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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6543/2017

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6543/2017

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6547/2023, ha evidenziato che trattandosi di accertamento della esposizione qualificata all’amianto che, per lo più, comporta una valutazione retrospettiva, ora per allora, di una situazione lavorativa che necessariamente più non esiste (a seguito della cessazione dell’utilizzo dell’amianto disposta con la L. n. 257/1992) – di norma l’accertamento richiesto dalla legge ai fini dell’attribuzione del diritto in questione non richiede alcun esperimento riferito all’attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell’INAIL o di altri istituti internazionali).

Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza 6543 del 14.03.2017

Sul ricorso 6462-2011 proposto da: I.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Gullo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti.

Ricorrente

Contro I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mauro Ricci, Clementina Pulli, Sergio Preden, Antonella Patteri, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 326/2009 della Corte D’Appello Lecce Sez. Dist. di Taranto, depositata il 20/02/2010 R.G.N. 268/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. Roberto Riverso;

udito l’Avvocato Preden Sergio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n.326/2009 la Corte d’Appello di Lecce respingeva l’appello proposto da I.C. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. per esposizione ultradecennale all’amianto subita nel corso del periodo di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie Sud-Est srl dal 1981 al 1993.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che ai fini del beneficio in questione occorresse dare la prova dell’esposizione qualificata ultradecennale con superamento dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. n. 277 del 1991 e che tale prova dovesse essere allegata in maniera dettagliata dal lavoratore con deduzione della quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro, senza potersi sopperire in mancanza con una ctu (esplorativa o integrativa), anche per la modifica dello stato dei luoghi oramai avvenuta in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto al periodo di dedotta esposizione. D’altra parte c’era in atti un accertamento tecnico risalente al 1990 (di provenienza CONTARP) che aveva messo in luce l’assenza di fibre.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione I.C. affidandosi a due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della Decisione

