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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 36322/2022

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 36322/2022

La Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza 36322/2022 ha stabilito che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento. Si può escludere l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sè sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.

A fronte di una sicura e prolungata esposizione ad amianto, certificata in vita del lavoratore dall’ente pubblico apposito preposto a riguardo, a mezzo di atto munito di sicura rilevanza probatoria nell’indagine causale in subjecta materia, e stanti due fattori cancerogeni differenti, la cui incidenza, però, non è stata appurata in termini concausali sicuri o in termini.

Fatto

  1. Con ricorso depositato il 20.12.2013, Z.N. e D.N., rispettivamente, la prima, vedova e, il secondo, figlio di D.F.M., convenivano innanzi al Tribunale di Genova la Finmeccanica s.p.a., chiedendo di condannare quest’ultima al risarcimento, in loro favore, quali eredi del loro congiunto suddetto, del danno non patrimoniale patito in vita da detto dante causa, da quantificare in via equitativa, nonché al risarcimento, in loro favore e in proprio, del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, in misura da determinare sempre equitativamente fra € 163.080,00 ed € 326.150,00 pro capite; tanto chiedevano, premettendo: che il loro dante causa, deceduto il 7.7.2008, all’età di 64 anni, a seguito di una neoplasia polmonare diagnosticatagli fra il giugno e il luglio dell’anno precedente, aveva lavorato, in qualità di tecnico installatore e manutentore di apparati elettronici prodotti da Elsag ed installati su navi militari, dal 4.10.1972 al 31.12.1990, alle dipendenze di Elettronica San Giorgio-Elsag s.p.a. (poi Elsag Bayley s.p.a., incorporata quest’ultima da Finmeccanica s.p.a. dal 20.3.1993), e successivamente di Alenia Elsag Sistemi Navali, altra società facente capo a Finmeccanica, sino alla cessazione dell’attività il 31.3.1997; e che il loro congiunto, nel corso delle proprie prestazioni lavorative, aveva subito una rilevante esposizione a fibre di amianto.
  2. Costituitasi la convenuta che contestava tali domande, e all’esito dell’istruttoria svolta, il Tribunale adito, con sentenza n. 99/2016, respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
  3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello che gli attori avevano proposto contro la decisione di primo grado, compensando nuovamente le spese processuali e ponendo le spese delle C.T.U. espletate in entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti in egual misura, nonché dichiarando sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
  4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale concludeva, conformemente a quanto sostenuto in entrambe le C.T.U. espletate (una in primo grado e l’altra in grado d’appello), che gli appellanti non avessero fornito la prova del fatto che il carcinoma polmonare contratto da loro congiunto fosse stato causato o concausato dall’esposizione ad amianto subita durante lo svolgimento delle mansioni presso la società incorporata da Finmeccanica, essendo al contrario provata una probabilità qualificata dell’incidenza di altre due fonti cancerogene cui D.F.M. era stato in vita esposto (ossia, l’aver contratto una silicosi ed il fumo da sigaretta).
  5. Avverso tale decisione Z.N. e D.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
  6. Ha resistito l’intimata società con controricorso.
  7. Solo i ricorrenti hanno prodotto memoria.

