29 aprile 1976. Per ridurre l’attesa del beneficio, è possibile richiedere un assegno una tantum corrispondente al 30% dell’indennizzo.
La procedura per presentare la domanda prevede che questa sia inviata all’Asl di residenza, che si occupa dell’istruttoria, verifica la documentazione e i requisiti. La Commissione medica ospedaliera, successivamente, esamina il fascicolo, verifica il nesso causale tra i danni e il vaccino anti-COVID, quindi lo restituisce all’Asl.
Il cittadino che ritiene di aver subito danni a causa del vaccino ha un periodo di 3 anni per presentare la domanda, calcolati dal momento in cui si rende conto del problema di salute.
Nel caso di decesso, gli eredi (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono richiedere un assegno unico di 77.468,53 euro, presentando la domanda all’Asl entro 10 anni dalla data del decesso.
Errata vaccinazione ai militari italiani
L’Avvocato Ezio Bonanni e l’ONA hanno sollevato questioni presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta riguardo a pratiche irregolari nel Ministero della Difesa, inclusa la somministrazione di vaccini ai militari poco prima delle missioni, l’utilizzo di multiple vaccinazioni contemporanee, la presenza di eccessive quantità di farmaci, additivi e contaminanti, e la mancanza di verifica delle condizioni di salute prima delle vaccinazioni.
La Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati ha ratificato che, durante varie missioni, i militari italiani sono stati in effetti soggetti a pratiche vaccinali scorrette.
Queste includono per l’appunto la somministrazione simultanea di diversi vaccini poco prima della partenza, senza una verifica preventiva dello stato di salute del paziente e dei conseguenti effetti.
Tale procedura è risultata particolarmente pericolosa in situazioni ad alto stress e con altre esposizioni contemporanee.
Il rapporto della Commissione d’Esame ha confermato violazioni e rischi associati alle vaccinazioni militari, aggiungendosi ai danni causati dall’esposizione ad amianto e alle nanoparticelle da uranio impoverito. Le prove delle vaccinazioni multiple sono state confermate, portando a danni significativi e, in alcuni casi, alla morte di militari.
Le conclusioni del progetto di ricerca SIGNUM
Il Ministero della Difesa nel 2004 ha avviato il progetto di ricerca denominato SIGNUM, uno Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Militari, che si è sviluppato in due fasi e è stato presentato nel 2011.
I risultati emersi dallo studio hanno evidenziato che ai militari venivano somministrate fino a 5 vaccinazioni contemporaneamente, una pratica che poteva causare ossidazioni cellulari e, di conseguenza, favorire la formazione di tumori.
Di fronte a tali conclusioni, la Commissione ha raccomandato l’adozione di vaccini esercito monodose e monovalenti, privi di sostanze nocive. Inoltre, ha sottolineato che le vaccinazioni potenzialmente pericolose dovrebbero essere somministrate presso strutture di sanità pubblica, seguendo protocolli militari, eseguendo esami pre-vaccinali e implementando sorveglianza post-vaccinale.
Errata vaccinazione ai militari: i danni alla salute
La pratica vaccinale errata e la mancanza di controlli ha fatto sì che i militari siano stati esposti a gravi danni alla salute e a malattie come:
- autoimmunità;
- immunodepressione;
- iper-immunizzazione;
- ipersensibilità;
- predisposizione corporea all’insorgenza di neoplasie.
Errate vaccinazioni e il caso di Lorenzo Motta
Il caso di Lorenzo Motta, un membro della Marina Militare Italiana assegnato alla Nave Scirocco, illustra gli impatti negativi dei vaccini contaminati. Motta, coinvolto in diverse missioni di antipirateria, antiterrorismo e umanitarie in varie nazioni, ha sviluppato il linfoma di Hodgkin a causa dell’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e polveri di amianto durante i suoi incarichi. In aggiunta, la somministrazione simultanea di diversi vaccini poco prima delle missioni ha compromesso il suo sistema immunitario.
Il caso, portato al successo dall’Avvocato Ezio Bonanni presso il Consiglio di Stato, evidenzia i rischi a cui sono esposti i militari quando i vaccini vengono somministrati contemporaneamente e risultano contaminati.
La Corte Costituzionale e l’obbligo di vaccinazione ai militari
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 25 del 2023, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare nella parte in cui consente alla sanità militare di imporre al personale “profilassi vaccinali”.
Tale disposizione è ritenuta inadeguata nel fornire “determinatezza” al trattamento sanitario, come richiesto dall’articolo 32 della Costituzione, quando si impone un obbligo vaccinale, senza specificare le patologie mirate.
Pertanto, la sentenza stabilisce che il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può costituire un obbligo vaccinale per il personale militare fino a quando il legislatore non fornirà chiarezza su questo punto.
Ricapitolando: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, richiedendo chiarezza sulla specifica patologia che si intende contrastare, come stabilito dall’articolo 32 della Costituzione.
