Comparto Sicurezza – Servizio di assistenza e tutela
Il Comparto Sicurezza è composto da: Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate.
I Corpi dello Stato o Forze di Polizia sono a presidio della legalità e dell’incolumità di tutta la cittadinanza e delle istituzioni democratiche. Il personale in questione, sia civile che militare, al fine di garantire quotidianamente la sicurezza dello Stato, è soggetto esposto ad incalcolabili rischi legati al servizio prestato.
Non di meno, il bene supremo, che viene sacrificato troppo spesso e con troppa indifferenza, è proprio quello della salute. Si pensi, ad esempio, alle vaccinazioni obbligatorie militari di leva o al contatto diretto con sostanze estremamente tossiche e cancerogene per l’organismo umano, così come l’essere vittime di atti terroristici.
I suddetti rischi, hanno provocato e continuano a provocare dei danni irreversibili, non soltanto alla vittima, bensì anche nei confronti dei familiari della stessa.
Per questi motivi e non solo, l’Osservatorio Vittime del Dovere, in collaborazione con l’ONA, ribadisce l’urgenza ad impegnarsi nella lotta sia alla prevenzione dei danni alla salute, che nel condannare tutti i fattori di rischio che hanno reso le forze dell’ordine soggetti particolarmente vulnerabili. A tal proposito, viene garantita l’assistenza legale gratuita per tutti coloro che, per qualsivoglia motivo, hanno riportato invalidità e/o infermità per causa di servizio.
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Comparto Sicurezza: genesi e fondamenti legislativi
La principale tappa dell’evoluzione legislativa, inerente all’ordinamento della Polizia di Stato, è stata la legge n. 121/1981. Difatti, la citata novella (c.d. legge di riforma), costituisce il fondamento della istituzione del comparto di sicurezza. Quest’ultimo, non viene menzionato nella suddetta legge, tuttavia, ha origine sindacale. Nello specifico, il progetto di creazione del comparto di sicurezza, venne messo in atto in particolar modo dagli operatori della pubblica sicurezza, con l’intento di ottenere un riconoscimento di autonomia sindacale e di negoziazione.
Simile procedimento, vide il raggiungimento del proprio obiettivo ben undici anni dopo l’emanazione della legge n. 121 del 1981. Infatti, l’art. 2 della legge delega n. 216 del 1992, conferiva al Governo della Repubblica la delega ad emanare un Decreto legislativo apposito l’istituzione del comparto di sicurezza. In più, si specificava come tale decreto si sarebbe dovuto attenere al rispetto dei principi proclamati e riconosciuti sia dagli ordinamenti di settore che dalle leggi previgenti, in particolare la L. n. 121/81.
Orbene, la conclusione di tale processo avvenne con il D.lgs. n. 195/1995, fonte e fondamento dell’istituzione del comparto di sicurezza.
Status vittime del dovere personale comparto di sicurezza
Nell’espletamento delle proprie funzioni di istituto e/o di svolgimento delle attività di servizio, anche il personale, può divenire soggetto passivo di un’invalidità permanente e/o infermità psicofisica.
Fondamentale è il nesso causale: deve esservi riconducibilità degli effetti diretti delle lesioni riportate con l’attività di servizio svolta. Infatti, si rende presupposto indispensabile l’accertamento che, il danno subito, sia conseguenza di eventi verificatosi nell’espletamento di:
- attività di contrasto di ogni tipologia di criminalità, organizzata o meno;
- servizi di ordine pubblico;
- vigilanza delle strutture sia civili che militari;
- attività ed operazioni di soccorso, tutela della pubblica incolumità, prevenzione e repressione dei reati;
- missioni e contesti di impiego anche internazionali.
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere, può descriversi come un’attività solidaristica garantita anche nei confronti di coloro che, a causa delle gravi lesioni riportate, perdono la vita. Difatti, il dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con particolari e specifici sussidi economici i familiari delle vittime del dovere.
I dipendenti delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza, nel caso in cui riportino delle gravi lesioni nello svolgimento delle suddette attività, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Tuttavia, per quanto riguarda tutti coloro che hanno subito un danno biologico a causa del servizio svolto in particolari condizioni ambientali, si prevede l’equiparazione allo status di vittime del dovere. Le condizioni ambientali ed operative, presupposto dell’equiparazione, debbono eccedere l’ordinarietà, ex. Art. 1, c. 564, L. n. 266/2005).
Esposizione amianto e malattie asbesto correlate
Il personale civile e militare del Comparto Sicurezza riconosciuti vittime del dovere, hanno il diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali in caso di patologia asbesto correlata. La causa può essere dovuta dall’attività di servizio o dallo svolgimento di missioni che hanno esposto il dipendente a sostanze e materiali estremamente cancerogeni, in primis l’amianto.
Quest’ultimo, protagonista assoluto delle patologie asbesto correlate, è fonte di incalcolabili effetti cancerogeni e gravissimi danni alla salute, confermati anche dalla più recente monografia IARC (Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“).
Le fibre di amianto, impercettibili ad occhio nudo ma facilmente inalabili ed ingeribili, provocano gravissime patologie infiammatorie, che spesso trasmutano in neoplasia.
Le principali malattie infiammatorie da amianto riconosciute, di origine professionale sono:
- Asbesto polmonare
- Placche pleuriche
- Ispessimenti pleurici
Per quanto riguarda le Neoplasie asbesto correlate:
- Mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo)
- Tumore del polmone, della laringe, alle ovaie, della faringe, dello stomaco, del colon retto e dell’esofago.