Diritto

  1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.; errata applicazione dei principi in materia di nesso causale – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 cod. civ.: travisamento dei fatti (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Deducono che la sentenza impugnata aveva fatto malgoverno dei principi che regolano l’accertamento del nesso causale e che aveva violato in particolare il principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. Si dolgono segnatamente del fatto che la Corte territoriale muovesse dall’errato presupposto che, in generale, la natura tecnopatica del carcinoma polmonare può affermarsi solo in presenza di un “raddoppio del rischio” da esposizione all’amianto determinato (o dalla presenza di asbestosi) o dal raggiungimento di una dose soglia cumulata pari a 25 ff/cc-anni, uguale a quella che si stima sufficiente ad indurre l’asbestosi polmonare. Richiamati, inoltre, taluni passi della decisione gravata, assumono, tra l’altro, che la scelta delle parole ivi utilizzate dalla Corte del merito (concausa efficiente, effetto sinergico, ecc.) non consentiva “alcun dubbio circa la concorrenza dei fattori individuati (silicosi, fumo e amianto, ciascuno non avente da solo efficacia esclusiva) e tuttavia, in contraddizione con la premessa, il Giudice d’Appello finisce per assegnare ai fattori extraprofessionali il ruolo di causa esclusiva del tumore polmonare contratto dal D.F.M.”.
  2. Con il secondo motivo, denunciano “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.): livello di esposizione all’amianto ed induzione del K polmonare e devianza della CTU dalla letteratura medico legale presa a riferimento (Consensus Report Helsinki 1997/2014)”. Ivi sviluppano estesamente un profilo di censura, riguardante la devianza della decisione impugnata dai criteri della letteratura scientifica di riferimento in punto di rilevanza dell’esposizione ad amianto ai fini dell’induzione del carcinoma polmonare e valori quantitativi a ciò necessari.
  3. Ritiene il Collegio che siano fondati tali motivi, esaminabili congiuntamente, tenendo conto che, secondo gli stessi ricorrenti, il profilo di censura svolto nel secondo motivo, è connesso a quello esposto nel primo motivo.
  4. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un errar in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sulla nozione di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” (v. anche Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). Si è specificamente ritenuta denunciabile in cassazione, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 112096 del 2018; n. 17196 del 2020).
  5. Ebbene, come si è visto nel sintetizzare le censure in esame, anche nel primo motivo i ricorrenti fanno valere una contraddizione insita nella motivazione resa dai giudici d’appello.
  6. Invero, le ragioni della loro decisione sono estesamente espresse, avendo anche dato conto compiutamente delle censure che gli attori avevano rivolto alla decisione di primo grado (cfr. la sentenza impugnata dalla quarta facciata in poi, constando per la verità la stessa di fogli non numerati). Nondimeno, nella motivazione della Corte territoriale sono riscontrabili affermazioni logicamente perplesse e in parte inconciliabili.
    6.1. Come si è anticipato in narrativa, la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione, “conformemente a quanto sostenuto in entrambe le CTU espletate, che gli odierni appellanti non abbiano fornito la prova del fatto che il carcinoma polmonare contratto dal loro congiunto sia stato causato o concausato dall’esposizione ad amianto subita durante lo svolgimento delle mansioni presso la società incorporata dalla attuale appellata, essendo al contrario provata una probabilità qualificata della incidenza delle altre fonti cancerogene cui il D.F.M. è stato in vita esposto”. Ergo, la stessa Corte ha così escluso persino un rilievo concausale di tale esposizione all’amianto del deceduto nel determinismo del carcinoma polmonare che portò alla sua morte.
    6.2. Ebbene, nota anzitutto il Collegio che la lunga parte motivazionale, dedicata dalla Corte territoriale alla questione relativa alla quantificazione dell’amianto cui era rimasto esposto D.F.M. durante l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della società incorporata dalla convenuta (facciate dalla 6″ alla 15″ dell’impugnata sentenza), da un lato, contiene l’affermazione che il deceduto era stato comunque esposto all’amianto (discutendosene solo la più corretta determinazione di entità e durata di tale esposizione), e, dall’altro, si conclude con l’affermazione che: “Esistono dunque meno di 4 probabilità su 100 che il carcinoma polmonare contratto dal sig. D.F.M. sia stato causato dall’esposizione ad amianto”.
    6.3. La medesima Corte, poi, ha dato per “pacifico che il sig. D. sia stato esposto ad altre due fonti cancerogene”. Quella che viene esaminata per prima è una “silicosi in relazione alla quale l’INAIL gli aveva riconosciuto la rendita diretta e, a seguito del decesso, ha erogato alla vedova la rendita ai superstiti, trattandosi di MP tabellata”.
    In proposito, in un primo momento, la Corte genovese assume che: “Deve quindi ritenersi provato che la silicosi sia stata una causa efficiente nell’insorgenza del carcinoma polmonare”.
    Subito dopo, però, sembra condividersi il parere del C.T.U. nominato in grado d’appello, e, cioè, che “la silicosi polmonare da cui era affetto il paziente rappresenti un elemento già sufficiente a potere sostenere che la causa o comunque la concausa efficiente del prodursi nella neoplasia se mai vada trovata nella lavorazione alle ceramiche Vaccari e non in altre situazioni lavorative successive”; dove non è più chiaro in primo luogo se la silicosi, di accertata natura professionale, sia stata reputata causa esclusiva o concausa della neoplasia.