Danni da vaccini e riconoscimento delle vittime del dovere
L’ONA e l’Avvocato Ezio Bonanni hanno ottenuto risultati significativi nella tutela legale delle vittime dei vaccini, evidenziando irregolarità e violazioni subite dai militari.
L’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), sotto la guida dell’Avvocato Ezio Bonanni, ha ottenuto infatti il riconoscimento delle vittime del dovere tra i membri delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza colpiti da malattie. Questo status è basato sull’esistenza di condizioni ambientali e operative eccezionali che superano l’ordinario, come stabilito dalle leggi vigenti.
Coloro che contraggono malattie invalidanti o che portano al decesso a seguito di missioni, siano esse nazionali o internazionali, possono essere equiparati a vittime del dovere. Questo riconoscimento garantisce l’accesso a benefici come assegni mensili vitalizi, aumento della retribuzione pensionabile, esenzioni fiscali e assistenza psicologica finanziati dallo Stato.
Quali sono i benefici per le vittime del dovere?
Ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere è possibile per coloro che hanno subito danni alla salute a causa di vaccinazioni e che sono stati impiegati in attività conformi all’articolo 1, comma 563, Legge 266/05. Questo include anche coloro che hanno partecipato a missioni in condizioni ambientali e operative straordinarie, come indicato dall’articolo 1, comma 564, Legge 266/2005 e dall’articolo 1 del d.p.r. 243/2006.
Le prestazioni previdenziali a cui hanno diritto le vittime del dovere, comprese quelle che hanno subito danni da vaccini, comprendono:
- una speciale elargizione;
- un assegno vitalizio mensile di €500;
- un speciale assegno vitalizio di €1.033.00 (oltre perequazioni);
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
- esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie;
- un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi;
- un incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile;
- collocamento obbligatorio con precedenza;
- esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
- borse di studio senza imposizione fiscale.
Risarcimento integrale dei danni da vaccini
La Legge 210/92, nell’articolo 1, stabilisce il riconoscimento di prestazioni economiche di natura previdenziale per coloro che hanno subito danni o complicazioni a seguito di vaccinazioni.
La ratio della norma è stata evidenziata in maniera chiara dalla Corte Costituzionale: “se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Cort. Cost. n. 27/1998).
Inizialmente, l’indennizzo era riconosciuto solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, mentre a seguito della pronuncia Corte Costituzionale n. 107/2012 è stato esteso anche ai vaccini non obbligatori ma “consigliati” dalle autorità sanitarie (es. campagna di sensibilizzazione).
La Corte ha infatti precisato che “In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati” (Cort. Cost. n. 107/2012).
I titolari indennitari: chi ha diritto all’indennizzo?
Questa tutela si applica principalmente a chi ha subito danni da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni di sangue o emoderivati, come ad esempio:
- Vittime di lesioni o infermità che compromettono l’integrità psicofisica, causate da vaccini effettuati negli ambienti di lavoro e nel settore militare, specialmente durante missioni all’estero.
- Soggetti a rischio sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie.
- Individui che hanno assunto il vaccino antipoliomielitico non obbligatorio durante la validità della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
- Persone non vaccinate che hanno riportato danni a seguito di contatto con una persona vaccinata.
- Pazienti o personale sanitario che hanno contratto HIV, epatite o altre patologie a causa della somministrazione di sangue o emoderivati.
I termini per presentare la richiesta di indennizzo, secondo la L. 210/92, iniziano a decorrere dal momento in cui la vittima prende conoscenza dell’evento e del nesso causale. Questi termini sono:
- 3 anni, se si è vittima di vaccinazioni o epatite post-trasfusionale.
- 4 anni, nel caso di danni permanenti causati dalle vaccinazioni contro la poliomielite (L. 362/99).
- 10 anni in caso di infezione da HIV.
- 10 anni dalla data del decesso per gli eredi.
Danni risarcibili e assistenza legale gratuita
Le persone colpite dai danni dei vaccini hanno il diritto al completo risarcimento secondo quanto previsto dalla Legge 210/1992. Questa legge riconosce prestazioni economiche a favore di coloro che subiscono danni o complicazioni a causa di vaccinazioni, che siano obbligatorie o meno, e che avvengano in ambienti di lavoro o nel contesto militare.
La valutazione del risarcimento deve essere personalizzata, considerando il danno effettivo subito dalla vittima, seguendo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza. Tale risarcimento deve coprire integralmente i danni alla salute (di natura biologica), tutti i danni non patrimoniali subiti (morale ed esistenziale) e quelli patrimoniali.
Nel caso di decesso, le somme accumulate dalla vittima devono essere erogate a favore degli eredi legittimi. Inoltre i familiari hanno diritto al risarcimento per la perdita del legame parentale e di altri danni subiti iure proprio.
Per richiedere una consulenza gratuitaè possibile chiamare il numero verde 800.034.294 o compilare il modulo online.