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Colombo Servizi Srl

Assistenza Risarcimento Amianto

Responsabilità medica

Responsabilità medica: cos’è, come funziona e risarcimento

Cos’è la responsabilità medica? Insieme all’errore medico, è un tema fondamentale in ambito giuridico e sanitario, con profonde implicazioni per pazienti e operatori del settore. La Legge Gelli, nota anche come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto significative modifiche, delineando nuovi parametri per la valutazione della responsabilità e il processo di risarcimento dei danni derivanti da malasanità.

Vediamo cos’è la responsabilità medica e come si delinea, come si valuta l’entità della colpa e cosa cambia con la Legge Gelli e come funziona il risarcimento danni.

La Colombo Servizi offre assistenza legale gratuita alle vittime dell’amianto per l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni subiti e tutti i benefici e previdenze previste dalla legge.

Collabora con l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il Dipartimento Responsabilità Medica che si occupano di Diritto alla Salute e di prevenzione, rispetto a tutte le sostanze patogene, compreso l’amianto.

Per ottenere l’assistenza legale gratuita in caso di danni da malasanità o errore medico o in caso di esposizione a patogeni sul luogo di lavoro, potete rivolgervi all’ONA chiamando il numero verde 800 034 294 oppure compilando il form che trovate qui di seguito.

Assistenza medica e tutela legale mesotelioma

Mesotelioma

Responsabilità Medica ed errori medici: definizioni e implicazioni

Indice

Tempo di lettura: 15 minuti

Responsabilità medica: cos’è e come funziona?

La responsabilità medica sorge quando un paziente subisce danni a causa di errori o negligenze commesse dagli operatori sanitari durante la prestazione di cure.

Gli errori medici possono assumere diverse forme, dalle imperizie nell’esecuzione di procedure mediche alla somministrazione di trattamenti inadeguati.

La Legge Gelli ha contribuito a precisare il concetto di “colpa grave”, affermando che questa si verifica quando c’è una deviazione significativa dall’agire appropriato, come indicato nelle raccomandazioni delle linee guida di riferimento. Inoltre, ha introdotto altre modifiche rispetto al precedente Decreto Balduzzi che vedremo nel dettaglio in seguito.

Iniziamo con chiarezza spiegando cos’è la Responsabilità Medica.

La responsabilità medica sorge a seguito dei danni subiti dai pazienti a causa di errori od omissioni compiuti dal personale sanitario.

Gli aspetti distintivi della responsabilità medica sono tre:

  1. L’agire o l’omissione del sanitario, che si manifesta quando è in netto contrasto con le linee guida e le pratiche assistenziali adeguate, oppure quando avviene una violazione delle regole specifiche o generiche.
  2. La configurazione del danno.
  3. Il nesso causale tra l’azione del sanitario e l’evento dannoso.

Differenza tra colpa generica e colpa specifica: qual è?

Si distingue tra colpa generica e colpa specifica. Per colpa “generica” si intende quella legata a un errore medico in seguito a:

  • negligenza: quando c’è scarsa attenzione e trascuratezza da parte del personale sanitario nello svolgere la propria attività lavorativa;
  • imprudenza: nel non compiere tutti gli atti necessari ad evitare od eliminare il rischio;
  • imperizia: rappresenta la dissociazione dalla “legis artis”, cioè la violazione della regola specialistica e/o tecnica, dovuta ad ignoranza, inabilità, o inettitudine.

La colpa “specifica” riguarda invece la violazione delle precise disposizioni di legge, ovvero di regolamenti, ordini e disciplina.

La valutazione della responsabilità medica: il concetto di colpa grave

La valutazione della responsabilità medica e del livello di colpa richiede un’analisi accurata del divario tra le azioni effettivamente compiute dal professionista sanitario e quelle che avrebbero dovuto essere adottate secondo la norma cautelare.

Nel processo di determinazione del livello di colpa attribuibile al sanitario, diversi parametri sono presi in considerazione, tra cui:

  1. Le specifiche condizioni del soggetto coinvolto.
  2. Il grado di specializzazione del professionista.
  3. La complessità dell’ambiente in cui il professionista ha operato.
  4. L’accuratezza del gesto medico.
  5. Eventuali circostanze di urgenza.
  6. L’oscurità del quadro patologico.
  7. La difficoltà nel raccogliere e interpretare le informazioni cliniche.
  8. Il grado di atipicità della situazione.