    6.4. Parrebbe deporre nel senso del rilievo concausale attribuito alla prima c.d. fonte cancerogena, il dato stesso che i giudici d’appello si siano subito dopo soffermati sulla seconda, costituita dal fatto che il defunto D.F.M. fosse un fortissimo fumatore di sigarette (cfr. facciate 16-17 dell’impugnata sentenza). Invero, ove il primo fattore cancerogeno (individuato in altra e precedente patologia) avesse assunto, secondo la Corte di merito, rilevanza eziologica esclusiva, neppure vi sarebbe stato bisogno di prendere in esame l’altra.
    Vi è, poi, che in quest’ulteriore parte delle ragioni della sua decisione la Corte d’appello ha osservato che: “La maggior parte dei tumori polmonari per i quali vi è il sospetto di una influenza della esposizione ad amianto sono il risultato di una duplice esposizione ad amianto ed al fumo di tabacco”, aggiungendosi che dagli studi considerati “è emersa una reciproca influenza tra i due fattori inquinanti, nel senso che la maggior parte dei dati di letteratura che indagano sui rapporti asbesto e fumo di sigaretta nella causazione del tumore al polmone ha potuto constatare che l’effetto sia di tipo sinergico”. Per tal modo, allora, ammettendosi che l’esposizione all’asbesto, che comunque aveva interessato la vittima, possa aver rivestito rilievo causale sia pure in concorso appunto sinergico con il tabagismo.
    Nota, inoltre, questa Corte che qui il giudice d’appello non trae comunque la conclusione che il fumo di sigarette fosse esclusivo responsabile dell’insorgenza del carcinoma polmonare che portò al decesso di D.F.M..
    6.5. D’altronde, come si è anticipato, la Corte di merito ha tratto la definitiva conclusione che era “provata una probabilità qualificata della incidenza delle altre due fonti cancerogene cui il D.F.M. è stato in vita esposto”. In altre parole, però, la stessa Corte non ha così attribuito rilievo causale esclusivo né all’una né all’altra delle due c.d. fonti cancerogene, e neppure ha affermato che esse in eventuale concorso tra loro assumessero un ruolo dirimente nel causare il carcinoma polmonare da cui fu colpito il D.F.M., lasciando così residuare una o più cause differenti.
    6.6. In presenza, poi, di comunque accertata esposizione ad amianto, l’altra conclusione prospettata che non fosse stata raggiunta la prova anche di un ruolo concausale di tale esposizione si appalesa in contraddizione logica evidente con l’affermazione già vista dell’interazione sinergica tra l’esposizione ad asbesto e il fumo di sigaretta (per il rilievo della medesima contraddizione intrinseca esistente nel riconoscimento di tale effetto sinergico cfr. già Cass., sez. lav., 12.5.2004, n. 9057).
  7. Acclarate tali affermazioni logicamente inconciliabili, che già sarebbero sufficienti ad annullare l’impugnata sentenza, vale comunque richiamare taluni precedenti di questa Corte, pertinenti rispetto al caso in esame.
    7.1. In particolare, è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952). Pertanto, è stato, ad es., deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all’amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019, n. 15762, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell’evento, ma non causa esclusiva).
    Alla facciata 9 della sua decisione, poi, la Corte territoriale aveva osservato che: .
    Ora, nella decisione, non correttamente citata nei suoi estremi, cui alludevano i giudici d’appello (ossia, Cass. civ., sez. lav., 21.11.2016, n. 23653), e che riguardava una neoplasia polmonare (come nel nostro caso), invece era stato ben tenuto presente che si trattava di patologia ad eziologia multifattoriale.
    Mette conto aggiungere che effettivamente anche in altre decisioni di questa Corte è stato ritenuto che non rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (c.d. tlv, “threshold limit value”) poiché l’art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non richiede il superamento di alcuna soglia, ma ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione prescritte al datore di lavoro (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 21.9.2016, n. 18503).
    7.2. Per altro verso, occorre ribadire che le certificazioni Inail in tema di malattia professionale per esposizione all’amianto non sono qualificabili come atti autoritativi e dunque possono assumere rilievo esclusivamente ai fini di integrazione probatoria circa l’esposizione all’amianto quale nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la malattia professionale (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174).
    Ebbene, nella specie la stessa Corte distrettuale aveva, tra l’altro, considerato che il D.F.M. aveva in vita “ottenuto dall’INAIL in via amministrativa il riconoscimento di esposizione ad amianto per il periodo dal 1/1/1978 al 31/12/1990 ai fini dei benefici previdenziali. Deve quindi ritenersi provato che detto lavoratore abbia subito una esposizione di poco superiore a 0,1 ff c.c. per 13 anni” (così alla facciata 7 della sua sentenza).
    7.3. Pertanto, di là dalle già evidenziate anomalie motivazionali, la decisione gravata non appare comunque conforme ai testé ricordati principi in punto di applicazione delle norme di diritto valevoli ai fini dell’accertamento del nesso causale.
    Invero, a fronte di una sicura e prolungata esposizione ad amianto, certificata in vita del lavoratore dall’ente pubblico apposito preposto a riguardo, a mezzo di atto munito di sicura rilevanza probatoria nell’indagine causale in subjecta materia, e stanti due fattori c.d. cancerogeni differenti, la cui incidenza, però, non è stata appurata in termini concausali sicuri (men che meno in precisate misure) o in termini, in concorso tra loro, di esclusività rispetto ad altre possibili cause, finisce con l’essere in contrasto con il principio di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p., l’esclusione persino di un ruolo concausale di tale documentata lunga esposizione ad asbesto nel determinismo del carcinoma polmonare che colpì il D.F.M..
  8. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale, la quale, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità in applicazione degli indicati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.10 2022.