Ulteriori rischi per il personale comparto sicurezza
Tutto il personale del Comparto Sicurezza, sia militare che civile, subisce l’esposizione non soltanto alla tossicità dell’amianto ma, diviene soggetto passivo anche di altre sostanze cancerogene e tossico-nocive, come:
- tricloroetilene, tetrafluoroetilene ad altri agenti clorurati
- fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine
- campi elettromagnetici: apparecchiature di telecomunicazione, radar, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche sempre e comunque presenti e attive in mezzi corazzati, blindati, ruotati
- radiazioni ionizzanti e da uranio impoverito almeno presente in siti contaminati da eventi bellici all’estero
- piombo e suoi composti organici ed inorganici
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- Idrocarburi aromatici non policiclici
- benzene
- fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica, ecc.)
- torio, utilizzato nei missili presso i poligoni, tra i quali quello di Salto di Quirra (Nuoro)
Comparto Sicurezza e incidenza patologie asbesto correlate
Secondo i dati del VI rapporto mesoteliomi, edito da Inail nel 2018, sono stati registrati 830 casi di mesotelioma nel settore Difesa. Il trend in aumento è confermato dal VII Rapporto ReNaM.
I lavoratori più colpiti sono quelli che hanno svolto le seguenti mansioni: macchinisti navali, marinai di coperta, meccanici (artigianali, riparatori e manutentori), installatori e riparatori di apparecchi elettromeccanici.
Il tasso più alto è riscontrato per la mansione di addetto alla manutenzione meccanica, in particolar modo dei freni di ogni tipologia di mezzo. Inoltre, il rischio amianto per il personale militare e civile è stato ricollegato anche agli indumenti in dotazione per il servizio.
Sul tema è intervenuta anche la Commissione Parlamentare di Inchiesta della Camera dei Deputati. In sostanza, si è appurato che, tra gli appartenenti impiegati nel Comparto Sicurezza, è in corso un vero fenomeno epidemiologico di malattie asbesto correlate, asbestosi e tumori riconducibili agli altri agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro e di vita.
Diritti delle vittime del Comparto Sicurezza
Tutti i dipendenti delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza, vittime di amianto o altri cancerogeni per motivi di servizio, ottenendo lo status di vittima del dovere avranno, conseguentemente, diritto al riconoscimento di benefici aggiuntivi.
Infatti, le patologie asbesto correlate sono altamente invalidanti e, oltre ai danni morali e patrimoniali, sono fonte di tutta una serie di ulteriori pregiudizi riguardanti tanto la vittima, quanto i familiari.
A tal fine, il nostro ordinamento prevede il diritto al risarcimento danni: dal danno biologico, morale ed esistenziale al danno patrimoniale consistente nel danno emergente e lucro cessante.
Tra le prestazioni e benefici ulteriori, riconosciuti sempre in capo alle vittime amianto e, in caso di decesso, agli eredi, vi sono la pensione comparto sicurezza ed il riconoscimento di causa di servizio.
Risarcimento danni per gli eredi in caso di decesso vittima amianto
Dinanzi all’intollerabile ipotesi di decesso della vittima per patologia asbesto correlata, le somme che erano a questi dovute, a titolo di ristoro del danno subito, vengono riconosciute e versate a favore degli eredi. In più, per quanto riguarda gli stretti congiunti, questi hanno diritto anche al risarcimento del danno morale consistente nella sofferenza patita per la perdita del proprio caro.
A tal proposito, le SSUU della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito, con sent. n. 26972/2008, che il criterio base sia quello dell’integrale ristoro con quantificazione equitativa, cioè, attraverso un rimedio fondato sull’equità integrativa o suppletiva. In poche parole, l’equità viene intesa come principio che va a completare la norma giuridica già esistente.
Stando sempre ai dettami della Suprema Corte di Cassazione, lo scomputo, previsto soltanto per la rendita diretta INAIL, si applica solo per quanto riguarda i danni iure hereditario (Cass., sez. Lav. Sent. n. 777/2015). Inoltre, nella successiva sentenza n. 30857 del 2017, la Corte ha precisato come, gli importi di rendita di reversibilità, non debbano essere scomputati.
Comparto Sicurezza: assistenza medica e legale gratuita
Tutela risarcitoria dei danni nel Comparto Sicurezza
L’ONA offre assistenza legale gratuita ai dipendenti del Comparto Sicurezza (o gli eredi in caso di decesso) per ottenere il risarcimento danni e per:
- costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero (datore di lavoro) al risarcimento dei danni (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
- esercitare l’azione civile con azione presso il TAR (responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza);
- esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma per la condanna del Ministero (responsabilità extracontrattuale e civile da reato).
Tutela ONA: assistenza medico-legale per le vittime amianto
Il servizio di assistenza gratuita medico-legale offerto dall’ ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, tutela tutte le vittime di patologie asbesto correlate o derivanti da altri cancerogeni. Infatti, in tali ipotesi è possibile ottenere, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e/o biologico, il riconoscimento della malattia professionale, ergo, l’indennizzo INAIL.
Per quanto riguarda il personale militare e civile del Comparto Sicurezza vi è il diritto al riconoscimento come vittima del dovere. L’ONA, per questo, ha ottenuto importanti risultati per quanto concerne la tutela di tutto il comparto, così come degli appartenenti alle Forze Armate.
Lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, offrendo consulenze legali gratuite ed assistenza legale online. Tutela tutti gli appartenenti il personale civile e militare delle Forze Armate e del Comparto di Pubblica Sicurezza che, per causa di servizio, abbiano riportato una invalidità permanente. In caso di decesso della vittima, beneficiari di tale tutela saranno gli eredi e congiunti.