Il termine “colpa grave” trova applicazione solo quando si verifica una “deviazione significativa rispetto all’azione appropriata, in base al parametro fornito dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021). Affinché la “colpa grave” sia considerata penalmente rilevante, l’errore tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adattamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021).

Conseguentemente, l’errore commesso da un medico, derivante da mancanza di abilità o preparazione specifica, sarà soggetto a sanzioni penali solo in presenza di “colpa grave”.

Carta Europea dei Diritti del Malato: cos’è?

Il 15 novembre 2002 è stata presentata a Bruxelles la “Carta europea dei diritti del malato“, un documento elaborato da “Active Citizenship Network” in collaborazione con dodici associazioni civiche dei Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.

La Carta è suddivisa in quattro parti fondamentali:

  1. Prima parte: diritti fondamentali dell’Unione Europea;
  2. Seconda parte: diritti del paziente;
  3. Terza parte: diritti di cittadinanza attiva;
  4. Quarta parte: linee guida sull’implementazione dei principi della carta stessa.

Il nucleo centrale del documento comprende 14 diritti riconosciuti a tutti i cittadini, finalizzati a garantire la difesa del paziente, la tutela della salute e la fornitura di servizi sanitari di elevata qualità.

Diritti tutelati dalla Carta Europea: quali sono?

Vediamo nel dettaglio i diritti del paziente secondo la Carta Europea. Il paziente ha il diritto di:

  • Ottenere la prevenzione dello stato di malattia;
  • accedere a servizi sanitari adeguati al proprio stato di salute;
  • ricevere informazioni sul proprio stato di salute;
  • oartecipare alle decisioni riguardanti la propria salute;
  • scegliere tra diversi trattamenti sanitari e strutture;
  • garantire la riservatezza delle informazioni sulla propria salute;
  • ricevere tutti i trattamenti in tempi brevi;
  • accedere a servizi sanitari conformi agli standard di qualità;
  • avere garantito il risarcimento dei danni causati da negligenza medica, errori medici o inadempienze sanitarie;
  • accedere a procedure innovative;
  • evitare la sofferenza in qualsiasi stato di malattia;
  • essere destinatario di programmi diagnostici e terapeutici adeguati alle proprie esigenze;
  • presentare reclami in caso di subire un danno;
  • ottenere un giusto risarcimento dei danni dovuti a negligenza medica.

Come si calcola il risarcimento danni per colpa medica?

Quando ci si trova di fronte a situazioni di negligenza medica, determinare con precisione il valore economico della riduzione della qualità della vita per ottenere un risarcimento danni da errori medici può rivelarsi una sfida complessa.

È essenziale, tuttavia, comprendere che è possibile richiedere un risarcimento per la responsabilità medica.

Quindi, in caso di errore medico, cosa bisogna fare? È importante notare che la responsabilità medica delle strutture sanitarie è di natura contrattuale, come indicato nell’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, comunemente nota come “legge Gelli”.

L’Avvocato Ezio Bonanni, l’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) e la Colombo Servizi hanno una vasta esperienza nel campo degli errori medici e del risarcimento danni ed è possibile richiedere l’assistenza legale gratuita, oltre a quella medica e psicologica dell’ONA.

Come funziona il risarcimento del danno da errore medico

All’interno del contesto della responsabilità medica, il danno oggetto di risarcimento coinvolge il bene salute o, in caso di decesso, il bene vita.

La prima fase implica l’identificazione della responsabilità, seguita dalla valutazione del danno non patrimoniale subito dalla persona danneggiata. Tale danno comprende aspetti biologici, morali ed esistenziali. Sia il danno non patrimoniale che quello patrimoniale contribuiscono a determinare l’ammontare totale dell’indennizzo dovuto al paziente ingiustamente danneggiato.

Il danno biologico si riferisce all’integrità psico-fisica della persona e viene quantificato in percentuale, successivamente convertita in un valore monetario in relazione all’età del danneggiato al momento dell’evento dannoso.