  1. Con il primo motivo il ricorso denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) atteso che il lavoratore aveva dedotto, con le prove non ammesse, le circostanze relative all’esposizione, sufficienti per procedere alla sua quantificazione secondo il criterio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 anche per il tramite della ctu ed attraverso i poteri d’ufficio del giudice; mentre non era necessario che desse anche la prova precisa della durata ed intensità dell’esposizione.
  2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. perchè i giudici di merito non avevano ammesso le prove dedotte atte a provare la sua esposizione ed avevano pure omesso di dar seguito ai loro doverosi poteri d’ufficio (SU 11353/2004) quando residuano margini di dubbio sui fatti di causa.
  3. I due motivi, da valutarsi unitariamente, sono fondati. Il ricorrente ha agito in giudizio sostenendo di essere stato esposto all’amianto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 lavorando come addetto alla manutenzione e riparazione dei mezzi sociali (autobus) delle F.S.E.. Ha descritto l’attività lavorativa svolta ed ha perciò richiesto in giudizio il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla norma citata.
  4. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il beneficio in questione presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nel luogo di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.
  5. Al fine di non rendere impossibile il riconoscimento di tale beneficio, questa Corte ha altresì affermato che sotto il profilo probatorio non è però necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16119 del 01/08/2005, Sez. L, Sentenza n. 19456 del 20/09/2007).
  6. Inoltre ai fini dell’esplicazione degli elementi costitutivi della domanda in questione è sufficiente l’allegazione del fatto concernente l’esposizione morbigena nella misura richiesta per l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva stabilita dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente di essere stato esposto per otto ore al giorno ad un’esposizione media non inferiore ai limiti di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 ossia di 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (ovvero di 0,1 fibre per centimetro cubo; cfr il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 ed il D.M. 27 ottobre 2004 successivo, che parlano espressamente di esposizione media). Posto che, salvo che alleghi di essere stato esposto ad un limite di soglia inferiore rispetto a quello richiesto dallo stesso art. 13, comma 8 cit., l’affermazione del dato quantitativo si può desumere implicitamente dal rinvio alla norma attributiva del diritto di cui è stata chiesto in concreto l’applicazione. Anche perchè, d’altro canto, il giudice di merito, nell’identificazione degli elementi costitutivi del diritto rivendicato (e quindi della domanda), deve sempre effettuare una valutazione complessiva dell’allegazioni effettuate dalla parte, come desumibili, oltre che dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate e dal provvedimento sollecitato in concreto.
  7. Nel caso in esame, alla luce dei ricordati principi, i giudici di merito hanno invece errato anzitutto nel ritenere che il lavoratore avesse l’onere di allegare e provare “in maniera dettagliata la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro”.
  8. Hanno errato pure a non ammettere le prove testimoniali sostenendo contrariamente al vero che non fossero state dedotte le circostanze sull’esposizione subita dal lavoratore. Laddove invece, per come risulta testualmente dal ricorso, il lavoratore aveva descritto dettagliatamente le mansioni e le circostanze relative all’esposizione diretta ed indiretta da egli subita nel corso dell’attività lavorativa. Indicando, tra l’altro, che dal 1980 al 1994 le proprie mansioni consistevano nel ripristinare l’apparato frenante anteriore e posteriore degli autobus; ed in particolare nella sostituzione dei ferodi tutti contenenti amianto in quantità considerevole; che la lavorazione svolta comportava l’asportazione dei vecchi ferodi consumati e, quando lo stato d’usura lo permetteva, la loro tornitura; che doveva effettuare la continua manutenzione del disco frizione e delle marmitte; la manutenzione delle marmitte doveva svolgersi tramite la coibentazione dei suddetti apparati meccanici, utilizzando fasce di amianto che servivano per contenere le alte temperature; che le polveri di amianto erano presenti nell’ambiente di lavoro provenendo dai materiali dismessi e che prolungavano l’esposizione per l’intero arco lavorativo di otto ore giornaliere.
  9. Inoltre, la Corte territoriale non solo non ha dato ingresso alle prove dedotte dal lavoratore ai fini di comprovare gli elementi costitutivi del beneficio richiesto, ma ha attribuito rilievo nella decisione della causa soltanto alla prova documentale prodotta dall’INAIL (che era pure parte in causa a seguito di chiamata in giudizio) relativa ad una valutazione effettuata dalla CONTARP (che è un organo tecnico dello stesso INAIL) circa l’insussistenza del limite di soglia; con ciò violando l’art. 115 c.p.c. in relazione all’obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte da tutte le parti.
  10. Deve essere ora precisato che ai fini del giudizio di cui si discute, una volta assunti tutti gli elementi probatori dedotti dalle parti (anche a carattere presuntivo) sui fatti concernenti l’attività lavorativa comportante esposizione ad amianto, la prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità) richiede necessariamente un giudizio di carattere tecnico-scientifico che deve essere demandato dal giudice ad un ctu, salvo che non vi siano già altre fonti di prova come rilevazioni tecniche attendibili (effettuate da organi non coinvolti nel giudizio come consulenti di parte), atti d’indirizzo ministeriali, ctu espletate in altre cause e sovrapponibili con la situazione di fatto dedotta nel giudizio.
  11. Anche sul punto ha invece sbagliato la Corte territoriale laddove ha sostenuto che la ctu sulla presenza o meno della concentrazione richiesta dalla legge, non potesse più effettuarsi per il lungo tempo trascorso dalla lavorazione e per la modifica dello stato dei luoghi. Al contrario – riguardando, per lo più, una valutazione retrospettiva, ora per allora, di una situazione lavorativa che necessariamente più non esiste (a seguito della cessazione dell’utilizzo dell’amianto disposta con la L. n. 257 del 1992) – di norma l’accertamento richiesto dalla legge ai fini dell’attribuzione del diritto in questione non richiede alcun esperimento riferito alla attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell’INAIL o di altri istituti internazionali); onde a nulla rileva ai fini di una ctu il tempo trascorso o la modifica dello stato dei luoghi rispetto all’attività di lavoro dedotta nel giudizio.
  12. Deve essere inoltre richiamato in proposito che per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il giudice del lavoro deve dar luogo anche d’ufficio a qualsiasi mezzo di prova, e ancor più ad quindi una ctu, in forza del potere-dovere previsto dell’art. 421 c.p.c., da esercitarsi motivatamente, allo scopo di coniugare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale cui è improntato il processo del lavoro, fermo restando i fatti allegati dalle parti o emersi nell’evoluzione processuale o dal contradditorio delle parti stesse. Allo scopo è sufficiente ricordare infine che, come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella proveniente dalla Corte Cost. che più volte si sono pronunciate sulle stesse disposizioni, nel caso in esame si discute di “benefici correlati alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene” (Corte Cost. sentenza n. 5/2000, 127/2002, 376/2008) e che pertanto “vengono attribuiti – in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’art. 38 Cost. – in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata” (Cass. 4913/2001).
  13. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che per la decisione si uniformerà ai principi sopra indicati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017