Le lesioni permanenti, che danno diritto al risarcimento del danno biologico, possono essere suddivise in due categorie:

  1. Lesioni micro permanenti, con un danno biologico fino al 9%;
  2. Lesioni macro permanenti, con un danno biologico dal 9% al 100%.

Le lesioni micro permanenti sono valutate secondo i valori stabiliti dalla legge, mentre per le lesioni macro permanenti si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.

Il calcolo per il risarcimento integrale del danno

In caso di errori medici, quali azioni intraprendere e come viene configurato il danno?

Il danno patrimoniale comprende le conseguenze negative dal punto di vista economico, legate alla lesione dell’integrità fisica della vittima. Questo include, per esempio, le spese mediche, l’assistenza necessaria e la potenziale perdita di un reddito futuro.

Il danno non patrimoniale si manifesta quando si verifica una lesione del diritto alla salute e all’integrità fisica e morale della vittima di negligenza medica e coem già accennato può includere:

  1. danno permanente o biologico (lesione all’integrità psico-fisica);
  2. morale (derivante da prolungata sofferenza);
  3. esistenziale (danno nella relazione sociale).

Per ottenere il riconoscimento e la valutazione del danno da responsabilità medica, è cruciale non solo dichiarare la presenza di una lesione, ma individuare e documentare tutte le sue implicazioni e conseguenze.

Legge Gelli: nuovi paradigmi nella Responsabilità Medica

La Legge Gelli, entrata in vigore nel 2017, ha portato importanti cambiamenti nel panorama giuridico della responsabilità medica. Tra le sue disposizioni più rilevanti, vi è l’introduzione dell’articolo 590-sexies c.p., che limita la responsabilità penale dei medici e degli operatori sanitari per imperizia, a condizione che essi seguano le linee guida o le buone pratiche.

La responsabilità civile delle strutture e degli operatori sanitari è stata altresì oggetto di revisione. La Legge Gelli-Bianco ha stabilito che le strutture sanitarie sono responsabili delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se questi non sono dipendenti diretti della struttura.

Questo sposta l’onere probatorio dalla vittima alla struttura, che deve dimostrare la correttezza delle sue azioni. Inoltre, il termine di prescrizione è esteso a 10 anni, contati dal momento in cui il paziente scopre il danno derivante da un comportamento colposo del medico.

La responsabilità extra-contrattuale del medico

Se la responsabilità medica della struttura è di tipo contrattuale, quella del medico, secondo la Legge Gelli è di natura extra-contrattuale. Questo è indicato dal comma 3 dell’art. 7 della Legge Gelli. Il paziente ha l’onere della prova per dimostrare il danno e la colpa del medico. Il termine di prescrizione in questo caso è di 5 anni.

La Legge Gelli-Bianco mira a scoraggiare azioni civili contro singoli operatori del servizio sanitario nazionale e a contrastare la “medicina difensiva”, ovvero la tendenza degli operatori sanitari a essere influenzati dalla paura di possibili azioni risarcitorie.

Risarcimento dei danni e limiti nell’azione di Rivalsa

La Legge Gelli ha introdotto una serie di meccanismi per regolare il risarcimento dei danni per malasanità. L’obbligo di tentare una conciliazione, attraverso la mediazione, è stato rafforzato.

In caso di mancato accordo, è previsto un accertamento tecnico preventivo, che precede la procedura giudiziale. L’obbligo assicurativo è stato esteso a tutte le strutture sanitarie e ai professionisti che interagiscono direttamente con i pazienti.

La Legge Gelli ha anche posto dei limiti nell’azione di rivalsa delle strutture sanitarie contro i medici responsabili. Se la struttura è di natura pubblica, l’azione di rivalsa deve essere avviata davanti alla Corte dei Conti, entro termini precisi stabiliti dalla legge.

Il medico, in caso di colpa lieve, non è tenuto a restituire il risarcimento, ma solo in presenza di dolo o colpa grave, con un massimale quantitativo fissato al triplo della retribuzione annua del sanitario. Contattaci per essere assistito gratuitamente.